MIGRANTI E RIFORMA DEL GRATUITO PATROCINIO: NO GRAZIE!

I MIGRANTI NON SONO UNA SCUSA PER ROVINARE LA GIUSTIZIA ITALIANA

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L’Agenzia di Stampa ADNKronos ha messo a disposizione la bozza di decreto predisposta dal ministro degli Interni Salvini che prevede l’inserimento di un art. 130 bis nel testo Unico Spese di Giustizia ove si dispone che non viene liquidato alcun commento al difensore in regime di gratuito patrocinio qualora l’impugnazione sia dichiarata improcedibile o inammissibile. Questa scelta viene narrata avere l’obiettivo di evitare che i ricorsi pretestuosi contro i provvedimenti di diniego dell’asilo richiesto dal migrante vadano ad intasare i tribunali italiani rallentando la giustizia nel suo complesso.
La bozza del cosiddetto decreto #Salvini vorrebbe, a leggere la relazione illustrativa, ottenere l’allineamento della disciplina civile a quella penale, mutuando quanto previsto per la seconda dai due commi dell’art. 106 del medesimo DPR 115/2002:




ART. 106 (L)(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)
1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Il testo proposto è il seguente:

Art. 130 bis (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili)
1. Nel processo civile, quando l’impugnazione, anche in via incidentale, è dichiarata improcedibile o inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Bozza riforma Salvini

Bozza riforma Salvini

Ebbene, questa proposta del legislatore appare andare ben oltre la regolamentazione del percorso di gestione delle procedure interessanti i soli richiedenti asilo perchè, come detto, va a modificare la più ampia disciplina del patrocinio a spese dello Stato di cui al Testo Unico e coinvolge quindi tutti i cittadini italiani in tutti i processi civili con un passaggio che interessa la difesa di tutti i non abbienti (non solo per i migranti).

In dettaglio sulla relazione illustrativa della riforma

La relazione illustrativa al decreto spiega che si vuole colmare una lacuna normativa allineando la disciplina civile a quella dettata per il processo pensale, dimenticando però che vi sarebbe comunque una disparità di trattamento con gli altri processi (tributario, amministrativo e contabile) e l’attuale disparità con il penale ha una sua ragione riessere. In dettaglio si deve infatti ricordare che la scelta di sanzionare inammissibilità e l’improcedibilità nel processo penale deriva propio dall’avere come controparte lo Stato Italiano ed evitare che l’impugnativa venga usata solo per ritardare l’espiazione della pena lasciando il costo di detta dilazione proprio a carico dello stesso Stato.
Si può facilmente comprendere che detta dinamica processuale non si replica nel processo civile, come non esiste negli altri processi che restano infatti privi di alcuna riforma sul punto (la proposta di riforma punto vale solo per il civile).

Ci sono altri strumenti per ottenere lo stesso risultato

Peraltro, lo strumento per sanzionare una scelta processuale meramente pretestuosa o litigiosa è già presente nell’ordinamento laddove lo stesso T.U., proprio in ambito civile, prevede all’art. 136 che venga revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di azione o resistenza in giudizio da parte dell’ammesso con malafede o colpa grave, e ovviamente con la detta revoca non si ha alcuna liquidazione del compenso al difensore (è retroattiva):

ART. 136 (L)
(Revoca del provvedimento di ammissione)
1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

La riforma di cui si parla è quindi inutilmente ripetitiva ed apre solo a possibili declaratorie di inammissibilità/improcedibilità finalizzate a soli scopi deflativi.
Ad abundantiam, si deve anche ricordare che per le impugnazioni civili non vale la previsione cui all’art. 75 del Testo Unico in parola perché il successivo art. 120 richiede che la precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere rinnovata autonomamente per le impugnazioni, non valendo in automatico come per le altre fasi del giudizio, e così necessitando di un nuovo ed indipendente esame sulla non manifesta infondatezza della questione per la quale si intende porre gravame.

La lettera della norma è chiara proprio in materia di impugnazioni:

ART. 120 (L)
(Ambito di applicabilità)
1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

Insomma, riepilogando, va evidenziato che non vi è bisogno alcuno di allineamento del civile al penale, perché trattano questioni differenti e non comparabili, anche per come descritte dalla Consulta in più ordinanze di questi ultimi anni ove si è sostenuto di non poter affiancare e parificare le discipline civilistiche e penalistiche aventi anche differenti criteri di liquidazione (ex plurimis vedasi 122/2916, 26/2012, 270/2012, 350/2005).

Vi sono motivi per le differenze, lo dice la Consulta

Per la Corte Costituzionale, la differente disciplina fra i singoli riti, in particolare in materia di liquidazione, “.. e’ coerente con il margine di ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nel dettare le norme processuali, nel cui novero sono comprese anche quelle in materia di spese di giustizia” e, in particolare, “la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate.. da una parte gli interessi civili, dall’altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio dell’azione penale”. Proprio per questo la qualificazione del civile ha resistito nel tempo con una determinazione inferiore rispetto al penale (riduzione del 50% invece che del 30% rispetto alla tabella ministeriale).

Ad ogni buon conto, nella disciplina (artt. 120 e 136 del T.U.S.G.) sono comunque già presenti gli strumenti operativi per evitare che vi sia una scontata filiazione di procedimenti senza attenti controlli che permettano di evitare l’abuso della difesa di Stato.

Concludendo

La proclamata urgenza di intervenire è quindi frutto di una valutazione frettolosa che è facilmente integrabile con gli elementi già presenti nell’ordinamento e ben fruibili per ottenere l’esito che si invoca come atteso.
Il testo normativo proposto in riforma va perciò ripensato perché, approvato per come ora scritto, discrimina gli #avvocati che assistono in sede civile e mina il diritto di difesa di TUTTI i CITTADINI ITALIANI, in assoluta violazione del disposto dell’art. 24 della Carta Costituzionale.

Di seguito riportiamo la bozza inegrale della riforma e la relazione illustrativa.

Andrè Moreau

per Assocazione Art. 24 Cost.

 

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