COSA SERVE SAPERE DEL GRATUITO PATROCINIO CIVILE NEL 2023?

ISTRUZIONI MINIME PER IL GRATUITO PATROCINIO CIVILE 2023

IN 13 RISPOSTE A 13 DOMANDE

Gratuito patrocinio? Si, grazie.

gratuito patrocinio

Spesso ci vengono arrivano alcune domande per approfondire la conoscenza dei passaggi salienti del Patrocinio a spese dello Stato nel PROCESSO CIVILE POST CARTABIA.

Per facilitare l’accesso all’istituto riproponiamo un sunto con le istruzioni minime per approcciare la materia svolte con le risposte alle principali domande che vengono fatte dai cittadini all’Avvocato nel 2023.

Per poi passare alla fase operativa consigliamo sempre di scaricare la “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio” – civile tributario amministrativo contabile e penale – scaricabile gratuitamente dai link posti alla fine di ogni paragrafo.

Partiamo dall’inizio.

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1. COS’E’ IL GRATUITO PATROCINIO CIVILE?

E’ un istituto che vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), nonchè nelle mediazioni e negoziazioni assistite previste quali condizioni di procedibilità del processo  con esito positivo, e consente alla persona non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

Per i giudizi amministrativi è stata istituita una Commissione per il patrocinio a spese della Stato presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ed ogni tribunale amministrativo regionale (TAR) e sue sezioni distaccate.

La stessa disciplina si applica anche nel processo contabile e tributario.

Per saperne di più scarica adesso la “Guida Breve all’accesso al Gratuito Patrocinio” CLICCANDO QUI: https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/

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2. CHI NE E’ ESCLUSO NEL PROCESSO CIVILE?

Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato:

  • nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.

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3. CHI PUO’ CHIEDERLO NEL PROCESSO CIVILE?

Possono ottenere il gratuito patrocinio:

  • i cittadini italiani,
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
  • gli apolidi;
  • gli enti od associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

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4. CON QUALE REDDITO SI PUO’ CHIEDERLO NEL PROCESSO CIVILE?

Il reddito dell’interessato non deve superare € 12.838,01 di imponibile al netto degli oneri deducibili (tetto modificabile ogni due anni dal Ministro della giustizia con ultimo aggiornamento al GIUGNO 2023).

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari – anche non consaguinei o affini, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia (anche more uxorio).

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Si tiene conto solo del reddito dell’interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.

Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da irpef (esempio pensione invalidità, indennità accompagnamento, ecc.) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.

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5. COME SI FA A CHIEDERLO NEL PROCESSO CIVILE?

Con domanda (foglio aggiuntivo) in carta semplice che deve essere:

  • sottoscritta dall’interessato;
  • presentata dall’interessato o dal difensore (che in tal caso autentica la firma) o inviata a mezzo raccomandata A/R al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.

La domanda, deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l’indicazione del procedimento, se già pendente)
  • le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa con indicazione delle prove (documenti, testimonianze, ecc.)
  • le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia e i relativi codici fiscali;
  • l’autocertificazione riguardante l’esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio;
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio (termini: trenta giorni dopo la scadenza del termine di un anno a partire dal deposito della domanda di ammissione o dalla precedente comunicazione di variazione del reddito).

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6. QUALI DOCUMENTI DEVI ALLEGARE NEL PROCESSO CIVILE?

Alla domanda non deve essere allegata la copia della dichiarazione dei redditi. Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione).

Il Consiglio dell’Ordine può chiedere all’interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda. Se l’interessato non provvede a comunicare le variazioni dei limiti di reddito, il beneficio viene revocato con effetto retroattivo.

La falsità o le omissioni contenute nell’autocertificazione relative alle condizioni di reddito sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,81 a € 1549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l’ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la revoca del beneficio ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

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7. DOVE PRESENTARLO NEL PROCESSO CIVILE?

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

  • del luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • del luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

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8. CHE DURATA HA NEL PROCESSO CIVILE?

L’ammissione può essere chiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente (ossia perde la causa), non può utilizzare il beneficio del patrocinio gratuito per proporre impugnazione.

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9. QUALI EFFETTI HA L’AMMISSIONE NEL PROCESSO CIVILE?

L’ ammissione al beneficio produce come principali effetti:

> Difesa da parte di un difensore di fiducia che l’interessato sceglie tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso i consigli dell’ordine e, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di nominare un consulente tecnico. Il difensore e il consulente ricevono un compenso anticipato dall’erario e ridotto alla metà. N.B. : il difensore ed il consulente tecnico non possono chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a nessun titolo; altrimenti commettono grave illecito disciplinare.

> Prenotazione a debito del contributo unificato, delle spese di notifica, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dei diritti di copia.

> Anticipazione da parte dell’Erario di:

– onorari e spese dovuti al difensore;

– indennità e spese di viaggio dovute a magistrati e ufficiali giudiziari per atti compiuti fuori sede;

– indennità di trasferta e spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per notifiche e atti di esecuzione a richiesta di parte;

–  le spese per notificazioni a richiesta d’ufficio;

– le spese per legale pubblicità dei provvedimenti;

– inoltre le  spese per il compimento di opere non eseguite o per la distruzione di quelle compiute.

Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

Il compenso all’avvocato e al consulente sono liquidati dal giudice contestualmente al merito al termine di ogni fase o grado del procedimento.

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10. QUALI TEMPI E ITER NEL PROCESSO CIVILE?

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, entro 10 giorni da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, verifica l’ammissibilità della domanda e decide sulla stessa in uno dei seguenti modi:

  • può dichiararla inammissibile;
  • respingerla;
  • ammettere in via anticipata e provvisoria, se ricorrono le condizioni di reddito e se le pretese non appaiono manifestamente infondate.

Se il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati respinge o dichiara inammissibile l’istanza, è possibile riproporla al giudice competente, che decide con decreto, unitamente al merito.

La decisione (sia quella del Consiglio dell’Ordine, sia quella del giudice) viene comunicata all’interessato, al giudice competente ed al direttore regionale delle entrate.

Il direttore regionale delle entrate verifica la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito e può far effettuare anche accertamenti fiscali; se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni false, chiede la revoca del beneficio e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica competente.

Il giudice decide definitivamente sull’istanza sulla quale si è già pronunciato provvisoriamente il Consiglio dell’Ordine, unitamente al merito.

Il giudice che procede revoca il provvedimento di ammissione:

  • quando, nel corso del giudizio, siano intervenute modifiche alle condizioni di reddito rilevanti al fini dell’ammissione al beneficio,
  • quando, concesso il beneficio in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine, risultano mancanti i presupposti per l’ammissione o se l’interessato ha agito o resistito con mala fede o colpa grave.

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11. VI E’ RECUPERO DELLE SPESE DA PARTE DELLO STATO?

Il provvedimento che condanna alle spese la parte non ammessa al patrocinio che perde la causa stabilisce che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Lo Stato può esercitare rivalsa se la parte ammessa vince la causa e perciò si trova in condizioni di poter restituire allo Stato quello che è stato speso per lui:

  • per le spese prenotate e anticipate se la parte ammessa vittoriosa consegue almeno il sestuplo delle stesse;
  • per le sole spese anticipate in ogni caso, qualunque sia la somma conseguita.

Lo Stato ha diritto di ripetere gli onorari dalla parte avversa condannata alle spese nelle cause civili o nelle cause penali dove vi sia stata costituzione di parte civile.

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12. QUALE COSTO?

-> NESSUNO

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13. QUALI SONO LE LEGGI DI RIFERIMENTO?

  • artt. 74–89 e 119-136 Testo Unico spese giustizia D.P.R. 30.05.02 n. 115;
  • artt. 3 e 10 TUIR.
  • D.gls 28/2010

 

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