LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO DELLA PARTE CIVILE
Gratuito patrocinio per la difesa della parte civile non abbiente

Gratuito patrocinio per la difesa della parte civile non abbiente

COSA CAMBIA NELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEL DIFENSORE  DELLA PARTE CIVILE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO?

Niente compenso dimezzato. Si ha infatti l’esclusione dell’applicazione dei limiti previsti dall’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 al difensore della parte civile con patrocinio a spese dello stato.

Al momento della sentenza che conclude il processo penale, il Giudice che condanna l’imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, provvede alla liquidazione degli onorari di competenza dell’all’avvocato difensore di quest’ultima senza alcun vincolo ai limiti previsti per la liquidazione dei medesimi onorari dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato nell’art. 82 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

La determinazione degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore e delle spese, nei limiti minimi e massimi della tariffa e in relazione al numero e all’importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità. Il principio, valido sempre, è che venga offerta congrua e logica motivazione.

Riferimenti normativi

  • Codice procedura penale art. 541
  • D.P.R. 30-05-2002, n. 115, art. 82

ART. 82 DPR 225/2002 – (Onorario e spese del difensore)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Note: 1 Comma modificato dall’art. 1, comma c. 322, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Ecco il testo integrale della sentenza, Cassazione Penale, sez. IV 17-11-2008 (09-10-2008), n. 42844 – Pres. MOCALI Piero – A.F.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’avvocato A.F.M., nella qualità di difensore della parte civile T.E. nel procedimento penale 2899/03 della Corte di appello di Palermo, una volta definito tale giudizio presentava alla detta Corte istanza con cui chiedeva la liquidazione delle proprie competenze sulla base di una nota spese di Euro 8.031,37.

La Corte, con provvedimento del 25.2.2005, dichiarava non luogo a provvedere su tale istanza dal momento che si era già provveduto con la sentenza che aveva definito il giudizio ponendo a carico degli imputati le spese della parte civile; distraeva la somma ivi liquidata – di Euro 2.220,00 – a favore dell’avvocato istante;

disponeva che l’imputato pagasse la medesima somma allo Stato.

L’avvocato A. presentava opposizione lamentando che il Decreto 25 maggio 2005 non aveva i requisiti di forma e di sostanza del decreto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 82 poichè non aveva osservato i minimi tariffari, in violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 e della L. n. 794 del 1942, art. 24 (la cifra di Euro 2.200,00 era ampiamente inferiore ai minimi tariffari) e non aveva fornito alcuna motivazione circa i criteri seguiti per la liquidazione; sosteneva che la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, ex art. 541 c.p.p., è provvedimento diverso dalla liquidazione del compenso dovuto al difensore della medesima parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82.

La Corte di appello di Palermo, con ordinanza in data 29.9.2005, revocava il provvedimento di non luogo a provvedere osservando che era necessario un provvedimento di liquidazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82 in favore del difensore, dal momento che le somme riconosciute, ex art. 541 c.p.p., con la sentenza di condanna a carico dell’imputato non ammesso al patrocinio in favore della parte civile ammessa al beneficio, erano devolute per legge allo Stato in base al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110; riteneva però che nella liquidazione in favore del difensore non possono essere riconosciuti importi maggiori di quelli già riconosciuti con la sentenza di condanna, da devolvere allo Stato, in quanto ciò esporrebbe lo Stato al rischio di non recuperare per intero, dall’imputato, quanto corrisponde al difensore; liquidava pertanto all’avv.to A., quale difensore della parte civile T.E., la somma di Euro 2.200,00 già fissata dal giudice penale, ordinando il pagamento in suo favore; dichiarava compensate tra le parti le spese della opposizione.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’avv.to A., per il tramite di difensore all’uopo nominato, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione per aver: 1) liquidato gli onorari e le spese senza osservare i minimi di legge e senza in alcun modo indicare i criteri seguiti per la liquidazione rispetto alle somme richieste con la nota spese; 2) per non aver liquidato le spese e gli onorari relativi al giudizio di opposizione alla liquidazione.

Con successiva memoria il ricorrente insisteva nel ricorso.

Il ricorso è fondato.

La questione che si pone all’attenzione del Collegio è attinente al rapporto che sussiste tra il provvedimento del giudice penale di condanna alle spese relative all’azione civile (art. 541 c.p.p., comma 1) con il connesso art. 110, comma 3, del testo unico sulle spese di giustizia che ne dispone il pagamento in favore dello Stato, da un lato; e la determinazione degli onorari in favore del difensore della parte civile vittoriosa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dall’altro, tenuto presente che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 stabilisce che la liquidazione dell’onorario e delle spese in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservate le tariffe professionali, ma senza superare i valori medi delle stesse.

La Corte di appello di Palermo, con il provvedimento qui impugnato, ha correttamente riconosciuto che i provvedimenti ex artt. 541 e 82 citati, sono distinti e sono entrambi necessari, atteso che diversamente il difensore della parte civile non avrebbe titolo per riscuotere quanto gli è dovuto, dal momento che la liquidazione di cui all’art. 541 c.p.p. e art. 110 T.U. viene effettuata a favore dello Stato; ma ha ritenuto che al professionista non possa essere riconosciuto, in sede di liquidazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82, un importo maggiore di quello fissato nella sentenza.

Il Collegio non condivide tale ultima affermazione.

Deve infatti osservarsi che nessuna disposizione di legge è rinvenibile nel senso di vincolare la liquidazione in favore del difensore alla misura fissata dal giudice penale in sentenza. Ed anzi, nel sistema previsto dal T.U. citato (ed anche dalla precedente normativa) esiste una disposizione che è di segno opposto, laddove si precisa, con l’art. 82 sopra già richiamato, che la liquidazione dell’onorario e delle spese in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono superare i valori medi tariffari.

E’ dunque evidente che si può verificare che nella liquidazione effettuata dal giudice penale vengano superati i valori medi, ciò che comporterebbe, se si dovesse ritenere comunque vincolante anche nei confronti del professionista tale liquidazione, un superamento dei limiti del compenso al medesimo dovuto, sarebbe difficilmente giustificabile.

Peraltro, è altresì evidente la difficoltà, anche dal punto di vista pratico, di coordinare le due liquidazione, per la necessità, come già ha messo in evidenza il provvedimento impugnato, di un provvedimento a favore del difensore e per la assenza, si ribadisce, di ogni previsione normativa che stabilisca che il giudice penale debba uniformarsi al criterio di cui all’art. 82 del T.U..

Tali inconvenienti possono essere evitati riconoscendo l’autonomia delle due liquidazioni, secondo un principio che è stato già affermato da questa Corte, con la recentissima sentenza del 2 luglio 2008 n. 26663, prodotta dal ricorrente; che ha ritenuto che la disposizione dell’art. 541 c.p.p., comma 1, è intesa a regolare il regolamento delle spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concerne il primo in favore esclusivamente del secondo.

L’onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 afferiscono invece al rapporto tra il difensore e la parte difesa e vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dal cit. art. 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile.

Da ultimo può osservarsi che nella giurisprudenza civile di questa Corte è consolidato il principio che il cliente è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all’avvocato e al procuratore da lui nominati ed il relativo ammontare viene stabilito dal giudice nei suoi specifici confronti a seguito del procedimento monitorio (art. 636 c.p.c.) o del procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese, da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono (v. 19 ottobre 1992 n. 11448; 15 febbraio 1999 n. 1264).

Principio che, in mancanza di una apposita disposizione in contrario, deve trovare applicazione anche con riferimento al patrocinio statale. Deve dunque affermarsi la autonomia delle due liquidazioni, ciascuna delle quali segue le regole che ne sono proprie, e da ciò deriva che il provvedimento qui impugnato è errato non tanto nella determinazione della somma finale, ma nella parte in cui, avendo ritenuto vincolante il precedente provvedimento del giudice della sentenza, non ha motivato sulla censure, già proposte dal ricorrente, con l’opposizione in merito alla violazione dei minimi e ai criteri seguiti.

Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza della Corte di appello di Palermo e il rinvio per nuovo esame alla corte medesima.

Resta assorbita la questione attinente la compensazione delle spese del giudizio di opposizione sulla quale è comunque opportuno richiamare l’attenzione sulla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (24 aprile 2008 n. 11, Albanese) con la quale è stato risolto il contrasto esistente proprio su tale questione.

P.Q.M.

La Corte:

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo.

Avvocato Alberto Vigani
www.avvocati.venezia.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Verified by ExactMetrics