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LA RIFORMA

Con la riforma Cartabia, a partire dal 30 giugno 2023, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del D.gls 28/2010 e ciò solo se è raggiunto l’accordo di conciliazione.

L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente e, purtroppo, nella novella si riscontra un’incongruenza normativa nel rimedio al rigetto della domanda di ammissione. 

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IL PROBLEMA: BACO NELLA MEDIAZIONE

Ai sensi dell’art. 15-sexies introdotto dalla predetta riforma, contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, si prevede che l’interessato possa proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. 

Si richiama purtroppo l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e si prevede una disciplina richiamata nel testo unico per l’ipotesi inerente il solo processo penale, non rinviando invece all’articolo 126 del medesimo decreto presidenziale che disciplina nel processo civile il ricorso contro il rigetto della missione al beneficio deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.

La norma ex art. 15-sexies appare incongruente, disciplinando l’impugnazione del rigetto della domanda di ammissione da parte del giudice penale competente per il merito.

COSA MANCA

L’errore di richiamo comporta la richiesta di impugnare un provvedimento del magistrato che qui non esiste  e non consente di impugnare la delibera di rigetto invece adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente; peraltro è erroneamente individuato anche il  Giudice competente per  decidere sull’impugnativa (il presidente  del  tribunale  o  al  presidente  della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto).

Alla luce del richiamo del solo articolo 99 del testo unico, invece dell’articolo 126, appare mancante  l’individuazione esatta del provvedimento impugnato (la delibera di ammissione al beneficio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati)  e pure assente è il soggetto avanti il quale proporre ex novo la domanda, invece della indicata impugnazione del decreto di rigetto  del magistrato – che qui è  assente. 

Da ultimo, anche la previsione del rito appare non corretta, ove si indica il processo in quello speciale previsto per gli onorari di avvocato mentre ora, giusta Art. 14 del dlgs 1 settembre 2011, n. 150 si tratta più semplicemente del rito semplificato di cognizione.

Qui sotto le norme interessate dai richiami.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 21/04/2023)

  ART. 99 (L)

       (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

  1. Avverso  il  provvedimento  con cui il magistrato competente

  rigetta   l’istanza  di  ammissione,  l’interessato  puo’  proporre ricorso,   entro  venti  giorni  dalla  notizia  avutane  ai  sensi   dell’articolo   97,  davanti  al  presidente  del  tribunale  o  al  presidente  della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

  1. Il ricorso e’ notificato all’ufficio finanziario che è parte  nel relativo processo.
  2. Il  processo  è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato   e   l’ufficio   giudiziario   procede   in  composizione monocratica.
  3. L’ordinanza che decide sul ricorso e’ notificata entro dieci  giorni,   a   cura   dell’ufficio   del   magistrato  che  procede,  all’interessato  e all’ufficio  finanziario,  i  quali,  nei venti   giorni  successivi,  possono  proporre  ricorso  per cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  sospende l’esecuzione del  provvedimento.

 

                           ART. 126 (L)

(Ammissione anticipata da parte   del   consiglio  dell’ordine  degli  avvocati)

  1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e’ stata presentata o  è pervenuta  l’istanza  di  ammissione, il consiglio dell’ordine degli  avvocati,  verificata  l’ammissibilita’  dell’istanza, ammette l’interessato  in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua  della  dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono  le  condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata  e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
  2. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie o  respinge,  ovvero  dichiara  inammissibile l’istanza, è trasmessa all’interessato e al magistrato.
  3. Se  il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza,  questa  puo’ essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29/12/2022)

Testo in vigore dal: 1-1-2023

                              Art. 14 

 Delle controversie in materia di liquidazione  degli  onorari  e  dei diritti di avvocato 

Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13  giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645  del codice di procedura civile contro il decreto  ingiuntivo  riguardante onorari, diritti  o  spese  spettanti  ad  avvocati  per  prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

  1. E’ competente l’ufficio  giudiziario  di  merito  adito  per  il processo nel quale  l’avvocato  ha  prestato  la  propria  opera.  Il tribunale decide in composizione monocratica. 
  2. Nel giudizio di  merito  le  parti  possono  stare  in  giudizio

personalmente. 

  1.   La   sentenza   che   definisce    il    giudizio    non    è appellabile. 

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LA RISPOSTA

La questione è già stata segnalata al Ministero di giustizia con apposita interrogazione depositata il primo giugno 2023 dall’onorevole Devis Dori. 

Alberto Vigani

Associazione Art. 24 Cost.

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QUI IL TESTO DELL’INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

presentata dall’On. DEVIS DORI il 01/06/2023 18:53

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA_Dori_D_20230601-185338

 

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