LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO DELLA PARTE CIVILE

Gratuito patrocinio per la difesa della parte civile non abbiente
COSA CAMBIA NELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO?
Niente compenso dimezzato. Si ha infatti l’esclusione dell’applicazione dei limiti previsti dall’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 al difensore della parte civile con patrocinio a spese dello stato.
Al momento della sentenza che conclude il processo penale, il Giudice che condanna l’imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, provvede alla liquidazione degli onorari di competenza dell’all’avvocato difensore di quest’ultima senza alcun vincolo ai limiti previsti per la liquidazione dei medesimi onorari dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato nell’art. 82 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.