ISTANZA AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO

MODULISTICA PER AMMISSIONE

AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

 

 

Gratuito patrocinio

Istanza Gratuito patrocinio

 

 

A partire dal 1° luglio 2006 è cambiato il modulo per l’istanza di ammissione al “patrocinio a spese dello Stato”, che deve ora essere presentato in duplice copia all’Ufficio Patrocinio (una copia per l’Ufficio e una per l’Agenzia delle Entrate).

Qui di seguito è possibile fare copia incolla (ctrl +c, ctrl+v) del modulo vigente che va poi compilato in duplice copia. Non aspettare, trovalo adesso qui sotto.


ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

PER PROCEDIMENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI


(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A)

Il sottoscritto ____________________ nato a __________________  Prov. / Stato _____________________ con C.F. ________________ , e residente _____________ in _________________CAP _____ Prov. / Stato ______________ alla Via / Piazza ________________ n. Tel. _____________ .

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per(1):

INIZIARE / COSTITUIRSI

IL GIUDIZIO / NEL GIUDIZIO

di _________________________

contro __________________________

avanti al __________________________

per le seguenti ragioni:

La presente istanza può essere inviata a mezzo raccomandata o presentata dal richiedente o dal difensore dello stesso

Spettabile

CONSIGLIO DELL’ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI _________________

Santa Croce

VENEZIA

SI IMPEGNA

a comunicare, fino a che il processo non sia definitivo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

DICHIARA,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

  • che il proprio reddito(2), ammonta a € _____________,____;
  • che i componenti della propria famiglia sono(3):
  • che pertanto il reddito complessivo(5) ai fini della presente istanza ammonta a € _____________,____ sussistendo, quindi le condizioni di reddito previste per l’ammissione.

N.B.: IL DICHIARANTE DEVE ALLEGARE ALL’ISTANZA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ

E DEL CODICE FISCALE, PER I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

SOLO LA COPIA DEL CODICE FISCALE.

Il sottoscritto, in caso di ammissione, nomina difensore l’Avv. ___________________ con studio in ___________ , 30000 , Venezia, alla via _________- __.

La presente vale come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 – comma I°, lett. O) DPR 445/2000)

____________________, _______________

luogo data

_______________________________

firma del richiedente (6)

1)

_________________________________ nato a ___________________ Prov. / Stato ___________________ il _______________

C.F. I I I I I I I I I I I I I I I I I parentela/affinità con il richiedente(4) _______________, reddito Ê ____________

2)

_________________________________ nato a ___________________ Prov. / Stato ___________________ il _______________

C.F. I I I I I I I I I I I I I I I I I parentela/affinità con il richiedente(4) _______________, reddito Ê ____________

3)

_________________________________ nato a ___________________ Prov. / Stato ___________________ il _______________

C.F. I I I I I I I I I I I I I I I I I parentela/affinità con il richiedente(4) _______________, reddito Ê ____________

4)

_________________________________ nato a ___________________ Prov. / Stato ___________________ il _______________

C.F. I I I I I I I I I I I I I I I I I parentela/affinità con il richiedente(4) _______________, reddito Ê ____________

5)

_________________________________ nato a ___________________ Prov. / Stato ___________________ il _______________

C.F. I I I I I I I I I I I I I I I I I parentela/affinità con il richiedente(4) _______________, reddito Ê ____________

Con osservanza.

Venezia, __ __ 2010.

Firma

______________________

NOTE

1. Specificare: il procedimento a cui si riferisce l’istanza (se già pendente) e le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione.

2. Dichiarare il reddito imponibile ai fini dell’Imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda il reddito non deve superare € 10.628,16.

Si deve tenere conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione

dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Indicare i componenti risultanti da stato di famiglia richiedibile presso l’Ufficio Anagrafe del Comune. Il reddito è determinato per ciascun familiare secondo le modalità descritte alla nota 2.

4. Specificare quale vincolo di parentela o affinità lega il richiedente al familiare convivente.

5. Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare.

In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

Si tiene conto del solo reddito di quest’ultimo quando oggetto della causa risultano essere diritti della personalità, ovvero nei processi nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

6. L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero già apposta in precedenza e accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità del richiedente (art. 38, comma 3, DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

AVVERTENZE

1. Il Consiglio dell’Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.

Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio dell’Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. Il richiedente, se il giudice procedente o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati lo richiedono, è tenuto, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Copia dell’atto con il quale il Consiglio dell’Ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l’istanza è trasmessa anche all’Ufficio Finanziario competente per la verifica dell’esattezza dei redditi attestati dal richiedente.

4. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

5. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Ê 309,87 a Ê 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Sono applicate le medesime sanzioni a chi, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di effettuare le comunicazioni relative alle variazioni rilevanti dei limiti di reddito per le quali è stato assunto l’impegno di cui alla presente istanza.

www.avvocati.venezia.it


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  1. 26 gennaio 2011 a 15:05 | #1

    Gentile Enrico, salve.
    per la determinazione degli esatti requisiti reddituali bisogna fare riferimento al DPR 115/2002 ed ai decreti di aggiornamento del tetto reddituale di riferimento che vengono promulgati ogni due anni.
    Ad oggi, il reddito massimo per essere ammessi al beneficio è di € 10.628,16: pertanto, se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 10.628,16 euro.
    Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc.
    Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio).
    Si considera invece solo il reddito personale dell’interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (separazione, divorzio, maltrattamenti, etc.).
    Per quanto riguarda l’ammissione al gratuito patrocinio veda anche questa “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
    Spero di esserle stato utile. se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di http://www.avvocatogratis.com.
    Cordialità.

    Avv. Alberto Vigani

  2. Francesco
    2 febbraio 2011 a 23:18 | #2

    Egregio Avvocato Vigani, La ringrazio per la risposta, speravo essendo rimasto disoccupato, di non dover pagare quelle somme (€. 2400,00). La prego di indicarmi, se Le è possibile, un bravo Cassazionista del lavoro, per assistermi, col gratuito patrocinio, nel ricorso che intendo presentare a Roma. La ringrazio anticipatamente, cordiali saluti, Francesco.

  3. Francesco
    2 febbraio 2011 a 23:31 | #3

    Gentile avvocato, La ringrazio per la risposta esauriente, speravo di non dover pagare quelle somme essendo rimasto disoccupato. Nonostante la sentenza a me sfavorevole intendo presentare ricorso in Cassazione sez. Lavoro, per cui, Le chiedo, se può assistermi Lei col gratuito patrocinio o se può indicarmi un bravo Cassazionista del Lavoro a Roma. La ringrazio anticipatamente e Le porgo cordiali saluti, Francesco.

  4. 6 febbraio 2011 a 1:28 | #4

    Gentile Francesco,
    attendiamo ancora disponibilità da parte di colleghi cassazionisti per il processo civile presso la città di roma.
    Pubblichiamo quindi la Tua richiesta affinchè Tu possa essere contattato direttamente dai professionisti interessati.
    Cordialità.
    Staff

  5. 4 aprile 2011 a 22:32 | #5

    Gentile avvocato, alcuni colleghi che operano nel volontariato sanitario, e quindi non avvocati, mi riferiscono che il reddito complessivo per aver diritto al gratuito patrocinio è dato sì dalla somma dei redditi del nucleo familiare ma deve essere presentato insieme alla domanda l’ISEE che tiene conto di alcune condizioni particolari come il canone di locazione. E’ corretto prendere il redditto complessivo dall’ISEE?
    La ringrazio anticipatamente e La saluto. Stefania

  6. 4 aprile 2011 a 23:14 | #6

    Gentile Stefania, salve.
    la circolare del ministero parla di reddito imponibile. Pertanto, io non farei riferimento all’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) ma utilizzerei la dichirazione dei redditi (CUD, 730, Unico etc.). L’ISEE infatti è un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). Si possono perciò avere differenze sensibili che non consentono la verifica delle condizioni reddituali di legge.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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  7. SIRIA
    6 maggio 2011 a 17:02 | #7

    Scusate, il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22? E’ Il REDDITO PERSONALE DEL NUCLEO FAMIGLIARE ..CIOè QUELLO DI MIO MARITO GIUSTO? IO NON HO REDDITI SONO DISOCCUPATA!! QUINDI NE POSSO USUFRUIRE?
    SCUSATE MA VOGLIO ESSERNE SICURA
    SIRIA

  8. 6 maggio 2011 a 17:52 | #8

    Gentile Siria, l’assistenza legale con il gratuito patrocinio si può ricevere in tutte le controversie civili che sfocino in un procedimento giudiziale purché sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi di legge. In particolare Le segnalo che é necessario che il richiedente abbia un reddito inferiore ad euro 10.628,16 previa sommatoria anche del reddito dei familiari conviventi se non vi è conflitto con i medesimi.
    Nel suo caso mi pare che si tratti di un procedimento civile per la separazione personale dei coniugi dove il reddito di suo marito non deve essere computato con il suo perchè il medesimo è portatore di interessi confliggenti con i suoi.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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  9. Chiara
    11 luglio 2011 a 15:26 | #9

    Buongiorno, mi potete aiutare? Cerco informazioni relative allo smaltimento amianto. Abito a Genova e intorno a casa mia c’è pieno di eternit in forte stato di degrado (rotto, sbriciolato..). Ho contattato il proprietario, ma l’eternit è stato messo da un ex affittuario del terreno. Chi deve (se c’è l’obbligo a smaltire) provvedere ad eliminare tutte quelle tettoie e quei detriti? Il proprietario o l’ex affittuario? Nel frattempo sono circondata!!! Grazie. Chiara

  10. 17 luglio 2011 a 10:49 | #10

    Gentile Chiara salve,
    qui trattiamo di gratuito patrocinio e difesa processuale. Se ritiene che i fatti descritti siano costituenti reato provveda a depositare denuncia querela avanti la procura della repubblica facendosi assistere con il gratuito patrocinio in presenza dei requisiti di legge.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.

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  11. giuseppe
    25 luglio 2011 a 13:36 | #11

    Buongiorno, la domanda è la seguente; ho già presentato domanda all’ordine avvocati per avere assistenza al gratuito patrocinio per revisione accordi separazione, inoltre ho una causa per mobbing sul lavoro sempre con le stesse modalità( cioe assistenza di un legale con libero patrocinio) Ieri, mi è stata ritirata la patente per art.186-2, posso richiedere un altra assistenza legale usufruendo della stessa modalità? ho c’è un limite di casi per libero patrocinio?
    Grazie

  12. 26 luglio 2011 a 12:52 | #12

    Gentile Giuseppe salve,
    in presenza dei requisiti reddituali ed oggettivi potrà sempre accedere al patrocinio a spese dello Stato per chiedere tutela dei suoi diritti senza limiti di sorta.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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  13. Pietro
    29 agosto 2011 a 16:33 | #13

    Ciao a tutti, vorrei porre una domanda su un problema che mi è capitato di recente. una signora che si vuole separare va via di casa e vive insieme alla figlia e al compagno di questa risultando anche nello stato di famiglia dei due. La mia domanda è può la signora essere ammessa al gratuito patr se i redditi dei conviventi superano la soglia .
    grazie in anticipo della risposta.
    Pietro

  14. 10 settembre 2011 a 18:44 | #14

    Gentile Pietro salve,
    La norma istitutiva del gratuito patrocinio e la costante giurisprudenza italiana affermano che vanno cumulati i redditi di tutti i conviventi se non in conflitto. Pertanto, non sarà necessario tenere anche conto delle somme percepite dal suo coniuge, pur se convivente.
    Veda qui la norma richiamata e l’ultimo comma che la interessa.

    (L) Condizioni per l’ammissione.
    1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
    2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
    3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
    4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

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  15. lorenza
    26 ottobre 2011 a 7:11 | #15

    Buon giorno,
    sono in cassa integrazione per fallimento dell’azienda datrice di lavoro. Vivo sola con mio figlio disabile con pensione e accompagnamento, ma con spese condominiali e mutuo da pagare.
    Vorrei chiedere il gratuito patrocinio per la separazione giudiziale. Perchè devo fare domanda sulla base dei reddito dello scorso anno se la mia richiesta è relativa alla tragica situazione economica dell’anno in corso?
    Devo subire decisioni mio marito rinunciando ad un giudizio o è prevista un’esenzione come per la sanità basata sul fatto che sono in cassa integrazione? Grazie Lorenza

  16. 26 ottobre 2011 a 9:07 | #16

    Gentile Domenico Lorenza,
    la norma istitutiva del gratuito patrocinio e la costante giurisprudenza italiana affermano che vanno cumulati i redditi di tutti i conviventi. Pertanto, sarà necessario tenere anche conto delle somme percepite da suo figlio, se convivente, ma non il reddito del suo coniuge.

    (L) Condizioni per l’ammissione.
    1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
    2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
    3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
    4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

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  17. anna
    31 ottobre 2011 a 16:01 | #17

    Gentile avvocato Le chiedo come denunciare un uso improprio del Gratuito patrocinio alla luce della sentenza cass. 36362 del 12.10.2010 che pare abbia chiarito che ” le condizioni di ammissione al beneficio devono essere coerenti con il presupposto della non abbienza e tali non sarebbero se l’accertamento di tale stato fosse ingiustificatamente limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri nella nozione di reddito” e sinceramente chi possiede un consistente conto in banca non abbiente sicuramente non lo è……anche se non dichiara redditi….

  18. 1 novembre 2011 a 16:39 | #18

    Gentile Anna,
    segnali i fatti all’Agenzia delle Entrate ed al Giduice designato perchè, in presenza di elementi che confermi le sue affermazioni, trasmetta il fascicolo alla procura.
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  19. francesco
    22 novembre 2011 a 20:03 | #19

    Gentile avvocato posso rientrare nel libero patrocinio avendo domicilio presso l’abitazione di mio figlio avendo come reddito da quasi 2 anni solo la rata di affitto del appartamento mio e di mia moglie di € 600.00 mensili?
    Devo far eseguire un ingiunzione di pagamento proprio per linquilino di quel appartamento che da 8 mesi non paga l’affitto e a me sono toccate anche le spese condominiali e tutti i solleciti di pagamento e tutti i danni provocati all’appartamento-
    Ringraziandola fin d’ora, Le porgo distinti saluti
    Francesco.

  20. 22 novembre 2011 a 21:47 | #20

    Gentile Francesco,
    ai fini dell’ammissione è necessario avere un reddito irpef inferiore ad € 10.628,16. Non importa se lei ha beni immobili, ma ricordi che deve computarne la rendita ai finid ella dichiarazione dei redditi e del calcolo del suo reddito di riferimento.

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  21. UMBERTO
    10 dicembre 2011 a 21:22 | #21

    Gentile Avvocato, ho ottenuto il patrocinio a spese dello stato in un procedimento di separazione personale giudiziale dei coniugi, ma a causa terminata con l’omologazione della sentenza il mio reddito è aumentato superando il limite consentito per legge e cioè di 10.628.16 €. Avendo comunicato al mio legale il superamento, questi mi ha giustamente chiesto la parcella senza specificarmi da quando io avrei dovuto sostenere le sue spese!
    In primo luogo mi le chiedo come comportarmi con il mio legale, ed in secondo luogo, è vero che il limite di reddito varia in funzione del numero dei componenti del nucleo? Oppure c’è uno ed un solo reddito per l’ammissione?
    Grazie anticipatamente per la futura risposta!

  22. 11 dicembre 2011 a 14:53 | #22

    Salve, Umberto.
    Il superamento del tetto reddituale fa venire meno il gratuito patrocinio dal momento in cui si è verificato e non per la parte del processo antecedente. Per quanto inerisce invece la condotta da assumere con l’avvocato, ritengo sempre opportuno interpellare il competente Consiglio dell’Ordine che ben potrà aiutare ogni chiarimento necessario.
    In riferimento poi alla determinazione del tetto reddituale Le significo che i numero dei familiari a carico permette un aumento solo nel caso di processo penale (€ 1.032,00 di aumento per ogni familiare a carico).

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    Cordialità.

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  23. Francesca
    12 dicembre 2011 a 18:36 | #23

    Gentile Avv. Vigani e Art. 24,

    Le scrivo per chiederLe se si può chiedere il gratuito patrocinio anche per un’archiviazione. Le spiego mi è stato contestato un 187 ma secondo l’avvocato a cui mi sono rivolta si può depositare una memoria in modo tale da richiederne l’archiviazione per non intercorrere in un processo in quanto le modalità per contestarmi l’articolo 187 non erano corrette e non costituiscono di fatto prova che il reato sia avvenuto.
    Non ho ancora richiesto all’avvocato il gratuito patrocinio e non ho ancora firmato una delega perciò volevo informarmi prima di andare a parlarci nuovamente.
    Cordiali saluti,
    Francesca

  24. 13 dicembre 2011 a 14:48 | #24

    Salve, Francesca.
    quella che lei definisce un’archiviazione potrebbe corrispondere ad un’istanza di archiviazione di un pendente procedimento penale. Ebbene, come in tutte le difese penali, se tale è, si può ottenere l’assistenza di un difensore con il gratuito patrocinio in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.

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    Cordialità.

    Avv. Alberto Vigani

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  25. angela
    19 dicembre 2011 a 19:43 | #25

    Salve volevo solamente sapere sè per la consulenza tecnica di parte e possibile usufruire del gratuito patrocinio?
    Praticamente il reddito si basa quando si fà il730? oppure si deve calcolare in altro modo?
    Vivo sola ed ho fatto ricorso alla mia separazione…ho avuto degli avvocati che non hanno mai fatto i miei interessi tutto ciò che sò praticamente lo scoperto parlandone con altre persone.Purtroppo non posso scrivere tutta la storia perchè ci vorrebbe tanto tempo, però per il momento mi basta questa informazione.
    Grazie infinite.
    Distinti saluti.
    Angela.

  26. 19 dicembre 2011 a 20:00 | #26

    Salve, Angela.
    Il patrocinio a spese dello Stato vale anche per il consulente tecnico di parte ai sensi del III° comma del’art. 131 del DPR 115/2002 che riporto anche qui di seguito:

    3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

    In tale frangente i compensi non vengono però anticipati dallo Stato ma prenotati a debito.

    Per quanto invece inerisce il reddito Le preciso che si tratta del valore dell’imponibile, che può essere anche desunto da quanto indicato nel mod. 730.

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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    Cordialità.

    Avv. Alberto Vigani

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  27. loris466
    19 dicembre 2011 a 21:07 | #27

    Gentile Avvocato,
    dovrei intraprendere una causa di lavoro per il recupero del TFR e vorrei servirmi del gratuito patrocinio . Pertanto vorrei sapere a quanto ammonta il reddito da non superare nelle cause da lavoro perchè sapevo che era di € 31.884,30 cioè € 10.628,10*3 .
    Vorrei chiarimenti in merito.
    Grazie.
    Saluti.
    Loris

  28. 19 dicembre 2011 a 22:20 | #28

    Gentile Loris,
    mi spiace ma devo precisarle che il reddito massimo per ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio è di € 10.628,16 (imponibile) mentre il triplo di tale redditualità si utilizza per verificare la sola esenzione dal contributo unificato che si deve pagare all’inizio di ogni processo civile per adire alla giustizia italiana.

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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  29. Enrico
    20 dicembre 2011 a 12:46 | #29

    Buongiorno, volevo sapere se eventuali dazioni in denaro ricevute dai genitori tramite bonifico bancario devono cumulare con il reddito IRPEF ai fini della valutazione dell’ammissibilità al gratuito patrocinio in una causa per pagamento rette universitarie e aumento mantenimento nei confronti dei genitori stessi. Grazie.

  30. 20 dicembre 2011 a 18:38 | #30

    Gentile Enrico, mi spiace ma non sempre essere privi di reddito garantisce l’accesso al patrocinio a spese dello stato.
    Vedi il caso che abbiamo descritto in questo articolo: http://www.avvocatogratis.com/2010/09/reddito-e-ammissione-al-gratuito-patrocinio/

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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  31. antonia
    30 gennaio 2012 a 23:27 | #31

    Salve ,
    mi chiamo Antonia Ricciardi
    sono nata a napoli il 16/11/1977 e sono cittadina italiana.
    Mi sono sposata nel 2005 in regime di separazione di beni in italia con un
    italiano.
    nel 2008 decidiamo di trasferirci in spagna precisamente a granada con i
    nostri due figli nati nel matrimonio fatima nata a carpi nel 2006 cittadina
    italiana e luigi 2008 nato a carpi cittadino italiano.
    Dopo esserci trasferiti ci consigliano dal comune di residenza italiano
    pegognaga (MN) di iscriverici all’A.I.R.E.
    associazione italiana residenti all’estero e di comunicarlo al consolato
    italiano a madrid.
    Tutti i menbri della mia famiglia hanno un nie (numero identificazione
    estranjero) che serve per accreditare il domicilio,all’estero.
    nel 2010 io mi separo di fatto con mio marito, dopo averlo denunciato per
    maltrattamenti, e da qui nascono i miei problemi,lui mi ruba il mio
    passaporto e la mia carta d’identita’ e’ scaduta cosi’ chiedo al consolato
    il rinnovo della stessa e il nuovo rilascio del mio passaporto ma mi
    rispondono che mio marito non mi autorizza al rilascio dei miei documenti e
    per questo sono costretta a rimanere in spagna non mi lasciano ritornare in
    italia.
    allego documentazione in pdf
    dopo vari tentativi da parte mia e di richieste al consolato e al ministero
    degli esteri vengo a conoscenza che l’italia e’ l’unico paese a far parte
    della comunita’ europea che richiede al consorte l’atto di assenso per il
    rilascio dei documenti,a questo punto anche io mando uno scritto di revoca
    dei documenti di mio marito visto i suoi attenggiamenti violenti per timore
    che possa portare in italia i nostri figli ed io non rivederli piu’.Anche se
    il console ha emanato questo decreto lui non ha mai riconsegnato al
    consolato i suoi docuementi,io mi chiedo se e’ possibile tutto questo.lui
    va’ e viene da”italia quando io non posso farlo.Da premettere che i miei
    figli hanno dei regolamentari passaporti.
    io mi sento privata dell’art. 16 della costituzione italiana che permette il
    diritto della libera circolazione dei cittadini e vi chiedo cortesemente di
    prendere a cuore il mio caso.
    di poter portare in parlamento un decreto legge che modifichi la legge
    dell’art. 10 della legge 21 novembre 1967 n.1185
    grazie
    antonia
    posso io usufruire del gratutio patrocino?

  32. 1 febbraio 2012 a 19:18 | #32

    Gentile Antonia,
    il patrocinio a spese dello Stato è un istituto giuridico disciplinato dal DPR 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo (oggi pari a € 10.628,16) ad essere difeso gratuitamente, e quindi a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali poiché queste vengono pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.
    Se lei deve ricorrere al TAR in avversione ai provvedimenti che le negano tutela ai suoi interessi legittimi deve sapere che il patrocinio a spese dello stato è anche ammesso nel processo nel processo amministrativo e quindi può essere all’uopo assistita.
    L’ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
    Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 10.628,16 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni ).
    Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi.

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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    Cordialità.

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Pagine dei commenti
  1. 7 settembre 2009 a 10:48 | #1
  2. 17 ottobre 2009 a 22:46 | #2
  3. 13 novembre 2009 a 22:17 | #3
  4. 3 dicembre 2010 a 23:17 | #4
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