GRATUITO PATROCINIO: X LE COMUNICAZIONI ANNUALI ARRIVA DDL

DOPO CASSAZIONE X MANCATE LE COMUNICAZIONI ANNUALI NEL PENALE ARRIVA DDL LEGA

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

Dopo la recente sentenza Cassazione 9727/2022, che prevede “orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (vedi anche Sez. 4, n 43593 del 07/10/2014, De Angelis, Rv. 260308)”,

arriva il ddl per la modifica all’articolo 79 ed all’articolo 112  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 COst.

***

Atto Senato n. 775

XIX Legislatura

  • Dati generali

Modifica all’articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

22 giugno 2023:  da assegnare

S.775 da assegnare 22 giugno 2023

Iniziativa Parlamentare

Manfredi Potenti (LSP-PSd’Az)

Cofirmatari

Erika Stefani (LSP-PSd’Az) , Mara Bizzotto (LSP-PSd’Az) , Giorgio Maria Bergesio (LSP-PSd’Az) , Gianluca Cantalamessa (LSP-PSd’Az) , Maria Cristina Cantu’ (LSP-PSd’Az) , Marco Dreosto (LSP-PSd’Az) , Tilde Minasi (LSP-PSd’Az) , Stefania Pucciarelli (LSP-PSd’Az) , Nicoletta Spelgatti (LSP-PSd’Az)

 

Presentazione

Presentato in data 22 giugno 2023; annunciato nella seduta n. 81 del 27 giugno 2023.

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati Manfredi Potenti, ………


Modifica all’articolo 79 ed all’articolo 112  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Presentata l’__________

  Onorevoli Colleghi! – L’istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa. Esso consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato si applica nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi eccetera); esso si applica anche nel processo penale e, in ultimo, sarà utilizzato per alcune delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). 

  Condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è quella di essere titolari, in linea generale, di un reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, che non superi l’importo indicato dall’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, attualmente fissato in 11.746,68 euro dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2020. 

  In questo contesto l’articolo 79 del citato testo unico in materia di spese di giustizia disciplina il contenuto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

  Ai sensi di tale articolo, l’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76; d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. 

 Il successivo articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, invece, dispone che: «Il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione: a) se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) se, a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione (…)». 

  Nonostante il chiaro tenore del combinato disposto dei citati articoli 79 e 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che in combinato disposto  pongono a carico dell’istante l’onere di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, la Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 9727 del 25 marzo 2022, confermando un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha statuito che «l’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio». (vedi anche Corte di cassazione, sezione IV, n. 43593 del 7 ottobre 2014, De Angelis, Rv. 260308). 

  Pertanto, a pena di revoca dal beneficio, si impone al soggetto ammesso al gratuito patrocinio l’onere di provvedere al continuo aggiornamento delle variazioni del proprio reddito, che possono anche essere di valore esiguo, occasionali, parziali e, soprattutto, irrilevanti rispetto alle condizioni di reddito previste per l’ammissione al gratuito patrocinio medesimo. 

  Tale onere appare incongruo sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello normativo. 

  Innanzitutto, sotto il profilo sostanziale, si devono tenere in considerazione le condizioni disagiate dei soggetti che presentano istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ai quali, con l’ordinanza in oggetto, si impone l’onere di un continuo aggiornamento delle variazioni del proprio reddito. 

  Anche sotto il profilo normativo, l’onere della comunicazione annuale è già previsto in via generale dal citato articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 con riferimento alle sole variazioni rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio. 

  Appaiono altresì paradossali le conseguenze della lettura proposta dalla Suprema Corte secondo cui se la comunicazione contenesse dati non veritieri ma rientranti nei limiti della soglia di ammissione non seguirebbe alcuna revoca (Corte di cassazione penale, sezione quarta, ordinanza n. 29284 del 4 giugno 2019 e Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 14723 del 19 dicembre 2019), mentre, qualora non fossero comunicate le variazioni inferiori a detta soglia di reddito, vi sarebbe la revoca del beneficio. 

  Infatti, in merito è ritenuta dovuta la comunicazione anche se le variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento (Corte di cassazione, sezione V, n. 13309 del 24 gennaio 2008, Marino, Rv. 239387), dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell’autorità, nell’adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio. 

  Pertanto, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca dal beneficio, a prescindere cioè dalla circostanza che la variazione non determini il superamento del limite reddituale comportante l’ammissione. 

     Da un punto di vista sistematico e poi asimmetrico che tale previsione venga imputata al solo processo penale mentre nel processo civile l’articolo 136 è confermante il dispositivo di cui all’articolo 79 e non si prevede alcun tipo di comunicazione per le variazioni che non siano rilevanti al fine del superamento del tetto reddituale di legge: si configurerebbe perciò una disparità di trattamento tra il processo penale e gli altri processi per i quali è previsto il beneficio di stato.

  Altrettanto critica, infine, è la tempistica necessaria per alcuni adempimenti che produrrebbe conseguenze negative nei tribunali, con il rischio effettivo di rallentamento delle attività degli uffici giudiziari per adeguare le posizioni reddituali dei cittadini. 

  Alla luce di tali considerazioni, con la presente proposta di legge composta di due soli  articoli  si interviene sull’articolo 79, comma 1, lettera d) e sull’articolo 112  comma 1, lettera a) del testo unico sulle spese di giustizia per superare tale orientamento giurisprudenziale, prevedendo esplicitamente come obbligatoria solo la comunicazione delle variazioni di reddito che comportino il superamento della soglia di cui all’articolo 76 del medesimo testo unico.

 ***

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita dalla seguente:

   «d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni di reddito che determinano il superamento dei limiti di reddito di cui agli articoli 76 e 77, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione».

Art. 2

  1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 112  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita dalla seguente:

   «d) se,  nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato  non provvede a comunicare le eventuali variazioni reddituali ; che determinano il superamento dei limiti di reddito di cui agli articoli 76 e 77, verificatesi nell’anno precedente».

 

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