CASSAZIONE & GRATUITO PATROCINIO: OBBLIGATORIA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

CASSAZIONE & GRATUITO PATROCINIO: OBBLIGATORIA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

La Cassazione civ. n. 26688/2023 ha ribadito il principio di diritto secondo cui:

  • la statuizione del giudice sulle spese di giudizio ex art. 112 c.p.c., essendo conseguenza del riconoscimento del diritto a favore dell’altra parte, dev’essere pronunciata dal giudice anche senza un’esplicita domanda in tal senso;
  • il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice – che, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento – integra un vizio di omessa pronunzia riparabile solo con l’impugnazione, se il giudice non ha statuito sulle spese nemmeno in parte motiva. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3968 del 18/02/2020, Rv. 656991 – 01);
  • alla statuizione sulle spese di lite provvede il collegio, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti fatto, in applicazione del principio della soccombenza, considerato che la pretesa sostanziale dell’Avv. A.A. è stata integralmente accolta dal Tribunale.

Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza e la norma di riferimento.

Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

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Art. 91 c.p.c.

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui [c.p.c. 277], condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte [c.p.c. 97, 306, 385, 391, 449, 633, n. 2] e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa [c.p.c. 54] 1. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92 2 6.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo [c.p.c. 474] e del precetto [c.p.c. 480] sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata [disp.att. c.p.c. 152-bis].

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario 3.

Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

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Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 08/09/2023) 18/09/2023, n. 26688

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CHIECA Danilo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16892/2022 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Enrico Arcieri del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il prorpio studio sito a Roma in via Merulana 272;

– Ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.(Omissis)) via dei Portoghesi 12 Roma;

– controricorrente –

avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BOLOGNA n. 691/2022 depositata il 16/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Svolgimento del processo

-in data 25 luglio 2017 l’avv. A.A. chiese al Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna di Bologna la liquidazione dei compensi professionali per attività difensiva svolta in favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio;

– in seguito al giudizio di opposizione, il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna accolse integralmente la pretesa dell’Avv. A.A., al quale liquidò la somma di Euro 556,00, senza nulla statuire in merito alla regolamentazione delle spese del giudizio; – avverso l’ordinanza del Tribunale, propone ricorso l’avv. A.A. sulla base di un unico motivo;

– il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

-il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per il deposito del ricorso in quanto, dopo la notifica all’Avvocatura Generale dello Stato, la busta era stata rifiutata perchè erroneamente assegnata ad altro procedimento;

-osserva il collegio che, nonostante il disguido informatico, il deposito è stato regolarmente effettuato dal ricorrente avendo il sistema generato la ricevuta di consegna;

-con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite;

– il motivo è fondato;

-la statuizione del giudice sulle spese di giudizio ex art. 112 c.p.c., essendo conseguenza del riconoscimento del diritto a favore dell’altra parte, dev’essere pronunciata dal giudice anche senza un’esplicita domanda in tal senso;

– il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice – che, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento – integra un vizio di omessa pronunzia riparabile solo con l’impugnazione, se il giudice non ha statuito sulle spese nemmeno in parte motiva. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3968 del 18/02/2020, Rv. 656991 – 01);

– alla statuizione sulle spese di lite provvede il collegio, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti fatto, in applicazione del principio della soccombenza, considerato che la pretesa sostanziale dell’Avv. A.A. è stata integralmente accolta dal Tribunale;

– il ricorrente, come consentito dal D.P.R: 115 del 2002, art. 15 comma 3, aveva esercitato personalmente la propria difesa in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. ma ciò non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600 – 01);

– anche le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

– la liquidazione delle spese del giudizio di merto e di legittimità va effettuata in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell’Avv. A.A. delle spese della fase di merito che liquida in Euro 340,00 per compensi e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge per ciascuna fase.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 8 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2023

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