DPR 115/2002
TESTO UNICO DPR 115 / 2002 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

TESTO UNICO DPR 115 / 2002 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

del 30 maggio 2002, n. 115 (in Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139). Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).




 

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

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» DPR 30/05/2002, n. 115

Epigrafe

Premessa

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
Oggetto e definizioni

ART. 1 (L) (Oggetto)

ART. 2 (L) (Ambito di applicazione)

ART. 3 (R) (Definizioni)

Titolo II
Disposizioni generali relative al processo penale

ART. 4 (L) (Anticipazione delle spese)

ART. 5 (L) (Spese ripetibili e non ripetibili)

ART. 6 (L) (Remissione del debito)

ART. 7 (R) (Rogatorie all’estero)

Titolo III
Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 8 (L) (Onere delle spese)

PARTE II
VOCI DI SPESA

Titolo I
Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario

ART. 9 (L) (Contributo unificato)

ART. 10 (L) (Esenzioni)

ART. 11 (L) (Prenotazione a debito del contributo unificato)

ART. 12 (L) (Azione civile nel processo penale)

ART. 13 (L) (Importi)

ART. 14 (L) (Obbligo di pagamento)

ART. 15 (R) (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato)

ART. 16 (L) (Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)

ART. 17 (L) (Variazione degli importi)

ART. 18 (L) (Non applicabilità dell’imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)

ART. 18-bis (Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche)

Titolo II
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Capo I
Disposizioni generali

ART. 19 (R) (Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)

ART. 20 (L) (Indennità di trasferta)

ART. 21 (R) (Calcolo delle distanze)

ART. 22 (R) (Equiparazioni alla notifica a richiesta d’ufficio)

Capo II
Notificazioni nel processo penale

Sezione I
Norme generali

ART. 23 (L) (Diritti)

ART. 24 (L) (Indennità di trasferta)

Sezione II
Notificazioni a richiesta dell’ufficio

ART. 25 (L) (Importo dei diritti)

ART. 26 (L) (Indennità di trasferta e spese di spedizione)

Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti

ART. 27 (L) (Notificazioni a richiesta delle parti)

Capo III
Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Sezione I
Norme generali

ART. 28 (L) (Contestualità di trasferte)

ART. 29 (L) (Diritti)

Sezione II
Notificazioni a richiesta dell’ufficio

ART. 30 (L) (Anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile)

ART. 31 (L) (Indennità di trasferta e spese di spedizione)

Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti

ART. 32 (L) (Notificazioni a richiesta delle parti)

ART. 33 (L) (Trasferte per la notifica e l’esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

ART. 34 (L) (Importo dei diritti)

ART. 35 (L) (Importo dell’indennità di trasferta)

ART. 36 (L) (Maggiorazioni per l’urgenza)

Capo IV
Atti di esecuzione nel processo civile

ART. 37 (L) (Diritto di esecuzione)

ART. 38 (L) (Indennità di trasferta per atti di esecuzione)

Titolo III
Spese di spedizione

ART. 39 (R) (Spese di spedizione)

Titolo IV
Diritto di copia e diritto di certificato

ART. 40 (L) (Determinazione di nuovi supporti e degli importi)

Titolo V
Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile

ART. 41 (L) (Trasferte di magistrati professionali e onorari)

ART. 42 (L) (Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)

ART. 43 (L) (Trasferte di appartenenti all’ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

ART. 44 (L) (Trasferte degli ufficiali giudiziari)

Titolo VI
Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

ART. 45 (L) (Indennità per testimoni residenti)

ART. 46 (L) (Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)

ART. 47 (L) (Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)

ART. 48 (L) (Testimoni dipendenti pubblici)

Titolo VII
Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 49 (L) (Elenco delle spettanze)

ART. 50 (L) (Misura degli onorari)

ART. 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)

ART. 52 (L) (Aumento e riduzione degli onorari)

ART. 53 (L) (Incarichi collegiali)

ART. 54 (L) (Adeguamento periodico degli onorari)

ART. 55 (L) (Indennità e spese di viaggio)

ART. 56 (L) (Spese per l’adempimento dell’incarico)

ART. 57 (R) (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)

Titolo VIII
Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 58 (L) (Indennità di custodia)

ART. 59 (L) (Tabelle delle tariffe vigenti)

Titolo IX
Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

ART. 60 (R) (Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)

Titolo X
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo

ART. 61 (R) (Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)

ART. 62 (R) (Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)

ART. 63 (R) (Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)

Titolo XI
Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili

ART. 64 (L) (Indennità dei magistrati onorari)

ART. 65 (L) (Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise)

ART. 66 (L) (Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)

ART. 67 (L) (Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza)

ART. 68 (L) (Indennità degli esperti delle sezioni agrarie)

Titolo XII
Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale

ART. 69 (L) (Spese escluse)

ART. 70 (L) (Spese straordinarie)

Titolo XIII
Domanda di liquidazione e decadenza

ART. 71 (L) (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

ART. 72 (R) (Domanda di liquidazione di acconti dell’indennità di custodia)

Titolo XIV
Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

ART. 73 (R) + (L) (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

Titolo XIV-bis
Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale

ART. 73-bis (L) (Termini per la richiesta di registrazione)

ART. 73-ter (L) (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

PARTE III
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Titolo I
Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I
Istituzione del patrocinio

ART. 74 (L) (Istituzione del patrocinio)

ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità)

Capo II
Condizioni per l’ammissione al patrocinio

ART. 76 (L) (Condizioni per l’ammissione)

ART. 77 (L) (Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)

Capo III
Istanza per l’ammissione al patrocinio

ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)

ART. 79 (L) (Contenuto dell’istanza)

Capo IV
Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

ART. 80 (L) (Nomina del difensore)

ART. 81 (L) (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

ART. 82 (L) (Onorario e spese del difensore)

ART. 83 (L) (Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

ART. 84 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)

ART. 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi)

Capo V
Recupero delle somme da parte dello Stato

ART. 86 (L) (Recupero delle somme da parte dello Stato)

Capo VI
Norme finali

ART. 87 (L) (Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

ART. 88 (L) (Controlli da parte della Guardia di finanza)

ART. 89 (L) (Norme di attuazione)

Titolo II
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Capo I
Istituzione del patrocinio

ART. 90 (L) (Equiparazione dello straniero e dell’apolide)

Capo II
Condizioni per l’ammissione al patrocinio

ART. 91 (L) (Esclusione dal patrocinio)

ART. 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione)

Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio

ART. 93 (L) (Presentazione dell’istanza al magistrato competente)

ART. 94 (L) (Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

ART. 95 (L) (Sanzioni)

Capo IV
Decisione sull’istanza di ammissione

ART. 96 (L) (Decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio)

ART. 97 (L) (Provvedimenti adottabili dal magistrato)

ART. 98 (L) (Trasmissione all’ufficio finanziario degli atti relativi all’ammissione)

ART. 99 (L) (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

Capo V
Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

ART. 100 (L) (Nomina di un secondo difensore)

ART. 101 (L) (Nomina del sostituto del difensore e dell’investigatore)

ART. 102 (L) (Nomina del consulente tecnico di parte)

ART. 103 (L) (Informazioni all’interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

ART. 104 (L) (Compenso dell’investigatore privato)

ART. 105 (L) (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

ART. 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

ART. 106-bis (L) Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato

Capo VI
Effetti dell’ammissione al patrocinio

ART. 107 (L) (Effetti dell’ammissione)

ART. 108 (L) (Effetti dell’ammissione relativi all’azione di risarcimento del danno nel processo penale)

ART. 109 (L) (Decorrenza degli effetti)

ART. 110 (L) (Pagamento in favore dello Stato)

ART. 111 (L) (Recupero nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio)

Capo VII
Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

ART. 112 (L) (Revoca del decreto di ammissione)

ART. 113 (L) (Ricorso avverso il decreto di revoca)

ART. 114 (L) (Effetti della revoca)

Titolo III
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

ART. 115 (L) (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)

ART. 115-bis (L) (Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

ART. 116 (L) (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio)

ART. 117 (L) (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

ART. 118 (L) (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

Titolo IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I
Istituzione del patrocinio

ART. 119 (L) (Equiparazione dello straniero e dell’apolide)

ART. 120 (L) (Ambito di applicabilità)

Capo II
Condizioni per l’ammissione al patrocinio

ART. 121 (L) (Esclusione dal patrocinio)

Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio

ART. 122 (L) (Contenuto integrativo dell’istanza)

ART. 123 (L) (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

ART. 124 (L) (Organo competente a ricevere l’istanza)

ART. 125 (L) (Sanzioni)

Capo IV
Decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio

ART. 126 (L) (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati)

ART. 127 (L) (Trasmissione all’ufficio finanziario degli atti relativi all’ammissione al patrocinio)

Capo V
Difensori e consulenti tecnici di parte

ART. 128 (L) (Obbligo a carico del difensore)

ART. 129 (L) (Nomina del consulente tecnico di parte)

ART. 130 (L) (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

ART. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)

Capo VI
Effetti dell’ammissione al patrocinio

ART. 131 (L) (Effetti dell’ammissione al patrocinio)

ART. 132 (R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

ART. 133 (L) (Pagamento in favore dello Stato)

ART. 134 (L) (Recupero delle spese)

ART. 135 (L) (Norme particolari per alcuni processi)

Capo VII
Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

ART. 136 (L) (Revoca del provvedimento di ammissione)

Capo VIII
Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

ART. 137 (L) (Ambito temporale di applicabilità)

ART. 138 (L) (Commissione del patrocinio a spese dello Stato)

ART. 139 (L) (Funzioni della commissione)

ART. 140 (L) (Nomina del difensore)

ART. 141 (L) (Onorario e spese del difensore)

Titolo V
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV

ART. 142 (L) (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea)

ART. 143 (L) (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)

ART. 144 (L) (Processo in cui è parte un fallimento)

ART. 145 (L) (Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

PARTE IV
PROCESSI PARTICOLARI

Titolo I
Procedura fallimentare

ART. 146 (L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

ART. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale)

Titolo II
Eredità giacente attivata d’ufficio

ART. 148 (L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

Titolo III
Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale

Capo I
Restituzione e vendita di beni sequestrati

ART. 149 (R) (Raccordo)

ART. 150 (L) (Restituzione di beni sequestrati)

ART. 151 (L) (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)

ART. 152 (R) (Vendita)

ART. 153 (R) (Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)

ART. 154 (L) (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori).

Capo II
Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati

ART. 155 (L) (Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)

ART. 156 (R) (Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)

Titolo IV
Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

ART. 157 (R) (Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)

Titolo V
Processo in cui è parte l’amministrazione pubblica

ART. 158 (L) (Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)

ART. 159 (R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

PARTE V
REGISTRI

ART. 160 (L) (Funzioni sottoposte ad annotazioni)

ART. 161 (R) (Elenco registri)

ART. 162 (R) (Attività dell’ufficio)

ART. 163 (R) (Determinazione dei modelli dei registri)

ART. 164 (R) (Rinvio)

PARTE VI
PAGAMENTO

Titolo I
Titoli di pagamento delle spese

Capo I
Ordine di pagamento emesso dal funzionario

ART. 165 (L) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

ART. 166 (L) (Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)

ART. 167 (L) (Ordine di pagamento dell’indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)

Capo II
Decreto di pagamento emesso dal magistrato

ART. 168 (L) (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia)

ART. 168-bis (L) (Decreto di pagamento delle spese di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime)

ART. 169 (L) (Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)

ART. 170 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)

ART. 171 (R) (Effetti del decreto di pagamento)

Capo III
Responsabilità

ART. 172 (L) (Responsabilità)

Titolo II
Pagamento delle spese per conto dell’erario

Capo I
Soggetti abilitati e modalità di pagamento

ART. 173 (L) (Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)

ART. 174 (R) (Pagamenti eseguibili dall’ufficio postale)

ART. 175 (R) (Ufficio competente ad eseguire il pagamento)

ART. 176 (R) (Modalità di pagamento)

Capo II
Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento

ART. 177 (R) (Modello di pagamento)

ART. 178 (R) (Adempimenti preliminari da parte dell’ufficio che dispone il pagamento)

Capo III
Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento

ART. 179 (R) (Adempimenti comuni al concessionario e all’ufficio postale)

ART. 180 (R) (Adempimenti dell’ufficio postale)

ART. 181 (R) (Adempimenti del concessionario)

ART. 182 (R) (Prospetto riepilogativo dei pagamenti)

Capo IV
Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili

ART. 183 (R) (Regolazione e rimborso dei pagamenti)

ART. 184 (R) (Versamento di ritenute e di imposte)

ART. 185 (R) (Aperture di credito)

ART. 186 (R) (Funzionari delegati)

ART. 187 (R) (Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)

Capo V
Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento

ART. 188 (L) (Compensi ai concessionari)

ART. 189 (R) (Compensi a Poste Italiane S.p.a)

Capo VI
Pagamenti con modalità telematica

ART. 190 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche)

Titolo III
Pagamento delle spese a carico dei privati

Capo I
Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario

ART. 191 (L) (Determinazione delle modalità di pagamento)

ART. 192 (L) (Modalità di pagamento)

ART. 193 (R) (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)

ART. 194 (R) (Ricevuta di versamento)

ART. 195 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche)

Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile

ART. 196 (L) (Determinazione delle modalità di pagamento)

Capo III
Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari

ART. 197 (L) (Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)

ART. 198 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche)

Capo IV
Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

ART. 199 (L) (Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)

PARTE VII
RISCOSSIONE

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Ambito di applicabilità

ART. 200 (L) (Applicabilità della procedura nel processo penale)

ART. 201 (L) (Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)

ART. 202 (L) (Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)

ART. 203 (R) (Esclusione della procedura per alcuni processi)

Capo II
Principi per il processo penale

ART. 204 (R) (Recupero delle spese)

ART. 205 (L) (Recupero intero, forfettizzato e per quota)

ART. 206 (R) (Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)

Capo III
Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 207 (R) (Recupero delle spese)

Capo IV
Definizioni

ART. 208 (R) + (L) (Ufficio competente)

ART. 209 (R) (Ufficio competente per le spese di mantenimento)

ART. 210 (R) (Discarico automatico)

Titolo II
Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario

Capo I
Adempimento spontaneo

ART. 211 (R) (Quantificazione dell’importo dovuto)

ART. 212 (R) (Invito al pagamento)

Capo II
Riscossione mediante ruolo

ART. 213 (R) (Iscrizione a ruolo)

ART. 214 (R) (Trasmissione di notizie)

ART. 215 (R) (Sospensione amministrativa della riscossione)

ART. 216 (R) (Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)

Capo III
Disposizioni comuni a più fasi della riscossione

ART. 217 (R) (Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)

ART. 218 (R) (Dilazione o rateizzazione del credito)

Capo IV
Annullamento del credito

ART. 219 (R) (Annullamento per irreperibilità)

ART. 220 (R) (Annullamento per insussistenza)

Capo V
Comunicazioni per reati finanziari

ART. 221 (R) (Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)

Capo VI
Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato

ART. 222 (L) (Adempimento spontaneo)

ART. 223 (L) (Riscossione mediante ruolo)

ART. 224 (L) (Riscossione coattiva)

ART. 225 (L) (Esenzioni)

ART. 226 (L) (Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)

ART. 227 (L) (Concessionari)

Titolo II-bis
Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale

Capo I
Riscossione mediante ruolo

ART. 227-bis (L) (Quantificazione dell’importo dovuto)

ART. 227-ter (L) (Riscossione mediante ruolo)

ART. 227-quater (L) (Norme applicabili)

Titolo III
Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali

Capo I
Estinzione legale

ART. 228 (L) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)

ART. 229 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)

Capo II
Discarico e reiscrizione a ruolo

ART. 230 (L) (Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)

ART. 231 (R) (Reiscrizione a ruolo)

Capo III
Dilazione e rateizzazione

ART. 232 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento)

ART. 233 (R) (Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)

Capo IV
Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

ART. 234 (R) (Riscossione delle spese)

Titolo IV
Disposizioni particolari per pene pecuniarie

ART. 235 (L) (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)

ART. 236 (L) (Pene pecuniarie rateizzate)

ART. 237 (L) (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)

ART. 238 (L) (Conversione delle pene pecuniarie)

ART. 238-bis (L) (Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate)

ART. 239 (R) (Comunicazioni)

Titolo V
Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie

ART. 240 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento)

ART. 241 (L) (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)

ART. 242 (R) (Raccordo)

Titolo VI
Riversamento del riscosso

ART. 243 (R) (Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)

ART. 244 (R) (Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)

ART. 245 (L) (Privilegi)

ART. 246 (R) (Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)

Titolo VII
Riscossione del contributo unificato

ART. 247 (R) (Ufficio competente)

ART. 248 (R) (Invito al pagamento)

ART. 249 (R) (Norme applicabili)

PARTE VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO

Titolo I
Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario

ART. 250 (R) (Esclusione del diritto di certificato)

Titolo II
Disposizioni relative al processo amministrativo

Capo I
Disposizioni generali

ART. 251 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

Capo II
Diritto di copia

ART. 252 (L) (Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)

ART. 253 (R) (Determinazione dell’importo e pagamento)

Titolo III
Disposizioni relative al processo contabile

Capo I
Disposizioni generali

ART. 254 (R) (Imposta di bollo)

ART. 255 (R) (Procedure di anticipo e riscossione delle spese)

ART. 256 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

Capo II
Tassa fissa

ART. 257 (L) (Tassa fissa)

ART. 258 (R) (Modalità di pagamento)

Capo III
Pubblicazione di provvedimenti del magistrato

Articolo 259 (L) (Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)

Titolo IV
Disposizioni relative al processo tributario

Capo I
Disposizioni generali

ART. 260 (R) (Imposta di bollo)

ART. 261 (R) (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)

Capo II
Diritto di copia

ART. 262 (L) (Diritto di copia)

ART. 263 (L) (Esenzione)

ART. 264 (R) (Modalità di pagamento)

PARTE IX
NORME TRANSITORIE

Titolo I
Voci di spesa

Capo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

ART. 265 (L) (Contributo unificato)

Capo II
Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

ART. 266 (R) (Raccordo)

ART. 267 (L) (Diritto di copia senza certificazione di conformità)

ART. 268 (L) (Diritto di copia autentica)

ART. 269 (L) (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

ART. 270 (L) (Copia urgente su supporto cartaceo)

ART. 271 (L) (Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)

ART. 272 (L) (Diritto di copia ai sensi dell’articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell’articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

Capo III
Diritto di certificato nel processo civile e penale

ART. 273 (L) (Diritto di certificato)

Capo IV
Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato

ART. 274 (L) (Adeguamento periodico degli importi)

Capo V
Ausiliari del magistrato

ART. 275 (R) (Onorari degli ausiliari del magistrato)

Capo VI
Indennità di custodia

ART. 276 (R) (Determinazione dell’indennità di custodia)

Capo VII
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi

ART. 277 (R) (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)

Capo VIII
Registrazione degli atti giudiziari

ART. 278 (R) (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)

Titolo II
Patrocinio a spese dello Stato

ART. 279 (L) (Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)

Titolo III
Registri

ART. 280 (R) (Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)

ART. 281 (R) (Crediti già iscritti nella tavola alfabetica)

ART. 282 (R) (Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)

Titolo IV
Pagamento

Capo I
Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni

ART. 283 (R) (Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)

Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile

ART. 284 (R) (Raccordo)

ART. 285 (R) (Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile)

ART. 286 (R) (Modalità di pagamento della copia su compact disk)

Titolo V
Riscossione

Capo I
Disposizioni su crediti di importo determinato

ART. 287 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)

ART. 288 (L) (Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)

Capo II
Riversamento del riscosso dall’erario a terzi

ART. 289 (L) (Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)

ART. 290 (R) (Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)

ART. 291 (L) (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)

ART. 292 (R) (Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)

PARTE X
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

ART. 293 (L) (Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)

ART. 294 (L) (Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)

ART. 295 (L) (Rinvio per la copertura finanziaria)

ART. 296 (L) (Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)

ART. 297 (R) (Non applicabilità di norme)

ART. 298 (L) (Norme che restano abrogate)

ART. 299 (L) (Abrogazioni di norme primarie)

ART. 300 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

ART. 301 (R) (Abrogazioni di norme secondarie)

ART. 302 (L) (Entrata in vigore)

Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – [Articoli da 1 a 39]

Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – [Articoli da 40 a 89]

Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – [Articoli da 90 a 139]

Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – [Articoli da 140 a 199]

Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – [Articoli da 200 a 259]

Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – [Articoli da 260 a 302]

Allegato n. 1 – (Art. 30)

Allegato n. 2 – (Art. 177)

Allegato n. 3 – (Art. 177)

Allegato n. 4 – (Art. 182)

Allegato n. 5 – (Art. 182)

Allegato n. 6 – (Art. 267)

Allegato n. 7 – (Art. 268)

Allegato n. 8 – (Art. 269)

 

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 (1) (2).

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

(2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» e «R».

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTI gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell’allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;

UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:

– articolo 3, lettera m), dove la lettera non è stata eliminata ma si è chiarita la finalità;

– articolo 6, dove non è stata disciplinata la “regolare condotta in libertà” perché estranea alla materia del testo unico, e si è preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;

– articolo 30, dove non si è estesa la previsione al processo amministrativo perché la norma originaria è limitata al processo civile e non è estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;

– articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l’assorbimento si sarebbe introdotta un’innovazione di carattere sostanziale – incompatibile con la delega – nella disciplina degli ufficiali giudiziari;

– articoli 39 e 60, dove l’approvazione delle convenzioni è stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, perché si tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa;

– articolo 48, dove la disciplina speciale dell’indennità del teste è stata coordinata con quella speciale di missione, per il teste dipendente pubblico;

– articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici è stato raccordato con la riforma della dirigenza;

– articolo 65, dove l’indennità speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è compresa perché già contenuta nella normativa originaria;

– articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo 82) non è stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perché nella normativa originaria è riferito solo ai primi.

Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia, e, pertanto, non è necessaria;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

 

 

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

Oggetto e definizioni

ART. 1 (L) (Oggetto)

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell’erario, il pagamento da parte dei privati, l’annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

 

 

ART. 2 (L) (Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l’eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.

2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

 

 

ART. 3 (R) (Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) “magistrato” è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
b) “magistrato professionale” è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l’amministrazione;
c) “magistrato onorario” è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;
d) “giudice popolare” è il componente non togato nei collegi di assise;
e) “esperto” è il componente privato dell’ufficio giudiziario minorile, dell’ufficio giudiziario di sorveglianza, dell’ufficio giudiziario agrario;
f) “ufficio giudiziario” è l’ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
g) “ufficio” è l’apparato della pubblica amministrazione strumentale all’ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell’ufficio finanziario;
h) “ufficio finanziario” è l’ufficio dell’amministrazione finanziaria competente secondo l’organizzazione interna;
i) “funzionario addetto all’ufficio” è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l’organizzazione interna;
l) “ufficiale giudiziario” è la persona che svolge la funzione secondo l’organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);
m) “notificazione da parte dell’ufficiale giudiziario”, ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;
n) “ausiliario del magistrato” è il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare a norma di legge;
o) “processo” è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;
p) “processo penale” è il procedimento o processo penale e penale militare;
q) “amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito” è l’amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
r) “annotazione” è l’attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;
s) “prenotazione a debito” è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero;
t) “anticipazione” è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;
u) “sanzione pecuniaria processuale” è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;
v) “sanzione amministrativa pecuniaria” è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
z) “concessionario” è il soggetto incaricato ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

 

 

Titolo II

Disposizioni generali relative al processo penale

ART. 4 (L) (Anticipazione delle spese)

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall’erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell’articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

 

 

ART. 5 (L) (Spese ripetibili e non ripetibili)

1. Sono spese ripetibili:
a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
c) le spese e le indennità per i testimoni;
d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l’adempimento dell’incarico degli ausiliari del magistrato ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall’articolo 143 codice di procedura penale; (4)
e) le indennità di custodia;
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
h) le spese straordinarie;
i) le spese di mantenimento dei detenuti.
i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime. (3)

2. Sono spese non ripetibili:
a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

3. Fermo quanto disposto dall’articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall’estero e per le estradizioni da e per l’estero.

 

(3) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 326, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(4) Lettera così modificata dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32.

 

ART. 6 (L) (Remissione del debito)

1. Se l’interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.

2. Se l’interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall’interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.

 

 

ART. 7 (R) (Rogatorie all’estero)

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all’estero sono disciplinate dal presente testo unico.

 

 

Titolo III

Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 8 (L) (Onere delle spese) (5)

1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

 

(5) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-21 dicembre 2007, n. 446 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2007, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

 

PARTE II

VOCI DI SPESA

Titolo I

Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario (6)

ART. 9 (L) (Contributo unificato) (9)

1. E’ dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10. (7)

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1. (8)

 

(6) Rubrica così sostituita dall’art. 37, comma 6, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; precedentemente la rubrica era la seguente: «Contributo unificato nel processo civile e amministrativo»; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(7) Comma così modificato dall’art. 2, comma 212, lett. a), L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e, successivamente, dall’art. 37, comma 6, lett. b), n. 1), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(8) Comma aggiunto dall’art. 37, comma 6, lett. b), n. 2), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(9) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 – 20 aprile 2011, n. 143 (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 6-bis, così come modificati dall’art 2, comma 212, lettere a) e b), della legge n. 191 del 2009, e dell’art. 30, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, come modificato dall’art. 2, comma 212, legge n. 191 del 2009, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

 

ART. 10 (L) (Esenzioni)

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (13)

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile. (14)

[4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500. (10) (15) ]

[5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione. (11) ]

6. La ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

6-bis. Nei procedimenti di cui all’ articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato. (12) (16)

 

(10) Comma abrogato dall’art. 2, comma 212, lett. b), n. 1, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(11) Comma abrogato dall’art. 2, comma 212, lett. b), n. 1, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(12) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 212, lett. b), n. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e, successivamente, così modificato dall’art. 37, comma 6, lett. e), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(13) Comma modificato dall’art. 37, comma 6, lett. c), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall’ art. 17, comma 8-bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

(14) Comma così modificato dall’art. 37, comma 6, lett. d), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(15) Comma modificato dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2003, n. 63, e dall’art. 1, comma 306, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(16) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 – 20 aprile 2011, n. 143 (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 6-bis, così come modificati dall’art 2, comma 212, lettere a) e b), della legge n. 191 del 2009, e dell’art. 30, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, come modificato dall’art. 2, comma 212, legge n. 191 del 2009, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 20 – 24 giugno 2011, n. 195 (Gazz. Uff. 29 giugno 2011, n. 28, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 17 – 28 ottobre 2011, n. 284 (Gazz. Uff. 2 novembre 2011, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, così come modificati dall’art 2, comma 212, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

ART. 11 (L) (Prenotazione a debito del contributo unificato)

1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell’amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell’ipotesi di cui all’articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

 

 

ART. 12 (L) (Azione civile nel processo penale)

1. L’esercizio dell’azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all’articolo 13.

 

 

ART. 13 (L) (Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; (25)
b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; (26)
c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; (27)
d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile; (28)
e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; (29)
f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; (30)
g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000 (31). (18)

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. (39)

1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis. (40)

1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. (41) (45) (46)

1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l’istanza di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l’articolo 30. (43)

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168. (19)

2-bis. Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. (23)

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (17) e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno. (32)

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell’articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà. (33)

[4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30. (24) ]

5. Per la procedura fallimentare (17), che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento (17) alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851. (34)

6. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f). (20)

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650. (22) (42) (44)

6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’ articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. (37)

[6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. (21) (36) ]

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile; (38)
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000. (35)

 

(17) A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall’art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 1° settembre 2021, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(18) Comma modificato dall’art. 1-ter, comma 1, D.L. 8 febbraio 2003, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2003, n. 63 e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 307, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005. Infine il presente comma è stato così sostituito dall’art. 48-bis, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(19) Comma sostituito dall’art. 1, comma 307, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall’art. 2, comma 212, lett. c), n. 1, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall’art. 48-bis, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente, dall’art. 37, comma 6, lett. o), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Infine il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 53, comma 1, lett. h), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(20) Comma sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 35-bis, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(21) Comma aggiunto dall’art. 21, comma 4, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

(22) Comma aggiunto dall’art. 21, comma 4, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, modificato dall’art. 1, comma 1307, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall’art. 15, comma 3, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, dall’ art. 3, comma 11, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010 e sostituito dall’art. 37, comma 6, lett. s), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 35-bis, lett. d), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148ed infine dal predetto art. 37, comma 6, lett. s), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’art. 1, comma 25, lett. a), nn. 1), 2) e 3), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi l’art. 1, comma 29, della medesima L. 228/2012.

(23) Comma inserito dall’art. 67, comma 3, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 212, lett. c), n. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(24) Comma abrogato dall’art. 2, comma 212, lett. c), n. 3, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(25) Lettera sostituita dall’art. 37, comma 6, lett. f), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 53, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(26) Lettera sostituita dall’art. 37, comma 6, lett. g), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 53, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(27) Lettera modificata dall’art. 37, comma 6, lett. h), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 53, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(28) Lettera modificata dall’art. 37, comma 6, lett. i), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 2, comma 35-bis, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall’ art. 53, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(29) Lettera modificata dall’art. 37, comma 6, lett. l), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 53, comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(30) Lettera modificata dall’art. 37, comma 6, lett. m), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 53, comma 1, lett. f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(31) Lettera modificata dall’art. 37, comma 6, lett. n), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 53, comma 1, lett. g), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(32) Comma così modificato dall’art. 37, comma 6, lett. p), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(33) Comma inserito dall’art. 37, comma 6, lett. q), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 35-bis, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall’ art. 45-bis, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(34) Comma modificato dall’art. 37, comma 6, lett. r), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall’ art. 53, comma 1, lett. i), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(35) Comma aggiunto dall’art. 37, comma 6, lett. t), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(36) Comma abrogato dall’ art. 37, comma 14, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

(37) Comma inserito dall’art. 2, comma 35-bis, lett. e), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(38) Lettera così modificata dall’art. 2, comma 35-bis, lett. f), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(39) Comma inserito dall’art. 28, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, l’art. 28, comma 3 della medesima L. 183/2011.

(40) Comma inserito dall’art. 2, comma 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, l’art. 2, comma del medesimo D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012.

(41) Comma inserito dall’ art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’ art. 1, comma 18 della medesima L. 228/2012.

(42) Per l’aumento del contributo per i giudizi di impugnazione, di cui al presente comma, vedi l’ art. 1, comma 27, L. 24 dicembre 2012, n. 228; per l’applicazione di tale disposizione vedi, anche, l’ art. 1, comma 29 della medesima L. 228/2012.

(43) Comma inserito dall’ art. 19, comma 3, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 19, comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014.

(44) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 aprile – 6 maggio 2010, n. 164 (Gazz. Uff. 12 maggio 2010, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6-bis, come modificato dall’art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata con riferimento agli artt. 3, 97 e 81, terzo comma, della Costituzione.

(45) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo – 30 maggio 2016, n. 120 (Gazz. Uff. 1 giugno 2016, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, sollevata in riferimento all’art. 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.. la stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza 6 dicembre 2017 – 2 febbraio 2018, n. 18 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2018, n. 6, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, sollevate in riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost..

(46) La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 5 – 29 maggio 2020, n. 104 (Gazz. Uff. 3 giugno 2020, n. 23 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, comma introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53 e 111 della Costituzione.

 

ART. 14 (L) (Obbligo di pagamento) (53)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

1-bis. La parte che fa istanza a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. (51)

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. (47)

3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. (49)

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. (48) (52)

3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell’articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all’irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste. (50)

 

(47) Comma modificato dall’art. 9-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

(48) Comma aggiunto dall’art. 37, comma 6, lett. u), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, comma 598, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e dall’art. 10, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 12, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 156/2015.

(49) Comma così sostituito dall’art. 28, comma 1, lett. b), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(50) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 26, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(51) Comma inserito dall’ art. 19, comma 3, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 19, comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014.

(52) La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo – 7 aprile 2016, n. 78 (Gazz. Uff. 20 aprile 2016, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3-bis, – nella parte modificata dall’art. 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. la stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 8 – 29 novembre 2017, n. 248 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2017, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3-bis, come modificato dall’art. 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in combinato disposto con l’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

(53) Sull’assolvimento degli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui al presente articolo vedi l’ art. 83, comma 11-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

 

ART. 15 (R) (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato) (54)

1. Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l’importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

 

(54) Articolo così sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, lett. c), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

 

ART. 16 (L) (Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato) (57)

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell’importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo.

1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. (55)

1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248, è notificata a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante deposito presso l’ufficio. (56)

 

(55) Comma aggiunto dall’art. 21, comma 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

(56) Comma aggiunto dall’ art. 29, comma 2, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

(57) Per la sospensione del termine per il computo delle sanzioni di cui al presente articolo, per il periodo 8 marzo-31 maggio 2020, vedi l’ art. 62, comma 1-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’ art. 135, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

 

ART. 17 (L) (Variazione degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all’articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.

 

 

ART. 18 (L) (Non applicabilità dell’imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato) (59)

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l’imposta di bollo. L’imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L’imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. (58)

2. La disciplina sull’imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

 

(58) Comma modificato dall’art. 37, comma 6, lett. v), nn. 1) e 2), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 486, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(59) L’art. 6, comma 5-duodecies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha interpretato il presente articolo nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali è invariata la disciplina sull’imposta di bollo.

 

ART. 18-bis (Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche) (60)

1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell’importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all’apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l’implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

(60) Articolo inserito dall’ art. 15, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

 

Titolo II

Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Capo I

Disposizioni generali

ART. 19 (R) (Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)

1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

 

 

ART. 20 (L) (Indennità di trasferta)

1. L’indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall’edificio in cui ha sede l’ufficiale giudiziario.

2. L’indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell’atto.

3. L’importo dell’indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. (61)

 

(61) Per la variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari, di cui al presente comma, vedi il Decreto 29 settembre 2005, il Decreto 15 settembre 2006, il Decreto 17 luglio 2008, il Decreto 5 agosto 2008, il Decreto 1° ottobre 2009, il Decreto 27 settembre 2010, il Decreto 9 novembre 2011, il Decreto 9 novembre 2012, il Decreto 16 ottobre 2013, il Decreto 7 novembre 2014, il Decreto 29 ottobre 2015, il Decreto 11 dicembre 2017, il Decreto 21 dicembre 2018 e il Decreto 13 ottobre 2019.

 

ART. 21 (R) (Calcolo delle distanze)

1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell’indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l’atto deve essere eseguito.

2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l’ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

 

 

ART. 22 (R) (Equiparazioni alla notifica a richiesta d’ufficio)

1. Alla notifica richiesta dall’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell’invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d’ufficio del processo in cui è inserita.

 

 

Capo II

Notificazioni nel processo penale

Sezione I

Norme generali

ART. 23 (L) (Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all’articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d’ufficio dall’articolo 25.

 

 

ART. 24 (L) (Indennità di trasferta)

1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.

 

 

Sezione II

Notificazioni a richiesta dell’ufficio

ART. 25 (L) (Importo dei diritti) (62)

[1. All’ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall’articolo 205.

2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati. ]

 

(62) Articolo abrogato dall’art. 68, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69.

 

ART. 26 (L) (Indennità di trasferta e spese di spedizione)

1. L’indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,60 (63), compresa la maggiorazione per l’urgenza.

2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l’indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 1,54 (63) e di euro 2,31 (63).

3. L’indennità di trasferta è corrisposta dall’erario; le spese di spedizione sono a carico dell’erario.

 

(63) Importo così rideterminato ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, Decreto 29 settembre 2005, dall’art. 1, Decreto 15 settembre 2006, dall’art. 1, Decreto 17 luglio 2008, dall’art. 1, Decreto 5 agosto 2008, dall’art. 1, Decreto 1° ottobre 2009, dall’art. 1, Decreto 27 settembre 2010, dall’art. 1, Decreto 9 novembre 2011, dall’art. 1, Decreto 9 novembre 2012, dall’art. 1, Decreto 16 ottobre 2013, dall’art. 1, Decreto 7 novembre 2014, dall’art. 1, Decreto 29 ottobre 2015, dall’art. 1, Decreto 11 dicembre 2017, dall’art. 1, Decreto 21 dicembre 2018 e, successivamente, dall’ art. 1, Decreto 13 ottobre 2019.

 

Sezione III

Notificazioni a richiesta delle parti

ART. 27 (L) (Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.

2. Il diritto unico e l’indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.

 

 

Capo III

Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Sezione I

Norme generali

ART. 28 (L) (Contestualità di trasferte)

1. L’ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell’interesse di parti diverse, né quando l’ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l’altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

 

 

ART. 29 (L) (Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto all’ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all’articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

 

 

Sezione II

Notificazioni a richiesta dell’ufficio

ART. 30 (L) (Anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile) (66)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (64) (65)

2. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell’importo dovuto; il funzionario addetto all’ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore.

 

(64) Comma sostituito dall’art. 1, comma 323, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 606, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 607, della medesima L. n. 147/2013.

(65) La Corte Costituzionale, con ordinanza 18 – 20 aprile 2011, n. 143 (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione.

(66) Sull’assolvimento dell’anticipazione forfettaria di cui al presente articolo vedi l’ art. 83, comma 11-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

 

ART. 31 (L) (Indennità di trasferta e spese di spedizione)

1. Per le notificazioni a richiesta d’ufficio è dovuto dall’erario all’ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all’articolo 35.

2. Le spese di spedizione sono a carico dell’erario.

 

 

Sezione III

Notificazioni a richiesta delle parti

ART. 32 (L) (Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall’articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell’erario.

 

 

ART. 33 (L) (Trasferte per la notifica e l’esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.

2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.

3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall’erario e i diritti sono prenotati a debito.

4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall’erario solo l’indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.

 

 

ART. 34 (L) (Importo dei diritti)

1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:
a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.

 

 

ART. 35 (L) (Importo dell’indennità di trasferta)

1. L’indennità di trasferta è stabilita nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: euro 2,31 (67);
b) fino a dodici chilometri: euro 4,19 (67);
c) fino a diciotto chilometri: euro 5,80 (67);
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,22 (67).

 

(67) Importo così rideterminato ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, Decreto 29 settembre 2005, dall’art. 1, Decreto 15 settembre 2006, dall’ art. 1, Decreto 17 luglio 2008, dall’ art. 1, Decreto 5 agosto 2008, dall’ art. 1, Decreto 1° ottobre 2009, dall’ art. 1, Decreto 27 settembre 2010, dall’ art. 1, Decreto 9 novembre 2011, dall’ art. 1, Decreto 9 novembre 2012, dall’ art. 1, Decreto 16 ottobre 2013, dall’ art. 1, Decreto 7 novembre 2014, dall’ art. 1, Decreto 29 ottobre 2015, dall’ art. 1, Decreto 11 dicembre 2017, dall’ art. 1, Decreto 21 dicembre 2018 e, successivamente, dall’ art. 1, Decreto 13 ottobre 2019.

 

ART. 36 (L) (Maggiorazioni per l’urgenza)

1. I diritti e l’indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l’ufficio del giudice dell’esecuzione.

2. Nel caso previsto dall’articolo 28, la maggiorazione spettante per l’urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l’atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.

3. Si considera urgente l’atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.

4. La richiesta, con l’indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.

 

 

Capo IV

Atti di esecuzione nel processo civile

ART. 37 (L) (Diritto di esecuzione)

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l’atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:
a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.

 

 

ART. 38 (L) (Indennità di trasferta per atti di esecuzione)

1. Per gli atti di esecuzione, l’indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall’articolo 35.

 

 

Titolo III

Spese di spedizione

ART. 39 (R) (Spese di spedizione)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull’evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:
a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l’inosservanza degli obblighi.

 

 

Titolo IV

Diritto di copia e diritto di certificato

ART. 40 (L) (Determinazione di nuovi supporti e degli importi) (71)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l’incasso dei diritti.

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l’importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico. (68)

1-ter. L’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile. (69)

1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. (70)

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (70)

 

(68) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 4, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

(69) Comma aggiunto dall’ art. 16, comma 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(70) Comma aggiunto dall’ art. 52, comma 2, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(71) Vedi, anche, l’art. 48 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

 

Titolo V

Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile

ART. 41 (L) (Trasferte di magistrati professionali e onorari)

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

 

 

ART. 42 (L) (Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)

1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

 

 

ART. 43 (L) (Trasferte di appartenenti all’ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all’ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

 

 

ART. 44 (L) (Trasferte degli ufficiali giudiziari)

1. All’ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l’appartenente all’ufficio per l’assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all’indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.

 

 

Titolo VI

Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

ART. 45 (L) (Indennità per testimoni residenti)

1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all’interno del Comune in cui ha sede l’ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.

2. Ai testimoni residenti spetta l’indennità di euro 0,36 al giorno.

 

 

ART. 46 (L) (Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)

1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria.

2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.

3. Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

 

 

ART. 47 (L) (Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)

1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.

2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.

 

 

ART. 48 (L) (Testimoni dipendenti pubblici)

1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza.

 

 

Titolo VII

Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 49 (L) (Elenco delle spettanze)

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.

2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

 

 

ART. 50 (L) (Misura degli onorari) (72)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (73)

2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico.

3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l’urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l’eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell’autorità giudiziaria.

 

(72) La Corte costituzionale, con sentenza 8 aprile – 15 maggio 2020, n. 89 (Gazz. Uff. 3 giugno 2020, n. 21 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 50 e 54, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

(73) Per la determinazione degli onorari fissi e variabili spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, vedi ora il D.M. 30 maggio 2002.

 

ART. 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)

1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.

2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato.

 

 

ART. 52 (L) (Aumento e riduzione degli onorari)

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo. (74)

 

(74) Comma così modificato dall’art. 67, comma 3, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69.

 

ART. 53 (L) (Incarichi collegiali)

1. Quando l’incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli.

 

 

ART. 54 (L) (Adeguamento periodico degli onorari) (75)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

(75) La Corte costituzionale, con sentenza 8 aprile – 15 maggio 2020, n. 89 (Gazz. Uff. 3 giugno 2020, n. 21 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 50 e 54, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

 

ART. 55 (L) (Indennità e spese di viaggio)

1. Per l’indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L’incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E’ fatta salva l’eventuale maggiore indennità spettante all’incaricato dipendente pubblico.

2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.

3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

 

 

ART. 56 (L) (Spese per l’adempimento dell’incarico)

1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico e allegare la corrispondente documentazione.

2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all’articolo 50.

4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all’incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.

 

 

ART. 57 (R) (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)

1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l’onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.

 

 

Titolo VIII

Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 58 (L) (Indennità di custodia)

1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un’indennità per la custodia e la conservazione.

2. L’indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell’articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.

 

 

ART. 59 (L) (Tabelle delle tariffe vigenti)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell’indennità di custodia. (76)

2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico.

3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell’indennità in relazione allo stato di conservazione del bene. (77)

 

(76) Per l’emanazione del provvedimento previsto dal presente comma, vedi il D.M. 2 settembre 2006, n. 265.

(77) In deroga alle tariffe previste dal presente articolo vedi il comma 318 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Titolo IX

Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

ART. 60 (R) (Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull’evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:
a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l’inosservanza degli obblighi.

 

 

Titolo X

Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo

ART. 61 (R) (Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)

1. Il magistrato che cura l’esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l’intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l’incarico ad imprese private, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l’intervento delle prime.

 

 

ART. 62 (R) (Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)

1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l’intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all’esito dell’eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.

 

 

ART. 63 (R) (Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)

1. L’importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l’incarico è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.

2. L’importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all’articolo 62.

 

 

Titolo XI

Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili

ART. 64 (L) (Indennità dei magistrati onorari) (78)

1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, commi 2-bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.

 

(78) Per l’abrogazione del presente articolo vedi l’ art. 33, comma 2, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 116/2017.

 

ART. 65 (L) (Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise)

1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

2. L’indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.

3. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.

4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l’indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.

 

 

ART. 66 (L) (Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)

1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

 

 

ART. 67 (L) (Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza)

1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui può avvalersi l’amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all’adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l’indennità di cui all’articolo 65, comma 4, riferite ai magistrati di tribunale. (79)

 

(79) Comma così corretto da Comunicato 6 dicembre 2002 pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2002, n. 286.

 

ART. 68 (L) (Indennità degli esperti delle sezioni agrarie)

1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l’indennità di euro 1,55.

2. Nel caso in cui l’udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l’esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

Titolo XII

Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale

ART. 69 (L) (Spese escluse)

1. Sono escluse dalle spese di giustizia:
a) la sepoltura dei detenuti;
b) la traduzione dei detenuti;
c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.

 

 

ART. 70 (L) (Spese straordinarie)

1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell’articolo 277 e per l’importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.

 

 

Titolo XIII

Domanda di liquidazione e decadenza

ART. 71 (L) (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all’autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.

2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato. (80)

3. In caso di pagamento in contanti l’importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell’avviso di pagamento di cui all’articolo 177.

 

(80) La Corte costituzionale, con ordinanza 11 – 19 dicembre 2012, n. 306 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51, Ediz. Straord., 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 71, comma 2, sollevata in relazione all’articolo 3 della Costituzione.

 

ART. 72 (R) (Domanda di liquidazione di acconti dell’indennità di custodia)

1. L’indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all’autorità competente ai sensi dell’articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.

 

 

Titolo XIV

Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

ART. 73 (R) + (L) (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

1. In adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all’ufficio trasmette all’ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L’ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L’ufficio annota questi dati in calce all’originale degli atti.

2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione. (83)

2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall’obbligo della registrazione. (L) (81)

2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi. (82)

2-quater. Le parti in causa possono segnalare all’ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l’eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall’ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all’ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione. (82)

 

(81) Comma aggiunto dall’art. 67, comma 3, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(82) Comma aggiunto dall’ art. 7-quater, comma 42, lett. a), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

(83) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con Decreto 10 maggio 2006.

 

Titolo XIV-bis

Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale (84)

ART. 73-bis (L) (Termini per la richiesta di registrazione) (85)

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato. (86)

1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell’articolo 73. (87)

 

(84) Titolo aggiunto dall’art. 67, comma 3, lett. d), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(85) Articolo aggiunto dall’art. 67, comma 3, lett. d), L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha aggiunto l’intero Titolo XIV-bis.

(86) Comma così modificato dall’ art. 7-quater, comma 42, lett. b), n. 1), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

(87) Comma aggiunto dall’ art. 7-quater, comma 42, lett. b), n. 2), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

 

ART. 73-ter (L) (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari) (88)

1. La trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione.

 

(88) Articolo aggiunto dall’art. 67, comma 3, lett. d), L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha aggiunto l’intero Titolo XIV-bis.

 

PARTE III

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Titolo I

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I

Istituzione del patrocinio

ART. 74 (L) (Istituzione del patrocinio)

1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. (90)

2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate (89).

 

(89) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 settembre – 13 novembre 2019, n. 234 (Gazz. Uff. 20 novembre 2019, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 2, sollevata in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 2, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost..

(90) La Corte costituzionale, con ordinanza 4 dicembre 2019 – 17 gennaio 2020, n. 3 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2020, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

 

ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità) (92)

1. L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell’arresto eseguito in conformità del mandato d’arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione. (91)

 

(91) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24.

(92) La Corte costituzionale, con ordinanza 1° – 23 giugno 2016, n. 153 (Gazz. Uff. 29 giugno 2016, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

Capo II

Condizioni per l’ammissione al patrocinio

ART. 76 (L) (Condizioni per l’ammissione) (100)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 (93).

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. (101)

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (94) (95) (99)

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. (96)

4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall’anno 2017. (97)

4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata. (98)

 

(93) Importo così aggiornato dall’art. unico, comma 1, Decreto 29 dicembre 2005, dall’art. unico, comma 1, Decreto 20 gennaio 2009, dall’ art. unico, comma 1, Decreto 2 luglio 2012, dall’art. unico, comma 1, Decreto 1° aprile 2014, dall’ art. unico, comma 1, Decreto 7 maggio 2015 e, successivamente, dall’ art. unico, comma 1, Decreto 16 gennaio 2018.

(94) Comma aggiunto dall’art. 12-ter, comma 1, lett. a), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, e, successivamente, così modificato dall’ art. 3, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24.

(95) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 16, 1ª Serie Speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.

(96) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e, successivamente, sostituito dall’ art. 9, comma 1, L. 1° ottobre 2012, n. 172. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2, comma 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(97) Comma aggiunto dall’ art. 16, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47.

(98) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 4 non tenendo conto dell’esistenza di un comma con identica numerazione.

(99) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 – 21 giugno 2012, n. 155 (Gazz. Uff. 27 giugno 2012, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 4-bis, aggiunto dall’art. 12-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione all’articolo 6, comma 3, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

(100) La Corte costituzionale, con ordinanza 1° – 23 giugno 2016, n. 153 (Gazz. Uff. 29 giugno 2016, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(101) La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio – 20 ottobre 2017, n. 219 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2017, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 2, (Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 31, primo comma, della Costituzione.

 

ART. 77 (L) (Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

Capo III

Istanza per l’ammissione al patrocinio

ART. 78 (L) (Istanza per l’ammissione)

1. L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

2. L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

 

ART. 79 (L) (Contenuto dell’istanza) (102)

1. L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

 

(102) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-14 maggio 2004, n. 144 (Gazz. Uff. 19 maggio 2004, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 79 sollevata in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione.

 

Capo IV

Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

ART. 80 (L) (Nomina del difensore) (103) (104)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2

 

(103) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2005, n. 25.

(104) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-14 dicembre 2004, n. 387 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 81, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione.

 

ART. 81 (L) (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) (105) (106)

1. L’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
c) iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. E’ cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento.

4. L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia

 

(105) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, L. 24 febbraio 2005, n. 25.

(106) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-14 dicembre 2004, n. 387 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 81, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione.

 

ART. 82 (L) (Onorario e spese del difensore)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. (107)

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

 

(107) Comma così modificato dall’art. 1, comma 322, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

ART. 83 (L) (Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico (108).

2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. (109)

 

(108) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, L. 24 febbraio 2005, n. 25.

(109) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 783, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 

ART. 84 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170.

 

 

ART. 85 (L) (Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.

2. Ogni patto contrario è nullo.

3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

 

 

Capo V

Recupero delle somme da parte dello Stato

ART. 86 (L) (Recupero delle somme da parte dello Stato)

1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

 

 

Capo VI

Norme finali

ART. 87 (L) (Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall’articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.

 

 

ART. 88 (L) (Controlli da parte della Guardia di finanza)

1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

 

 

ART. 89 (L) (Norme di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.

 

 

Titolo II

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Capo I

Istituzione del patrocinio

ART. 90 (L) (Equiparazione dello straniero e dell’apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all’apolide residente nello Stato.

 

 

Capo II

Condizioni per l’ammissione al patrocinio

ART. 91 (L) (Esclusione dal patrocinio) (112)

1. L’ammissione al patrocinio è esclusa:
a) per il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; (110) (111)
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all’articolo 100.

 

(110) Lettera così modificata dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24.

(111) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 250 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento all’articolo 24, terzo comma, della Costituzione, e, in riferimento agli articoli 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 136 (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 04 – 18 aprile 2012, n. 95 (Gazz. Uff. 26 aprile 2012, n. 17, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 91, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 24 giugno – 15 luglio 2015, n. 162 (Gazz. Uff. 22 luglio 2015, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

(112) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-12 marzo 2004, n. 94 (Gazz. Uff. 17 marzo 2004, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 91, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nonché in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 14-29 dicembre 2005, n. 482 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione.

 

ART. 92 (L) (Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione)

1. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

 

 

Capo III

Istanza di ammissione al patrocinio

ART. 93 (L) (Presentazione dell’istanza al magistrato competente)

1. L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

[2. L’istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza. (113) ]

3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l’articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l’ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l’istanza, ai sensi dell’articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

 

(113) Comma abrogato dall’art. 12-ter, comma 1, lett. b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

 

ART. 94 (L) (Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall’articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato.

2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea è detenuto, internato per l’esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell’autorità consolare, prevista dall’articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato.

 

 

ART. 95 (L) (Sanzioni)

1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

 

 

Capo IV

Decisione sull’istanza di ammissione

ART. 96 (L) (Decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio) (117)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata. (114) (117)

2. Il magistrato respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. (115)

3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza. (116)

4. Il magistrato decide sull’istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3. (118)

 

(114) Comma così modificato dall’art. 12-ter, comma 1, lett. c), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(115) Comma così modificato dall’art. 12-ter, comma 1, lett. d), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(116) Nel presente provvedimento le parole: «Direzione nazionale antimafia» sono state sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo», ai sensi di quanto disposto dall’ art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(117) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 dicembre 2004, n. 396 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2004, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 96, comma 1, e dell’art. 96 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(118) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-12 marzo 2004, n. 94 (Gazz. Uff. 17 marzo 2004, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 96, comma 4, sollevata in riferimento all’articolo 97, primo comma, della Costituzione.

 

ART. 97 (L) (Provvedimenti adottabili dal magistrato)

1. Il magistrato dichiara inammissibile l’istanza ovvero concede o nega l’ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l’interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all’interessato.

2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l’avviso di deposito se l’interessato è presente all’udienza.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l’interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell’articolo 156 del codice di procedura penale.

 

 

ART. 98 (L) (Trasmissione all’ufficio finanziario degli atti relativi all’ammissione)

1. Copia dell’istanza dell’interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’ufficio finanziario nell’ambito della cui competenza territoriale è situato l’ufficio del predetto magistrato.

2. L’ufficio finanziario verifica l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e degli altri soggetti indicati nell’articolo 76.

3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l’ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell’articolo 112.

 

 

ART. 99 (L) (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

2. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.

3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

4. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.

 

 

Capo V

Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

ART. 100 (L) (Nomina di un secondo difensore)

1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l’indagato, l’imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

 

 

ART. 101 (L) (Nomina del sostituto del difensore e dell’investigatore) (119)

1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di Corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l’investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di Corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

 

(119) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 1, L. 24 febbraio 2005, n. 25.

 

ART. 102 (L) (Nomina del consulente tecnico di parte) (120) (121)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di Corte di appello nel quale pende il processo.

2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di Corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

 

(120) Articolo così sostituito dall’art. 5, comma 1, L. 24 febbraio 2005, n. 25.

(121) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio 2007, n. 254, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete.

 

ART. 103 (L) (Informazioni all’interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d’ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell’obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d’ufficio, se non ricorrono i presupposti per l’ammissione a tale beneficio.

 

 

ART. 104 (L) (Compenso dell’investigatore privato)

1. Il compenso spettante all’investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.

 

 

ART. 105 (L) (Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato, anche se l’azione penale non è esercitata.

 

 

ART. 106 (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte) (122)

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

 

(122) La Corte costituzionale, con sentenza 10 – 30 gennaio 2018, n. 16 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2018, n. 6, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106, sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 della Costituzione.

 

ART. 106-bis (L) Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato (123) (124)

1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.

 

(123) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 606, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 1, comma 607, della medesima L. n. 147/2013. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio-24 settembre 2015, n. 192 (Gazz. Uff. 30 settembre 2015, n. 39 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del presente provvedimento. la stessa Corte costituzionale, con sentenza 5-13 luglio 2017, n. 178 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del presente provvedimento.

(124) La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio – 24 settembre 2015, n. 192 (Gazz. Uff. 30 settembre 2015, n. 39, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l’altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106-bis sollevate in relazione agli artt. 3, 35, 36 e 53 della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza 13 – 29 gennaio 2016, n. 13 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2016, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106-bis, come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, sollevate in riferimento agli art. 3, 35 e 36 Cost..

 

Capo VI

Effetti dell’ammissione al patrocinio

ART. 107 (L) (Effetti dell’ammissione)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l’esercizio della difesa.

3. Sono spese anticipate dall’erario:
a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d’ufficio o di parte;
d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, e l’onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
e) l’indennità di custodia;
f) l’onorario e le spese agli avvocati;
g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

 

 

ART. 108 (L) (Effetti dell’ammissione relativi all’azione di risarcimento del danno nel processo penale)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio relativa all’azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all’articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:
a) il contributo unificato;
b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio;
c) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
d) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

 

 

ART. 109 (L) (Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

 

 

ART. 110 (L) (Pagamento in favore dello Stato)

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell’imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell’imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d’ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l’imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell’imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l’imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

 

 

ART. 111 (L) (Recupero nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio)

1. Le spese di cui all’articolo 107 sono recuperate nei confronti dell’imputato in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.

 

 

Capo VII

Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

ART. 112 (L) (Revoca del decreto di ammissione) (126)

1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione:
a) se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione;
c) se, nei termini previsti dall’articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell’autorità consolare;
d) d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli articoli 76 e 92; (125) (127)

2. Il magistrato può disporre la revoca dell’ammissione anche all’esito delle integrazioni richieste ai sensi dell’articolo 96, commi 2 e 3.

3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

4. Copia del decreto è comunicata all’interessato con le modalità indicate nell’articolo 97.

 

(125) Lettera così sostituita dall’art. 9-bis, comma 1, lett. d), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

(126) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 369 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 112 sollevata in riferimento agli articoli 3, 28 e 97 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 12 febbraio – 11 marzo 2020, n. 47 (Gazz. Uff. 18 marzo 2020, n. 12 1ª Serie speciale), ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 112, nella parte in cui non prevede la possibilità di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di «acclarata mancanza della veste di persona offesa» dei reati di cui all’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. n. 115 del 2002, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

(127) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-28 aprile 2006, n. 177 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 112, comma 1, sollevata in riferimento all’art. 77, primo comma, della Costituzione.

 

ART. 113 (L) (Ricorso avverso il decreto di revoca)

1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 112, l’interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell’articolo 97. (128)

 

(128) Comma così sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, lett. e), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

 

ART. 114 (L) (Effetti della revoca) (129)

1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell’articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all’ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all’articolo 94, comma 3.

2. Negli altri casi previsti dall’articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

 

(129) La Corte costituzionale, con sentenza 16 – 20 aprile 2012, n. 101 (Gazz. Uff. 26 aprile 2012, n. 17, Ediz. Straord.), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 114 sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

 

Titolo III

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale

ART. 115 (L) (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita (130) .

 

(130) Comma così modificato dall’art. 94, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

ART. 115-bis (L) (Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa) (131)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.

 

(131) Articolo inserito dall’ art. 8, comma 1, L. 26 aprile 2019, n. 36.

 

ART. 116 (L) (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio) (132)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio.

 

(132) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-28 aprile 2006, n. 176 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 36 della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 04 – 12 luglio 2012, n. 185 (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 116 e 117, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratico. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 3 – 12 luglio 2013, n. 191 (Gazz. Uff. 17 luglio 2013, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 116 e 117, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 23 settembre – 15 ottobre 2015, n. 201 (Gazz. Uff. 21 ottobre 2015, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 6 – 21 luglio 2016, n. 206 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione.

 

ART. 117 (L) (133) (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. (134)

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

 

(133) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-14 gennaio 2005, n. 8 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2005, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 117, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 04 – 12 luglio 2012, n. 185 (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 116 e 117, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratico. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 3 – 12 luglio 2013, n. 191 (Gazz. Uff. 17 luglio 2013, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 116 e 117, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 23 settembre – 15 ottobre 2015, n. 201 (Gazz. Uff. 21 ottobre 2015, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

(134) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 160 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

 

ART. 118 (L) (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l’ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98, comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

 

 

Titolo IV

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I

Istituzione del patrocinio

ART. 119 (L) (Equiparazione dello straniero e dell’apolide) (135)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all’apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

 

(135) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-24 febbraio 2006, n. 76 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 10-20 luglio 2007, n. 317 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con altra ordinanza 18 aprile – 1° giugno 2016, n. 128 (Gazz. Uff. 8 giugno 2016, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. Successivamente ancora la Corte costituzionale, con sentenza 9 gennaio – 6 marzo 2019, n. 35 (Gazz. Uff. 13 marzo 2019, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte sollevata in riferimento all’art. 2 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

 

ART. 120 (L) (Ambito di applicabilità)

1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

 

 

Capo II

Condizioni per l’ammissione al patrocinio

ART. 121 (L) (Esclusione dal patrocinio)

1. L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

 

 

Capo III

Istanza di ammissione al patrocinio

ART. 122 (L) (Contenuto integrativo dell’istanza)

1. L’istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione.

 

 

ART. 123 (L) (Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità)

1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

 

 

ART. 124 (L) (Organo competente a ricevere l’istanza)

1. L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell’ordine degli avvocati.

2. Il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

 

ART. 125 (L) (Sanzioni)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 1, lettera d).

 

 

Capo IV

Decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio

ART. 126 (L) (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati) (136)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l’istanza, è trasmessa all’interessato e al magistrato.

3. Se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

 

(136) La Corte costituzionale, con ordinanza 08 – 17 luglio 2009, n. 220 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127, sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 della Costituzione.

 

ART. 127 (L) (Trasmissione all’ufficio finanziario degli atti relativi all’ammissione al patrocinio) (137)

1. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l’istanza è trasmessa anche all’ufficio finanziario competente.

2. Questo verifica l’esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall’articolo 79, dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e dei conviventi.

3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell’istante non veritiere, l’ufficio finanziario richiede la revoca dell’ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all’articolo 125.

4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

 

(137) La Corte costituzionale, con ordinanza 08 – 17 luglio 2009, n. 220 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127, sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 della Costituzione.

 

Capo V

Difensori e consulenti tecnici di parte

ART. 128 (L) (Obbligo a carico del difensore)

1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell’articolo 309, del codice di procedura civile. L’inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

 

 

ART. 129 (L) (Nomina del consulente tecnico di parte)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.

 

 

ART. 130 (L) (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) (138)

1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

 

(138) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 luglio 2005, n. 350 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 201 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 130, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 19 – 28 novembre 2012, n. 270 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2012, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 130, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, 53, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 20 aprile – 30 maggio 2016, n. 122 (Gazz. Uff. 1 giugno 2016, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 111, primo comma, della Costituzione; ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 sollevate in riferimento agli artt. 1, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost.; ha dichiarato, ancora, manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 sollevata in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 35, 36 e 111 Cost..

 

ART. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte) (139)

1. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

 

(139) Articolo inserito dall’ art. 15, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

 

Capo VI

Effetti dell’ammissione al patrocinio

ART. 131 (L) (Effetti dell’ammissione al patrocinio) (143)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (140)
b) l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile; (141)
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;
d) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro. (142) (144) (145)

4. Sono spese anticipate dall’erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi; (146)
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio. (145)

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

 

(140) Lettera così sostituita dall’art. 37, comma 6, lett. z), n. 1), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(141) Lettera così modificata dall’art. 37, comma 6, lett. z), n. 2), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(142) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno-1 ottobre 2019, n. 217 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2019, n. 40 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario.

(143) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 195 (Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte con sentenza 24 febbraio – 5 marzo 2010, n. 88 (Gazz. Uff. 10 marzo 2010, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con altra ordinanza 7 – 10 giugno 2010, n. 203 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione.

(144) La Corte costituzionale, con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 287 (Gazz. Uff. 23 luglio 2008, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale con successiva ordinanza 16 gennaio – 6 febbraio 2013, n. 12 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2013, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 131, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con altra ordinanza 8 – 16 maggio 2013, n. 88 (Gazz. Uff. 22 maggio 2013, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 131, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno – 1° ottobre 2019, n. 217 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2019, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione.

(145) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-12 novembre 2008, n. 408 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2008, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131, commi 3 e 4, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

(146) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 209 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 4, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. la stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 18 maggio – 10 giugno 2016, n. 136 (Gazz. Uff. 8 giugno 2016, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 4, lettera c), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione.

 

ART. 132 (R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

 

 

ART. 133 (L) (Pagamento in favore dello Stato)

1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

 

 

ART. 134 (L) (Recupero delle spese)

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell’articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell’articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

 

 

ART. 135 (L) (Norme particolari per alcuni processi)

1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell’ammissione.

2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell’assegnazione o sulle rendite riscosse dall’amministratore giudiziario.

 

 

Capo VII

Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

ART. 136 (L) (Revoca del provvedimento di ammissione)

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

 

 

Capo VIII

Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario

ART. 137 (L) (Ambito temporale di applicabilità)

1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.

 

 

ART. 138 (L) (Commissione del patrocinio a spese dello Stato)

1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell’ufficio di segreteria della commissione tributaria.

 

 

ART. 139 (L) (Funzioni della commissione)

1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l’istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.

2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l’obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.

 

 

ART. 140 (L) (Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell’articolo 80 o un difensore scelto nell’ambito degli altri albi ed elenchi di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

 

 

ART. 141 (L) (Onorario e spese del difensore)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell’articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell’ordine; gli importi sono ridotti della metà.

 

 

Titolo V

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV

ART. 142 (L) (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea) (147)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dell’erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84 .

 

(147) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-24 febbraio 2006, n. 76 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 10-20 luglio 2007, n. 317 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 142, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

 

ART. 143 (L) (Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)

1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell’ammissione al patrocinio, sono pagate dall’erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all’avvocato, al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell’ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. (148)

2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

 

(148) La Corte costituzionale, con sentenza 8-31 maggio 2019, n. 135 (Gazz. Uff. 5 giugno 2019, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

 

ART. 144 (L) (Processo in cui è parte un fallimento (149))

1. Nel processo in cui è parte un fallimento (149), se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento (149) si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l’ammissione di ufficio.

 

(149) A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall’art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 1° settembre 2021, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

 

ART. 145 (L) (Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall’articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell’interdicendo o dell’inabilitando, e all’ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall’erario.

2. Passata in giudicato la sentenza, l’ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98, comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

 

 

PARTE IV

PROCESSI PARTICOLARI

Titolo I

Procedura fallimentare

ART. 146 (L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese) (153)

1. Nella procedura fallimentare (150), che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento (150) alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento (150) non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese prenotate a debito:
a) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall’erario:
a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. (151) (152)

4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.

5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

 

(150) A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall’art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 1° settembre 2021, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(151) La Corte Costituzionale, con sentenza 20-28 aprile 2006, n. 174 (Gazz. Uff. 3 maggio 2006, n. 18 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall’Erario «le spese ed onorari» al curatore.

(152) La Corte costituzionale, con sentenza 9 – 13 febbraio 2009, n. 37 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2009, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

(153) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 – 30 gennaio 2014, n. 14 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2014, n. 6, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, sollevata in riferimento al «canone della ragionevolezza».

 

ART. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) (154)

1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l’apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.

 

(154) Articolo così sostituito dall’ art. 366, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 389, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 366, comma 2, del citato D.Lgs. n. 14/2019.

 

Titolo II

Eredità giacente attivata d’ufficio

ART. 148 (L) (Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1. Nella procedura dell’eredità giacente attivata d’ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall’erario:
a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell’erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

 

 

Titolo III

Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale

Capo I

Restituzione e vendita di beni sequestrati

ART. 149 (R) (Raccordo)

1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.

 

 

ART. 150 (L) (Restituzione di beni sequestrati) (155)

1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d’ufficio o su richiesta dell’interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall’imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell’articolo 324 del codice di procedura penale.

3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall’avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all’avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell’avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l’avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.

 

(155) Articolo così sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, lett. f), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

 

ART. 151 (L) (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari) (156)

1. Se l’avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all’avente diritto.

4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell’albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario

5. L’elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.

6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l’annotazione nei pubblici registri.

7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l’avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.

 

(156) Articolo così sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, lett. g), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

 

ART. 152 (R) (Vendita)

1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell’ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.

2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l’eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.

3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.

 

 

ART. 153 (R) (Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)

1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.

2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all’articolo 154.

 

 

ART. 154 (L) (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). (157)

1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all’articolo 155.

2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell’avviso di cui all’articolo 150, comma 4, senza che l’avente diritto abbia provveduto al ritiro.

3. Se l’avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.

 

(157) Articolo così sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, lett. h), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

 

Capo II

Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati

ART. 155 (L) (Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall’erario:
a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d’ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l’indennità di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

 

 

ART. 156 (R) (Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)

1. Le spese anticipate dall’erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:
a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d’ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l’indennità di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.

 

 

Titolo IV

Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

ART. 157 (R) (Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)

1. In applicazione dell’articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio e i diritti di copia.

2. L’ufficio presso cui pende il processo attesta, all’esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.

 

 

Titolo V

Processo in cui è parte l’amministrazione pubblica

ART. 158 (L) (Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse) (160)

1. Nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (158)
b) l’imposta di bollo nel processo contabile; (159)
c) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
d) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall’erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell’amministrazione.

3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall’erario sono recuperate dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

 

(158) Lettera così sostituita dall’art. 37, comma 6, lett. aa), n. 1), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(159) Lettera così modificata dall’art. 37, comma 6, lett. aa), n. 2), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

(160) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio, vedi l’art. 12, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

 

ART. 159 (R) (Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall’altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall’amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l’imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.

 

 

PARTE V

REGISTRI

ART. 160 (L) (Funzioni sottoposte ad annotazioni)

1. I pagamenti dell’erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.

 

 

ART. 161 (R) (Elenco registri)

1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:
a) registro delle spese pagate dall’erario;
b) registro delle spese prenotate a debito;
c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.

 

 

ART. 162 (R) (Attività dell’ufficio)

1. L’ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall’erario, le spese prenotate a debito, l’importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.

 

 

ART. 163 (R) (Determinazione dei modelli dei registri)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri.

 

 

ART. 164 (R) (Rinvio)

1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del D.M. 27 marzo 2000, n. 264 del Ministro della giustizia e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n. 128.

 

 

PARTE VI

PAGAMENTO

Titolo I

Titoli di pagamento delle spese

Capo I

Ordine di pagamento emesso dal funzionario

ART. 165 (L) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all’ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.

 

 

ART. 166 (L) (Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)

1. Se un testimone si trova nell’impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell’esame, il funzionario addetto all’ufficio del luogo di residenza del testimone emette l’ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all’ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.

 

 

ART. 167 (L) (Ordine di pagamento dell’indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)

1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall’erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all’UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all’ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l’ordinamento dell’amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L’ordine di pagamento è emesso in favore dell’UNEP.

 

 

Capo II

Decreto di pagamento emesso dal magistrato

ART. 168 (L) (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia)

1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.

2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.

3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell’opposizione.

 

 

ART. 168-bis (L) (Decreto di pagamento delle spese di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime) (161)

1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.

2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all’articolo 168, comma 3.

3. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170.

 

(161) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 120.

 

ART. 169 (L) (Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)

1. La liquidazione dell’importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.

2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.

 

 

ART. 170 (L) (Opposizione al decreto di pagamento) (164)

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (162)

[2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. (163) ]

[3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. (163) ]

 

(162) Comma così sostituito dall’art. 34, comma 17, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(163) Comma abrogato dall’art. 34, comma 17, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(164) La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo – 24 aprile 2020, n. 80 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 170 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

 

ART. 171 (R) (Effetti del decreto di pagamento)

1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.

 

 

Capo III

Responsabilità

ART. 172 (L) (Responsabilità)

1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall’erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.

 

 

Titolo II

Pagamento delle spese per conto dell’erario

Capo I

Soggetti abilitati e modalità di pagamento

ART. 173 (L) (Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)

1. Il pagamento delle spese per conto dell’erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell’erario di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all’erario a fronte delle riscossioni.

2. Il pagamento è eseguito dall’ufficio postale nei casi previsti dall’articolo 174.

 

 

ART. 174 (R) (Pagamenti eseguibili dall’ufficio postale)

1. Il pagamento è eseguito dall’ufficio postale a richiesta del beneficiario.

2. Il pagamento è sempre eseguito dall’ufficio postale se nel Comune dove ha sede l’ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.

 

 

ART. 175 (R) (Ufficio competente ad eseguire il pagamento)

1. Sino a che l’ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l’ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all’ufficio che dispone il pagamento.

 

 

ART. 176 (R) (Modalità di pagamento)

1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all’importo indicato dall’articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.

2. E’ ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. E’ ammesso l’accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

 

Capo II

Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento

ART. 177 (R) (Modello di pagamento)

1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l’ufficio che dispone il pagamento compila l’apposito modello, con i seguenti dati:
a) il numero d’iscrizione nel registro delle spese pagate dall’erario;
b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;
c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all’imposta sul valore aggiunto;
d) l’indicazione dell’importo lordo, delle ritenute da operare, dell’ammontare delle imposte dovute e dell’importo netto;
e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l’accreditamento;
f) gli estremi dell’eventuale delega per l’accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario;
g) gli estremi dell’eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;
h) il timbro con la data dell’ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.

2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l’indicazione degli estremi dell’accreditamento.

3. Entro un mese dall’emissione dell’ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l’ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.

 

 

ART. 178 (R) (Adempimenti preliminari da parte dell’ufficio che dispone il pagamento)

1. Prima di compilare il modello di pagamento, l’ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all’imposta sul valore aggiunto.

2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

 

Capo III

Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento

ART. 179 (R) (Adempimenti comuni al concessionario e all’ufficio postale)

1. L’ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all’articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi.

2. L’ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l’eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell’accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l’accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l’ordine cronologico e l’ordine crescente d’importo.

3. Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l’accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l’ufficio restituisce il modello di pagamento all’ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all’articolo 182.

 

 

ART. 180 (R) (Adempimenti dell’ufficio postale)

1. L’ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.

2. L’ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l’accreditamento sul conto corrente postale, ne dà comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.

 

 

ART. 181 (R) (Adempimenti del concessionario)

1. Se l’accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l’accreditamento, per l’intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.

2. Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.

3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.

4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.

5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all’erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.

 

 

ART. 182 (R) (Prospetto riepilogativo dei pagamenti)

1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.

2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati:
a) i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;
b) i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti;
c) i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;
d) la sottoscrizione del funzionario addetto.

3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l’importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d’entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l’attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.

4. Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all’ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all’articolo 183.

5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.

 

 

Capo IV

Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili

ART. 183 (R) (Regolazione e rimborso dei pagamenti)

1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.

2. Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all’emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.

3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l’indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.

4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.

5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.

 

 

ART. 184 (R) (Versamento di ritenute e di imposte)

1. Il funzionario delegato effettua il versamento all’erario delle ritenute e dell’imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell’addizionale all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.

 

 

ART. 185 (R) (Aperture di credito)

1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell’economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.

2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l’importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.

 

 

ART. 186 (R) (Funzionari delegati)

1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall’ordinamento dell’amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.

 

 

ART. 187 (R) (Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)

1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell’ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell’ufficio che dispone il pagamento.

2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell’ufficio postale, sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall’articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.

 

 

Capo V

Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento

ART. 188 (L) (Compensi ai concessionari)

1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.

2. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.

 

 

ART. 189 (R) (Compensi a Poste Italiane S.p.a)

1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.

2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:
a) i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999;
b) le modalità e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l’inosservanza degli obblighi.

 

 

Capo VI

Pagamenti con modalità telematica

ART. 190 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.

 

 

Titolo III

Pagamento delle spese a carico dei privati

Capo I

Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario (165)

ART. 191 (L) (Determinazione delle modalità di pagamento)

1. Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l’estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all’interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

(165) Rubrica così sostituita dall’art. 37, comma 6, lett. bb), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; precedentemente la rubrica era la seguente: «Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo»; per l’applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

 

ART. 192 (L) (Modalità di pagamento) (166)

1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato è corrisposto mediante:
a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato. (167)

3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell’articolo 191.

5. Dall’attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

(166) Articolo così sostituito dall’ art. 7, comma 8-ter, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’ art. 7, comma 3 del medesimo D.L. n. 168/2016.

(167) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 giugno 2017.

 

ART. 193 (R) (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)

1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell’economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

2. Con la convenzione sono stabiliti:
a) i compensi spettanti agli intermediari;
b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;
c) le caratteristiche del contrassegno di cui all’articolo 194, comma 3;
d) le penalità a carico dell’intermediario per l’inosservanza degli obblighi convenzionali.

 

 

ART. 194 (R) (Ricevuta di versamento)

1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:
a) l’ufficio giudiziario adito;
b) le generalità e il codice fiscale dell’attore o ricorrente;
c) le generalità delle altre parti.

2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall’atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.

3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l’avvenuto pagamento e l’importo.

4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2. (168)

5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all’atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d’ufficio.

6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.

 

(168) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con Decreto 20 settembre 2010.

 

ART. 195 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell’ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.

 

 

Capo II

Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile

ART. 196 (L) (Determinazione delle modalità di pagamento)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all’estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile.

 

 

Capo III

Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari

ART. 197 (L) (Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all’ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l’indennità di trasferta.

2. Le spese eventualmente necessarie per l’invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall’ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.

3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L’eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell’ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.

 

 

ART. 198 (R) (Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l’anticipo, il versamento, l’eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

 

 

Capo IV

Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

ART. 199 (L) (Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)

1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all’ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.

 

 

PARTE VII

RISCOSSIONE

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Ambito di applicabilità

ART. 200 (L) (Applicabilità della procedura nel processo penale)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

 

 

ART. 201 (L) (Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

 

 

ART. 202 (L) (Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)

1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.

 

 

ART. 203 (R) (Esclusione della procedura per alcuni processi)

1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.

 

 

Capo II

Principi per il processo penale

ART. 204 (R) (Recupero delle spese) (169)

1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l’articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.

3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.

 

(169) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 5 dicembre 2018-9 gennaio 2019, n. 3 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2019, n. 3 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 205, comma 1, del presente provvedimento, in riferimento all’art. 3 Cost.

 

ART. 205 (L) (Recupero intero, forfettizzato e per quota) (171)

1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’ articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario. (172) (174) (175)

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (172)

2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (170).

2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno. (170)

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà. (173)

2-quinquies. Il contributo unificato e l’imposta di registro prenotati a debito per l’azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà. (173)

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all’articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo. (173)

 

(170) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 327, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(171) Rubrica così sostituita dall’art. 67, comma 3, lett. e), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69. Per le disposizioni transitorie, vedi il comma 4 del medesimo art. 67, L. 69/2009.

(172) Comma così sostituito dall’art. 67, comma 3, lett. e), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69. Per le disposizioni transitorie, vedi il comma 4 del medesimo art. 67, L. 69/2009.

(173) Comma aggiunto dall’art. 67, comma 3, lett. e), n. 3), L. 18 giugno 2009, n. 69. Per le disposizioni transitorie, vedi il comma 4 del medesimo art. 67, L. 69/2009.

(174) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 5 dicembre 2018-9 gennaio 2019, n. 3 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2019, n. 3 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 205, comma 1, del presente provvedimento, in riferimento all’art. 3 Cost.

(175) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 agosto 2013, n. 111 e il D.M. 10 giugno 2014, n. 124.

 

ART. 206 (R) (Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)

1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.

 

 

Capo III

Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 207 (R) (Recupero delle spese)

1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

 

 

Capo IV

Definizioni

ART. 208 (R) + (L) (Ufficio competente)

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;
b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione. (L) (176)

2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini “ente creditore” e “soggetti creditori” non si riferiscono all’ufficio di cui al comma 1.

 

(176) Comma così sostituito dall’art. 67, comma 3, lett. f), L. 18 giugno 2009, n. 69. Per ulteriori disposizioni relative all’applicazione del presente comma, vedi il comma 5 del medesimo art. 67, L. 69/2009.

 

ART. 209 (R) (Ufficio competente per le spese di mantenimento)

1. Per le spese di mantenimento l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l’ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.

 

 

ART. 210 (R) (Discarico automatico)

1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l’eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell’annullamento del credito previsto dall’articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

 

Titolo II

Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario (177)

Capo I

Adempimento spontaneo

ART. 211 (R) (Quantificazione dell’importo dovuto) (178)

1. In applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all’ufficio quantifica l’importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell’importo complessivo.

2. Il funzionario addetto all’ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d’ufficio o su istanza di parte.

 

(177) Rubrica così sostituita dall’art. 67, comma 3, lett. g), L. 18 giugno 2009, n. 69. Originariamente la rubrica era la seguente: «Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali».

(178) Per l’abrogazione del presente articolo e la relativa decorrenza, vedi l’art. 1, comma 372, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta abrogato dall’art. 68, comma 1, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, i commi da 367 a 371 del suddetto articolo 1.

 

ART. 212 (R) (Invito al pagamento) (179)

1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio notifica al debitore l’invito al pagamento dell’importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti. (180)

2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio chiede la notifica, ai sensi dell’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell’invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento. (181)

3. Nell’invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento.

 

(179) Per l’abrogazione del presente articolo e la relativa decorrenza, vedi l’art. 1, comma 372, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta abrogato dall’art. 68, comma 1, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, i commi da 367 a 371 del suddetto articolo 1.

(180) Comma così modificato dall’art. 67, comma 3, lett. h), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(181) Comma così modificato dall’art. 67, comma 3, lett. h), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69.

 

Capo II

Riscossione mediante ruolo

ART. 213 (R) (Iscrizione a ruolo) (182)

1. L’ufficio procede all’iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l’adempimento, computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.

 

(182) Il presente articolo era stato abrogato dall’art. 1, comma 372, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza ivi indicata. Successivamente, il citato comma 372 è stato a sua volta abrogato dall’art. 68, comma 1, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, i commi da 367 a 371 del suddetto articolo 1.

 

ART. 214 (R) (Trasmissione di notizie)

1. Dopo l’iscrizione a ruolo, l’ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.

 

 

ART. 215 (R) (Sospensione amministrativa della riscossione) (183)

1. In applicazione dell’articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all’ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

 

(183) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 22 ottobre 2003.

 

ART. 216 (R) (Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)

1. In applicazione dell’articolo 17, comma 6, e dell’articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all’ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalità dell’articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.

 

 

Capo III

Disposizioni comuni a più fasi della riscossione

ART. 217 (R) (Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)

1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall’erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all’esito della riscossione.

 

 

ART. 218 (R) (Dilazione o rateizzazione del credito)

1. Se il credito è rateizzato prima dell’iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l’intero o per il residuo.

2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l’iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l’intero o per il residuo.

 

 

Capo IV

Annullamento del credito

ART. 219 (R) (Annullamento per irreperibilità)

1. Quando la notifica dell’invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell’articolo 143 del codice di procedura civile, l’ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.

 

 

ART. 220 (R) (Annullamento per insussistenza)

1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l’ufficio provvede direttamente all’annullamento ai sensi dell’articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.

 

 

Capo V

Comunicazioni per reati finanziari

ART. 221 (R) (Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)

1. Nei casi in cui si applica l’articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l’ufficio provvede a tenere informato l’ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all’eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.

 

 

Capo VI

Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato

ART. 222 (L) (Adempimento spontaneo)

1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell’invio di dati, si applicano rispettivamente l’articolo 3, comma 1, l’articolo 4, l’articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.

 

 

ART. 223 (L) (Riscossione mediante ruolo)

1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l’imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l’articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

 

 

ART. 224 (L) (Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

 

 

ART. 225 (L) (Esenzioni)

1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l’articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

 

 

ART. 226 (L) (Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)

1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19-bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

 

 

ART. 227 (L) (Concessionari)

1. Per l’affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l’accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilità, la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d’ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell’ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5-bis, 18, 19, 20 eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52-bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonché l’articolo 4-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l’articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l’articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l’articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.

 

 

Titolo II-bis

Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale (184)

Capo I

Riscossione mediante ruolo

ART. 227-bis (L) (Quantificazione dell’importo dovuto) (185)

1. La quantificazione dell’importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall’ articolo 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’ articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

 

(184) L’art. 67, comma 3, lett. i), L. 18 giugno 2009, n. 69, ha sostituito il precedente Capo VI-bis «Riscossione mediante ruolo», con il presente Titolo II-bis. Precedentemente il Capo VII-bis, che comprendeva gli artt. 227-bis e 227-ter, era stato aggiunto dall’art. 52, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

(185) Articolo aggiunto dall’art. 52, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha aggiunto l’intero Capo VI-bis. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 67, comma 3, lett. i), L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito l’intero Capo VI-bis con l’attuale Titolo II-bis.

 

ART. 227-ter (L) (Riscossione mediante ruolo) (186)

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’ articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all’iscrizione a ruolo.

2. L’agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’ articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l’ articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

(186) Articolo aggiunto dall’art. 52, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha aggiunto l’intero Capo VI-bis. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 67, comma 3, lett. i), L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito l’intero Capo VI-bis con l’attuale Titolo II-bis.

 

ART. 227-quater (L) (Norme applicabili) (187)

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220.

 

(187) Articolo aggiunto dall’art. 67, comma 3, lett. i), L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito l’intero Capo VI-bis con l’attuale Titolo II-bis.

 

Titolo III

Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali

Capo I

Estinzione legale

ART. 228 (L) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all’invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all’estero.

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.

 

 

ART. 229 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)

1. Per l’importo previsto dall’articolo 12-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’ufficio non effettua l’iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.

 

 

Capo II

Discarico e reiscrizione a ruolo

ART. 230 (L) (Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)

1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo è discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell’articolo 228.

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.

 

 

ART. 231 (R) (Reiscrizione a ruolo) (188)

1. In applicazione dell’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l’ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

(188) Per i criteri eccezionali per la reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati, vedi decreto 18 maggio 2005.

 

Capo III

Dilazione e rateizzazione

ART. 232 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento)

1. Il debitore può chiedere la dilazione o la rateizzazione dell’importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.

2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all’ufficio entro un mese dalla presentazione.

3. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.

4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, della restante parte del debito.

5. Per gli interessi si applicano l’articolo 21, commi 1 e 2, e l’articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

 

 

ART. 233 (R) (Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario. (189)

 

(189) Per i criteri e le modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali e comunicazioni al concessionario, vedi il decreto 28 marzo 2003.

 

Capo IV

Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

ART. 234 (R) (Riscossione delle spese)

1. Ai sensi dell’articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.

 

 

Titolo IV

Disposizioni particolari per pene pecuniarie

ART. 235 (L) (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)

1. Se l’invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l’annullamento del credito ai sensi dell’articolo 219, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

2. Se l’invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c’è stata condanna a pena detentiva, l’ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell’articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l’esecuzione con il rito degli irreperibili.

3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all’ufficio per l’iscrizione a ruolo del credito.

 

 

ART. 236 (L) (Pene pecuniarie rateizzate)

1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale e dell’articolo 238, l’invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l’indicazione dell’importo e la scadenza delle singole rate.

2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.

3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, della restante parte del suo debito.

 

 

ART. 237 (L) (Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie) (190)

1. L’ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell’esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all’infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.

2. L’articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.

 

(190) La Corte Costituzionale con sentenza 4-18 giugno 2003 n. 212 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25 – Prima serie speciale) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 237 del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materie di spese di giustizia – Testo B) confluito nel presente provvedimento (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A).

 

ART. 238 (L) (Conversione delle pene pecuniarie) (191)

1. Il giudice dell’esecuzione competente, al fine di accertare l’effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.

3. Se il giudice dell’esecuzione accerta l’insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell’articolo 133-ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e il concessionario è automaticamente discaricato per l’articolo di ruolo relativo.

4. Alla scadenza del termine fissato per l’adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell’intero o del residuo.

5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

6. Con l’ordinanza che dispone la conversione il giudice dell’esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

7. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’esecuzione.

 

(191) La Corte Costituzionale con sentenza 4-18 giugno 2003 n. 212 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25 – Prima serie speciale) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 238 del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materie di spese di giustizia – Testo B) confluito nel presente provvedimento (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A).

 

ART. 238-bis (L) (Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate) (192)

1. Entro la fine di ogni mese l’agente della riscossione trasmette all’ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all’andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L’agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.

2. L’ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell’agente della riscossione, relativa all’infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni. (194)

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l’ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell’agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell’impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa. (193)

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell’accertamento dell’impossibilità di esazione.

5. L’articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente. (194)

6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l’effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari. (194)

7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l’agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo. (194)

8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all’articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l’ufficio ne dà comunicazione all’agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l’articolo di ruolo relativo.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all’iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime.

 

(192) Articolo inserito dall’ art. 1, comma 473, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(193) La stessa Corte costituzionale, con altra sentenza 6 novembre – 20 dicembre 2019, n. 279 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 238-bis, comma 3, introdotto dall’art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

(194) La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio – 20 maggio 2020, n. 95 (Gazz. Uff. 27 maggio 2020, n. 22 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 238-bis, commi 2, 5, 6 e 7, aggiunto dall’art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

 

ART. 239 (R) (Comunicazioni)

1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l’esito degli accertamenti sui nuovi beni all’ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.

 

 

Titolo V

Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie

ART. 240 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento)

1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l’articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l’articolo 218, comma 1.

 

 

ART. 241 (L) (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)

1. Se l’invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l’annullamento del credito ai sensi dell’articolo 219, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

 

 

ART. 242 (R) (Raccordo)

1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.

 

 

Titolo VI

Riversamento del riscosso

ART. 243 (R) (Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)

1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all’articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all’UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito. (195)

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

3. Le somme sono ripartite ai sensi dell’articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

 

(195) Comma così modificato dall’art. 68, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69.

 

ART. 244 (R) (Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)

1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.

 

 

ART. 245 (L) (Privilegi)

1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall’erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.

 

 

ART. 246 (R) (Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)

1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all’UNEP.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

 

 

Titolo VII

Riscossione del contributo unificato

ART. 247 (R) (Ufficio competente)

1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato.

 

 

ART. 248 (R) (Invito al pagamento) (198)

1. Nei casi di cui all’articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo, l’ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile, l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. (196)

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’invito è notificato, a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l’ufficio. (197)

3. Nell’invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento.

 

(196) Comma così sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, lett. i), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

(197) Comma così sostituito dall’ art. 49, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(198) Per la sospensione del termine per il computo delle sanzioni di cui al presente articolo, per il periodo 8 marzo-31 maggio 2020, vedi l’ art. 62, comma 1-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’ art. 135, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

 

ART. 249 (R) (Norme applicabili)

1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all’articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.

 

 

PARTE VIII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO

Titolo I

Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario

ART. 250 (R) (Esclusione del diritto di certificato)

1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.

 

 

Titolo II

Disposizioni relative al processo amministrativo

Capo I

Disposizioni generali

ART. 251 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all’ufficio che emette l’ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.

 

 

Capo II

Diritto di copia

ART. 252 (L) (Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)

1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.

 

 

ART. 253 (R) (Determinazione dell’importo e pagamento)

1. L’importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell’ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l’importo sia più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.

 

 

Titolo III

Disposizioni relative al processo contabile

Capo I

Disposizioni generali

ART. 254 (R) (Imposta di bollo)

1. Restano invariate le disposizioni sull’imposta di bollo relative al processo contabile.

 

 

ART. 255 (R) (Procedure di anticipo e riscossione delle spese)

1. Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall’erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, nelle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.

 

 

ART. 256 (R) (Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. Nel processo contabile il funzionario addetto all’ufficio che emette l’ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti.

 

 

Capo II

Tassa fissa

ART. 257 (L) (Tassa fissa)

1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile è dovuta una tassa fissa di euro 1,55.

2. La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.

 

 

ART. 258 (R) (Modalità di pagamento)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l’applicazione di marche da bollo sull’atto introduttivo.

2. Il funzionario addetto all’ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell’ufficio, e attesta l’avvenuto versamento sull’atto introduttivo.

3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all’articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.

 

 

Capo III

Pubblicazione di provvedimenti del magistrato

Articolo 259 (L) (Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)

1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è gratuita.

 

 

Titolo IV

Disposizioni relative al processo tributario

Capo I

Disposizioni generali

ART. 260 (R) (Imposta di bollo) (199)

[1. Restano invariate le disposizioni sull’imposta di bollo relative al processo tributario. ]

 

(199) Articolo abrogato dall’art. 37, comma 6, lett. cc), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 37, comma 7, del medesimo D.L. 98/2011.

 

ART. 261 (R) (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)

1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.

 

 

Capo II

Diritto di copia

ART. 262 (L) (Diritto di copia) (200)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in base al costo del servizio.

 

(200) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 27 dicembre 2011.

 

ART. 263 (L) (Esenzione)

1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall’ufficio tributario.

1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico. (201)

 

(201) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 598, lett. c), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

ART. 264 (R) (Modalità di pagamento)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l’applicazione di marche da bollo sull’originale.

2. Il funzionario addetto all’ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell’ufficio, e attesta l’avvenuto versamento sulla copia.

 

 

PARTE IX

NORME TRANSITORIE

Titolo I

Voci di spesa

Capo I

Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

ART. 265 (L) (Contributo unificato)

1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l’importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.

2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.

3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all’imposta di bollo.

4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.

6. Il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall’imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.

7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

 

 

Capo II

Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

ART. 266 (R) (Raccordo)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 40 si applicano le norme di questo capo.

 

 

ART. 267 (L) (Diritto di copia senza certificazione di conformità)

1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 6 del presente testo unico.

 

 

ART. 268 (L) (Diritto di copia autentica)

1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 7 del presente testo unico.

1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (202)

 

(202) Comma aggiunto dall’ art. 52, comma 2, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

 

ART. 269 (L) (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 8 del presente testo unico.

1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. (203)

 

(203) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 598, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, così sostituito dall’art. 52, comma 2, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

 

ART. 270 (L) (Copia urgente su supporto cartaceo)

1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.

 

 

ART. 271 (L) (Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)

1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

 

 

ART. 272 (L) (Diritto di copia ai sensi dell’articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell’articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell’articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell’articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.

2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall’impugnante, il funzionario addetto all’ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore.

 

 

Capo III

Diritto di certificato nel processo civile e penale

ART. 273 (L) (Diritto di certificato)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto all’articolo 40, il diritto di certificato è così regolato:
a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,87 (204);
b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,87 (204).

 

(204) Importo così elevato dall’art. 1, comma 1, Decreto 8 gennaio 2009, dall’art. 1, comma 1, Decreto 10 marzo 2014, dall’art. 1, comma 1, Decreto 7 maggio 2015 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 1, Decreto 4 luglio 2018.

 

Capo IV

Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato

ART. 274 (L) (Adeguamento periodico degli importi)

1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

Capo V

Ausiliari del magistrato

ART. 275 (R) (Onorari degli ausiliari del magistrato)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall’articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.

 

 

Capo VI

Indennità di custodia

ART. 276 (R) (Determinazione dell’indennità di custodia) (205)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 59, l’indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

 

(205) In deroga alle tariffe previste dal presente articolo vedi il comma 318 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Capo VII

Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi

ART. 277 (R) (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)

1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall’articolo 62, l’importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.

 

 

Capo VIII

Registrazione degli atti giudiziari

ART. 278 (R) (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)

1. Fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.

 

 

Titolo II

Patrocinio a spese dello Stato

ART. 279 (L) (Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. L’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1° luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.

 

 

Titolo III

Registri

ART. 280 (R) (Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)

1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.

2. L’ufficio che procede all’annotazione sul registro delle spese pagate dall’erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell’informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.

4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.

 

 

ART. 281 (R) (Crediti già iscritti nella tavola alfabetica)

1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l’iscrizione a ruolo.

 

 

ART. 282 (R) (Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)

1. Fino all’emanazione del decreto previsto dall’articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente testo unico.

 

 

Titolo IV

Pagamento

Capo I

Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni

ART. 283 (R) (Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)

1. Sino all’approvazione della convenzione prevista dall’articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell’erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all’UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all’ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l’ordinamento dell’amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L’ordine di pagamento è emesso in favore dell’ufficio postale.

 

 

Capo II

Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile

ART. 284 (R) (Raccordo)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 196, si applicano le norme che seguono.

 

 

ART. 285 (R) (Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile)

1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile è effettuato mediante l’applicazione di marche da bollo.

2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all’articolo 165 del codice di procedura civile.

3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull’originale o sull’istanza.

4. Il funzionario addetto all’ufficio annulla mediante il timbro a secco dell’ufficio le marche, attesta l’avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

 

 

ART. 286 (R) (Modalità di pagamento della copia su compact disk)

1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.

 

 

Titolo V

Riscossione

Capo I

Disposizioni su crediti di importo determinato

ART. 287 (R) (Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 228, per l’importo previsto dall’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’ufficio non effettua l’iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

 

 

ART. 288 (L) (Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)

1. Sino a che i regolamenti previsti dall’articolo 228 e dall’articolo 230 non individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.

2. L’importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

Capo II

Riversamento del riscosso dall’erario a terzi

ART. 289 (L) (Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.

 

 

ART. 290 (R) (Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)

1. In applicazione dell’articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all’articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

 

 

ART. 291 (L) (Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.

2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all’articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all’articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all’articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all’articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all’articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all’articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all’articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all’articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all’articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all’articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

 

ART. 292 (R) (Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)

1. In applicazione dell’articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all’articolo 291 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze. (206)

2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

 

(206) Comma così corretto da Comunicato 6 dicembre 2002 pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2002, n. 286.

 

PARTE X

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

ART. 293 (L) (Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)

1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità. (207)

 

(207) Per le disposizioni di chiusura della contabilità dei processi davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, vedi il D.M. 30 maggio 2005.

 

ART. 294 (L) (Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)

1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull’applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.

 

 

ART. 295 (L) (Rinvio per la copertura finanziaria)

1. Per l’onere finanziario derivante dall’attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell’articolo 22 della legge stessa.

 

 

ART. 296 (L) (Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)

1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all’entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.

2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l’indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

 

 

ART. 297 (R) (Non applicabilità di norme)

1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

 

 

ART. 298 (L) (Norme che restano abrogate)

1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni:
– del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l’articolo 245, già espressamente, dall’allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, già espressamente, dall’articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
– del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115, n. 2; 116; 120; 121; 137; e 149, già espressamente, dall’articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176; e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 50 a 76, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
– la legge 20 luglio 1922, n. 995, già espressamente, dall’articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
– il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, già espressamente, dall’articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
– del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, già espressamente, dalla legge 1° dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291;
– il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, già espressamente, dall’articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
– l’articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, già espressamente, dall’articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
– l’articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, già espressamente, dall’articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
– il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, già espressamente, dall’articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
– del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, già espressamente, dall’articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
– l’articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, già espressamente, dall’articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
– l’articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, già espressamente, dall’articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
– l’articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, già espressamente, dall’articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
– la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, già espressamente, dall’articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
– l’articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, già espressamente, dall’articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
– gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, già espressamente, dall’articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
– l’articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, già espressamente, dall’art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
– l’articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già espressamente, dall’articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134.

 

 

ART. 299 (L) (Abrogazioni di norme primarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
– il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;
– del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell’articolo 298;
– del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell’articolo 298;
– la legge 26 agosto 1868, n. 4548;
– la legge 8 agosto 1895, n. 556;
– l’articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
– la legge 19 marzo 1911, n. 201;
– l’articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;
– il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
– del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l’articolo 5, lettere e), f), g); l’articolo 9;
– del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell’articolo 298;
– l’articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;
– il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493;
– l’articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
– l’articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
– il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059;
– l’articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile);
– del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell’articolo 134, come sostituito dall’articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n. 1, limitatamente alle parole da “o le ricevute” sino a “cancelleria e” e alle parole ” diritto di chiamata di causa”; il n. 4, limitatamente alle parole “o ricevute di versamenti sui conti correnti postali”; il quarto comma, limitatamente alle parole “o ricevute di versamento sui conti correnti postali”; il settimo comma; l’articolo 137, come modificato dall’articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da “la quale” sino a “la somma dovuta”; l’articolo 137, commi terzo, quarto, e sesto;
– del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l’articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n. 149), limitatamente alle parole: “anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge”;
– del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma;
– l’articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907;
– del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell’articolo 298;
– l’articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall’articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall’articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;
– gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;
– della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell’articolo 298 e la tabella allegata;
– l’articolo 2, della legge 1° luglio 1955, n. 553;
– l’articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
– gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;
– la legge 12 ottobre 1957, n. 978;
– l’articolo unico, commi 3 e 4, legge 2 aprile 1958, n. 319;
– del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall’articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall’articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall’articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l’ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato dall’articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come modificato dall’articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall’articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: “trasmesso dall’ufficio del registro”; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall’articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143; e 145;
– l’articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;
– la legge 13 luglio 1965, n. 836;
– l’articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n. 157;
– della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l’articolo 19, comma 2, secondo periodo; l’articolo 23, comma 8, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole “senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione”;
– del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l’articolo 17, secondo e terzo comma;
– del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29;
– della legge 26 luglio 1975, n. 354:l’ articolo 56, l’articolo 57 limitatamente alle parole “e 56”, l’articolo 58 limitatamente alle parole “esclusi quelli di cui all’articolo 56”, l’articolo 70, nono comma (208) ;
– la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57;
– della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2;
– la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l’articolo 4;
– l’articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240;
– l’articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
– l’articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;
– del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l’articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole “ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” e l’articolo 61, primo comma;
– l’articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
– i commi 1 e 3, dell’articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
– del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264 (210); 265; 660 (209) ; 664 comma 3; 691; 692, comma 3; 693; all’articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da “previa anticipazione” a “tariffa penale”; 695;
– la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l’articolo 10, comma 2;
– la legge 8 marzo 1989, n. 89;
– del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale): l’articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall’articolo 17, della legge 6 marzo 2001, n. 60; l’articolo 32-bis, come introdotto dall’articolo 18, della legge 6 marzo 2001, n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3 limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, gli articoli 181, 182, 199 e 200;
– la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 134;
– l’articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall’articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45;
– del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l’articolo 13; l’articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l’articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole “, a norma dell’articolo 25 comma 2″;
– del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l’articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola ” 9″; l’articolo 5, comma 7;
– della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (211): gli articoli 3, 3-bis (212) e le tabelle allegate;
– del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l’articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l’articolo 12;
– del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole “è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e”;
– della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l’articolo 9, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5-bis, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91;
– l’articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
– l’articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; (213)
– l’articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
– l’articolo 5-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91;
– l’articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
– la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22;
– l’articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330;
– l’articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
– l’articolo 9, comma 22, e l’articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

(208) Periodo così corretto da Comunicato 6 dicembre 2002 pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2002, n. 286.

(209) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 giugno 2003 n. 212 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299 del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materie di spese di giustizia – Testo B) confluito nel presente provvedimento (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), limitatamente alla presente parte.

(210) La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 maggio 2005, n. 174 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui abroga l’art. 264 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha inoltre dichiarato tra l’altro, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui abroga l’art. 264 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all’art. 76 della Costituzione.

(211) NDR: La L. 23 dicembre 2000, n. 388 è stata erroneamente riportata nella Gazzetta Ufficiale con il n. 134.

(212) NDR: La legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, non contiene l’articolo 3-bis.

(213) La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio – 20 maggio 2020, n. 95 (Gazz. Uff. 27 maggio 2020, n. 22 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 299, nella parte in cui abroga l’art. 42 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione.

 

ART. 300 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all’articolo 73, comma primo, n. 7, l’espressione “patrocinio gratuito” è sostituita dalla seguente: “patrocinio a spese dello Stato”.

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all’articolo 133, sesto comma, l’espressione “di cui al primo comma” è sostituita dalla seguente: “di trasferta”.

3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell’articolo 18, l’espressione “gratuito patrocinio” è sostituita dalla seguente: “patrocinio a spese dello Stato”.

4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all’articolo 24, comma primo, n. 5, l’espressione “gratuito patrocinio” è sostituita dalla seguente: “patrocinio a spese dello Stato”.

5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all’articolo 59, l’espressione “gratuito patrocinio” è sostituita dalla seguente: “patrocinio a spese dello Stato”.

6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all’articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Esenzioni”; il comma 2 è sostituito dal seguente: “1. Si osserva, in quanto applicabile, l’articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall’articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533.”

 

 

ART. 301 (R) (Abrogazioni di norme secondarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
– l’articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;
– il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l’esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.;
– il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l’eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.;
– il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;
– il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;
– il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
– l’articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;
– gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
– il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981
– il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;
– il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.;
– del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110;
– il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820;
– il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n. 103;
– gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352;
– il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;
– gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
– il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;
– il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119;
– il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.;
– il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327;
– il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;
– del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l’articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: “dall’articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47–51 e 52 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;”; l’articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: “n. 29) registro per l’annotazione delle spese anticipate dall’erario nelle procedure fallimentari”; “n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio”; “n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio”; “n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall’erario”; “n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito”; “n. 48) registro dei ruoli”; al comma 2: numeri “40” e “41”; al comma 3: numeri “41”, “42” e “48”; al comma 4: numeri “39”, “40”, “41”, “42” e “48”; al comma 5: “n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito”; al comma 6: “n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall’erario”; “n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito”; “n. 12) registro dei ruoli”; (214)
– il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466;
– l’articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

 

(214) Periodo così corretto da Comunicato 6 dicembre 2002 pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2002, n. 286.

 

ART. 302 (L) (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Allegati

Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo del S.O. n. 126 alla G.U. n. 139 del 15/06/2002

 

 

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