GRATUITO PATROCINIO: AMMISSIONE IN APPELLO DOPO SOCCOMBENZA
CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

GRATUITO PATROCINIO: SI PUO’ APPELLO DOPO SOCCOMBENZA?

GRATUITO PATROCINIO IN APPELLO DOPO LA SOCCOMBENZA IN PRIMO GRADO? SI PUO’ FARE!!

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Lo prevede l’art. 75 del TUSG, collocato nella parte generale che disciplina l’stituto del gratuito patrocinio. tuttavia vi è una deroga al successivo art. 120, in materia di processo extra penale. per i casi di impugnazione a seguito di soccombenza della parte richiedente.

Infatti, quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta soccombente in un determinato grado processuale, la predetta ammissione non può essere utilizzata per proporre impugnazione avverso il provvedimento determinante la soccombenza, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

Pertanto, poichè la soccombenza in primo grado non preclude al beneficiario di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, egli deve proporre nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo e, in relazione ad essa, il competente consiglio dell’ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti oggettivi e soggettivi.

Invero, la previsione della necessità di un nuovo provvedimento di ammissione risponde all’esigenza di rinnovare la valutazione di non manifesta infondatezza dell’azione, richiesta dall’art. 126 D.P.R. n. 115 del 2002, laddove un provvedimento giudiziale sullo svolgimento della precedente azione si sia già pronunciato.

D’altra parte, la valutazione della non manifesta infondatezza di un’azione giudiziale, laddove si entri in una fase impugnatoria, presuppone necessariamente l’esame del provvedimento che si intende impugnare e l’esigenza sottesa all’art. 120 è ravvisabile con riferimento a tutti i procedimenti giudiziali di natura impugnatoria in senso lato, ovvero finalizzati alla riforma di un provvedimento giudiziale.

Riportiamo di seguito la giurisprudenza conforme ed il testo delle norme richiamate.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione ex art. 24 Cost.

 

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1. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 06/07/2020, n. 13894 (rv. 658215-01)

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’art. 120 del d.P.R. n. 115 del 2002 – che determina la perdita di efficacia dell’ammissione al beneficio per la parte rimasta soccombente in primo grado, salvo per il caso di costituzione nel processo penale, per esercitare ivi l’azione di risarcimento del danno – non preclude al beneficiario, rimasto soccombente in prime cure, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché lo stesso, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell’ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al T.U. delle spese di giustizia.

(Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 15/02/2019)

Fonti: CED Cassazione, 2020

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2. Corte d’Appello Brescia, Sez. I, Sentenza, 14/11/2019, n. 1648

La disposizione di cui all’art. 120 del D.P.R. n. 115 del 2002 non preclude alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio.

Fonti: Massima redazionale, 2019

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3. Tribunale Verona, Sez. II, Ordinanza, 22/08/2019

L’ammissione al gratuito patrocinio non si estende alle impugnazioni, per le quali è quindi necessario un nuovo provvedimento di ammissione. Tale regola vale anche nell’ipotesi in cui sia proposto reclamo cautelare.
Fonti:

Quotidiano Giuridico, 2019

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4. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/04/2019, n. 11470 (rv. 653712-01)

La disposizione di cui all’art. 120 d.P.R. n. 115 del 2002 non preclude alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio.

(Nella specie, il giudice del merito aveva invece ritenuto che l’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 trovasse applicazione, nel processo di impugnazione, nel solo caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fosse risultata vincitrice nel giudizio di primo grado e dovesse contrastare il gravame). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO MILANO, 11/03/2015)

Fonti: CED Cassazione, 2019

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5. Corte d’Appello Bologna, Sez. II, 25/09/2008, n. 748

Allorché una parte sia stata ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocino a spese dello Stato (con decreto del Consiglio dell’Ordine degli avvocati), e detta parte sia rimasta totalmente soccombente nel giudizio di primo grado, essa non può giovarsi della ammissione al fine di proporre l’impugnazione: così come dispone l’art. 120 del T.U. approvato con D.P.R. n. 115/2002; in tal caso, a sensi dell’art. 136 stesso T.U., l’ammissione va revocata.
Fonti:

Massima redazionale, 2008

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Riferimento normativo

ART. 120 (L) (Ambito di applicabilità) – Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).
1.    La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità) – Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).

1. L’ammissione al patrocinio e’ valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. ((79))

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonche’ nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico. 2-bis.

La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell’arresto eseguito in conformita’ del mandato d’arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonche’ nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinche’ assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.

2 Comments

  1. Salve a dicembre del 2022 c’è stato l’appello usufruendo del gratuito patrocinio. La mia domanda è posso fare anche la cassazione visto che ho perso. Un’altra domanda, volevo sapere se posso usufruire dell’ultimo mio reddito visto che ancora la dichiarazione dei redditi non ancora avvenuta?
    Grazie anticipatamente

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