Anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21461 del 21 ottobre 2015, afferma l’esistenza di una difesa a 2 livelli: ce né una meno riconosciuta ed è quella del gratuito patrocinio.
Purtroppo, la suprema Corte conferma nuovamente che non ritene di parificare l’avvocato che difende un soggetto ammesso al gratuito patrocinio ad una difesa di fiducia ordinaria, addebitando al primo l’onere di svolgere la difesa del non abbiente di fatto pro bono.
La giurisprudenza di legittimità rincara la dose della sperequazione già voluta dal legislatore: non solo il compenso del difensore in gratuito patrocinio è ridotto nella misura ridotta prevista dall’art. 130 del T.U. Spese di Giustizia ( “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta“), oltre che pagato in estremo ritardo, ma ora è pure negato l’aumento previsto per la “particolare complessità della causa”.