RICHIESTE DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

RICHIESTE DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

COME SCRIVERE L'AUTOCERTIFICAZIONE

L’AUTOCERTIFICAZIONE?

Accede sovente che al momento della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, conclusa la fase processuale di riferimento, il Giudice chieda integrazioni documentali attestanti la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 76 del DPR 115/2002.

A volte, seppur più raramente, si vede anche chiedere conferma in autocertificazione della sussistenza dei detti requisiti di legge per l’ammissione al beneficio.

Ebbene, il supporto legislativo menziona in due (2) passaggi specifici il dovere di integrare la documentazione da parte del soggetto che deposita l’istanza e il correlato potere statuale di verificare quanto ivi dichiarato: si tratta dell”art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 127 d.P.R. n. 115 del 2002.

In primis, l’art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede al III comma che:

“3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita’ di quanto in essa indicato.

Quindi, nella caso specifico, si prevede che il Giudice – o il COA – possa richiedere la produzione di documenti confermativi di quanto dichiarato in autocertificazione (come RICHIESTE DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO).

ART. 79 (L) (Contenuto dell’istanza)

1. L’istanza e’ redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita’, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se gia’ pendente;

b) le generalita’ dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita’ indicate nell’articolo 76;

d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorita’ consolare competente, che attesta la veridicita’ di quanto in essa indicato. ((74))

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita’ dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita’ di quanto in essa indicato.

La predetta norma chiede quindi la prova di quanto già aucertificato e, per l’effetto, si fatica a ritenere che si possa integrare tale prova con una ulteriore autocertificazione confermativa (RICHIESTE DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO).

Di seguito, vi è anche l’art. 127 d.P.R. n. 115 del 2002 ove si prevede al IV comma che:

4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio e’ in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorita’ giudiziaria, ovvero su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

Quindi, nella caso specifico, si prevede che il Giudice – in ogni tempo – possa richiedere la verifica di quanto dichiarato in autocertificazione e ciò può avvenire anche su inziativa della ADE o della GdF ( con RICHIESTE DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO).

ART. 127 (L) (Trasmissione all’ufficio finanziario degli atti relativi all’ammissione al patrocinio)

1. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l’istanza e’ trasmessa anche all’ufficio finanziario competente.

2. Questo verifica l’esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall’articolo 79, dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonche’ la compatibilita’ dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria e puo’ disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e dei conviventi.

3. Se risulta che il beneficio e’ stato concesso sulla base di prospettazioni dell’istante non veritiere, l’ufficio finanziario richiede la revoca dell’ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all’articolo 125.

4. La effettivita’ e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio e’ in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorita’ giudiziaria, ovvero su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

Quindi si prevede che ci può essere, in ogni momento, una verifica effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio.

Una verifica che quindi se deve svolgere con l’espletamento di un’attività confermativa di quanto autocertificato e che non pare possa essere una ulteriore autocertificazione (ovvero non con RICHIESTE DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO).

Sul punto, dopo la riforma del 2016 che ha inserito il Comma 3 bis all’art. 83 del DPR 115/2002, è intervenuta la circolare esplicativa del Ministero di Giustizia titolata:

“Circolare 10 gennaio 2018 – Articolo 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – Indicazioni operative”

L’indicata circolare, pur censendo la presenza di richieste

***

Al punto 4 della detta istruzione ministeriale si precisa che:

Gestione delle istanze di liquidazione.

Alla luce dei rilievi fin qui illustrati, questa Direzione generale è dell’avviso che il comma 3-bis dell’articolo 83 d.P.R. n. 115 del 2002 abbia una finalità essenzialmente acceleratoria, avendo disegnato un procedimento in cui, in linea di principio, a fronte di una istanza presentata prima della chiusura del processo, il decreto di pagamento è depositato “contestualmente” al deposito del provvedimento decisorio. L’avverbio “contestualmente”, dunque, delinea un modus procedendi che pare poco compatibile con quelle prassi in virtù delle quali, sistematicamente e in tutte le occasioni, a fronte dell’istanza di liquidazione vengono richiesti accertamenti all’ufficio finanziario, rimandando all’esito degli stessi (e dunque anche a distanza di molto tempo) l’adozione del decreto di pagamento.

Con ciò, beninteso, non si intende certo mortificare l’esigenza di svolgere i dovuti accertamenti prima dell’emissione del decreto di pagamento.

Tale esigenza, però, appare debitamente salvaguardata da quelle prassi virtuose introdotte da alcuni uffici giudiziari in virtù delle quali, tramite protocolli, linee guida o comunicazioni dell’ufficio  giudiziario, si richiede ai difensori di depositare, contestualmente all’istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento.

In particolare, tra l’altro, vengono in tali occasioni richieste: le dichiarazioni dei redditi sino all’anno di conclusione del procedimento; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure altra documentazione per il computo del reddito (cedolini pensione, buste paga, ecc.); in mancanza di dichiarazione fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il reddito o la mancanza di reddito; la documentazione presentata unitamente alla richiesta di ammissione; il provvedimento di ammissione in originale; il certificato di stato di famiglia aggiornato).

In virtù di tali prassi, dunque, il magistrato, almeno per una buona percentuale di casi, è in grado di provvedere al decreto di pagamento in modo contestuale alla decisione, disponendo le verifiche finanziarie solo per quelle ipotesi in cui la documentazione prodotta risulti carente o contraddittoria.
Restano peraltro fermi gli strumenti a disposizione dell’ufficio finanziario (art. 127), che, come noto, è tenuto anche a chiedere la revoca del beneficio se risulta che esso è stato concesso sulla base di prospettazioni dell’istante non veritiere ed è titolare di autonomo potere di iniziativa, anche successivamente all’ammissione, per verificare la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio.

 

In calce alla circolare predetta

In dettaglio, la circolare indicata non parla di poter chiedere autocertificazioni circa la sussistenza dei requisiti, ma di poter fare o meno accertamenti a mezzo ADE:

” DOMANDA: è corretta la prassi adottata da alcuni uffici giudiziari di provvedere sull’istanza di liquidazione degli onorari in esame solo dopo aver ricevuto riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato?

Risposta: L’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 delinea un modus procedendi che pare poco compatibile con quelle prassi in virtù delle quali, sistematicamente e senza alcun filtro, a fronte dell’istanza di liquidazione vengono richiesti accertamenti all’ufficio finanziario, rimandando all’esito degli stessi (e dunque anche a istanza di molto tempo) l’adozione del decreto di Pagamento. Al contrario, si pongono in linea con questa disposizione quelle prassi virtuose introdotte da alcuni uffici giudiziari in virtù delle quali si richiede ai difensori di depositare, contestualmente all’istanza di pagamento, tutta la documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei
presupposti per procedere al pagamento.”

Peraltro, pare che la circolare non applauda alle attività accertative postume alla fase processuale di riferimento, che pertanto deve concludersi con la medesima fae accertativa e senza oberare l’istante di ulteriori attività.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

ALLEGATO_MINISTERO GIUSTIZIA_PATROCINIO_CIRCOLARE 10.1.2018_ART. 83-3BIS TUSG

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