COSA SUCCEDE SE SI DICHIARA IL FALSO IN DICHIARAZIONI?

COSA SUCCEDE SE SI DICHIARA IL FALSO IN DICHIARAZIONI PER AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

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Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.

Le dichiarazioni false od omissive in autocertificazione e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro (artt. 95 e  125 TUSG – fattispecie autonoma di reato prevista dal testo unico e sanzionata più gravemente rispetto a quanto previsto dal Codice Penale: artt. 483 e 495); la condanna comporta la revoca dall’ammissione al patrocinio a Spese dello Stato con effetto retroattivo, oltre al pagamento a carico del richiedente di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

La sanzione penale è prevista anche per chi omette di comunicare le variazione del reddito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda di ammissione o dalla presentazione della precedente dichiarazione.

Quanto all’elemento soggettivo, per la sussistenza del reato è sufficiente il dolo generico, e quindi la mera consapevolezza e volontà della falsità, senza che assuma rilievo la finalità di conseguire un beneficio che non compete; ma anche il dolo generico deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente (in questo senso si veda Cassazione Penale sez. IV 30.01.2018, n. 4623).

Per queste ragioni il richiedente l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deve sottoporre al proprio difensore tutte le situazioni che possano anche solo virtualmente incidere sulla valutazione dei presupposti richiesti dalla normativa, con particolare riguardo all’entità dei propri redditi.

Ne abbiamo parlato qui:

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Riportiamo di seguito il testo integrale delle norme di riferimento.

Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

 

 

ART. 79 – Contenuto dell’istanza

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

  1. L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
    a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
    b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
    c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;
    d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
  2. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
  3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

 

 

ART. 95 Sanzioni

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

  1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

 

 

ART. 125 Sanzioni

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

  1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
  2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 1, lettera d)

 

ART. 483 cp – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

 

Art. 495 cp Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [483 2, 567 2; 449];

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 603] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

 

ART. 79 Norme penali

Dpr 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

  1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e’ punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. ((La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e’ aumentata da un terzo alla meta’.))
  2. L’esibizione di un atto contenente dati non piu’ rispondenti a verita’ equivale ad uso di atto falso.
  3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico

ufficiale.

  1. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu’

gravi, puo’ applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall’articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

 

[1] Art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

[2] Art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

[3] Art. 71 D.P.R. n.445/2000.

[4] Art. 75 D.P.R. n. 445/2000.

[5] Art. 264 D.L. n. 34 del 19.05.2020, conv. in L. n. 77 del 17.07.2020.

[6] Art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 483 Cod. pen.

 

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