CASSAZIONE & GRATUITO PATROCINIO: espulsione, gratuito patrocinio opera di diritto

CASSAZIONE & GRATUITO PATROCINIO: opposizione a espulsione, inammissibile l’istanza di gratuito patrocinio che opera di diritto

 

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 05/05/2023, n. 11796

Nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, la parte istante è ammessa ex lege al  patrocinio a spese dello Stato.

L’ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello stato, e quindi il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta, prescinde dalla presentazione di un’apposita istanza. In tal caso il giudice deve limitarsi a verificare se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione, senza poter richiedere la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione.

Vedi poi anche Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/10/2023, n. 29880, nel procedimento di convalida del decreto di espulsione, nel quale il cittadino non appartenente all’Unione Europea è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, trovano applicazione tutte le norme in tema di detto patrocinio, compresa quella prevista dall’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativa alla dimidiazione dei compensi riconosciuti al difensore. (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 27/05/2019)

E prima anche Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 03/08/2022, n. 24102, nel procedimento di convalida del decreto di espulsione il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio “ex lege”, di talché il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta nel predetto procedimento prescinde dalla presentazione di un’apposita istanza di ammissione. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 06/11/2020)
Fonti:
CED Cassazione, 2022

Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza e la norma di riferimento.

Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

 ***

Decreto legislativo 01/09/2011, n. 150- Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 18 Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione europea
In vigore dal 5 dicembre 2023
1.    Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2.    È competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione.
3.    Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare.
4.    Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.
5.    Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all’autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.
6.    L’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7.    Il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
8.    Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
9.    La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.
———-
ART. 142 (L) (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea)  Titolo V
Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115

Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV

In vigore dal 1 luglio 2002

1.    Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dell’erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84 .

 ***

Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 30/03/2023) 05/05/2023, n. 11796

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13911-2022 R.G., proposto da:

A.A., difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Milano, Corso di Porta Romana n. 52. -RICORRENTE-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.. PREFETTURA DI (Omissis), in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTI-

avverso l’ordinanza del Tribunale di Terni, pubblicata in data 20.11.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A.A. propone ricorso affidato ad un unico motivo, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Terni, respingendo l’opposizione ex D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 170 , ha ritenuto infondata la richiesta di liquidazione del compenso per la difesa di una parte ammessa al gratuito patrocinio, rilevando che l’opponente non aveva prodotto il provvedimento di ammissione della parte al beneficio di legge e non era legittimato ad opporsi al provvedimento.

Il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’interno e la Prefettura di (Omissis) hanno depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale svolgimento della pubblica udienza.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011 , artt. 18 , comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002 , 142, 170, 75, 78, 82, 83 e 84, 91 e 92, commi primo e secondo, c.p.c., e del R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443, sostenendo che nei giudizi di opposizione ai provvedimenti di espulsione dello straniero, la parte è ammessa di diritto al patrocinio a spese dello Stato, non occorrendo alcuna ulteriore prova dei presupposti per accedere al beneficio. Si assume che anche il difensore poteva dolersi della pronuncia, essendo in discussione la sola inosservanza dell’onere della prova dei presupposti per ottenere la liquidazione.

Il motivo è fondato.

Legittimato a dolersi del provvedimento era il difensore della parte, avendo il primo giudice semplicemente dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione per il mancato deposito del provvedimento di ammissione e quindi sull’errata conclusione che, nei procedimenti di espulsione dello straniero, sussisterebbe l’onere della parte di documentare l’ammissione mediante la produzione di un provvedimento formale, sebbene detta ammissione discenda per legge nel concorso dei indicati presupposti.

Nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, la parte che ne faccia richiesta è, difatti, ammessa di diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.

Tale regime, originariamente previsto con gli artt. 13 , comma 5, e il D.Lgs. n. 286 del 1998 , 14, comma 4 (soluzione normativa ritenuta non illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 439-2004) trova conferma nel D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 142 e, da ultimo, nel D.Lgs. n. 150 del 2011 , art. 18 , comma 4.

La Corte costituzionale, con pronuncia n. 439-2004, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 luglio 1998 n. 286, art. 13, come modificato dalla l. 30 luglio 2002 n. 189 , art. 12 , e del D.Lgs. n. 30 maggio 2002 n. 113, art. 142 , riprodotto nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 142, censurati, in riferimento alla Cost., art. 3, affermando che la scelta di porre “a carico dell’erario l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato”, rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare nè irragionevole nè lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero.

L’ammissione della parte al beneficio, e quindi il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta, prescinde dalla presentazione di un’apposita istanza (Cass. 24102/2022 ): in tal caso il giudice deve limitarsi a verificare se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione, senza poter richiedere la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione (Cass. 13833/2008 ).

E’ accolto l’unico motivo di ricorso.

Il provvedimento è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Terni, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’unico di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Terni, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, il 30 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2023

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Verified by ExactMetrics