GRATUITO PATROCINIO: CASSAZIONE 2022 PRECISA QUALE DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER AMMISSIONE

GRATUITO PATROCINIO: LA CASSAZIONE 2022 PRECISA QUALE DICHIARAZIONE E PERIODO REDDITUALE RILEVA AI FINE DELL’AMMISSIONE AL BENEFICIO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

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Con la sentenza n. 21313/2022 la Cassazione precisa che, per l’ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, l’ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (sez. 4, n. 15694 del 17/1/2020, Cusenza, Rv. 279239).

In quella sede, tenuto conto del tenore letterale della norma, il giudice di legittimità si è effettivamente posto il problema di stabilire se per “ultima dichiarazione” debba intendersi l’ultima presentata o quella relativamente alla quale sia sorto l’obbligo di presentazione.

Un tanto vale anche la detta dichiarazione non è ancora materialmente non presentata e inoltre, rinviando alla giursprudenza sul punto, la Corte di legittimità ha precisato che il su esteso principio – in quanto rispondente alla ratio della previsione normativa, quella cioè di ancorare il dato in maniera cronologicamente più prossima alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio e di garantire, dunque, la coincidenza fra le dichiarazioni in essa contenute e le condizioni reddituali del soggetto, potrebbe determinare l’ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del beneficio, ma che al momento del deposito non abbia più diritto al patrocinio.

Non deve trarre in inganno il tenore letterale della norma che utilizza il termine “risultante”: non può dirsi che solo da una dichiarazione già presentata può “risultare” un reddito e che se è sorto l’obbligo di presentazione ma la dichiarazione non è stata ancora presentata, il dato reddituale non può considerarsi da essa “risultante”.

Tale argomento non convince poichè la norma non richiede che al momento del deposito dell’istanza la dichiarazione dei redditi sia già stata presentata, onde è ermeneuticamente corretto attribuire all’espressione “reddito imponibile…, risultante dall’ultima dichiarazione” il significato di reddito che verrà indicato nella dichiarazione e che quindi “risulterà” dalla dichiarazione stessa, all’esito della sua presentazione.

Riportiamo di seguito la giurisprudenza commentata.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione ex art. 24 Cost.

***

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 19/05/2022) 01/06/2022, n. 21313

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SERRAO Eugenia – Presidente –

Dott. CAPPELLO Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Consigliere –

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.S., nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 16/04/2021 del TRIBUNALE di ROMA;

svolta la relazione dal Consigliere Dr. GABRIELLA CAPPELLO;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dr. LORI Perla, con le quali si è chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, proposta avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile dal giudice procedente l’istanza di ammissione di P.S. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nell’ambito del procedimento penale n. 25024/2020 RGNR, per essere stata l’autocertificazione della situazione reddituale non rispondente ai requisiti previsti dal disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c) e art. 76; e, in particolare, per avere l’istante indicato il reddito percepito nell’anno 2019, laddove la legge prevede che l’istante alleghi quello relativo all’ultimo periodo d’imposta dichiarabile, ossia quello per il quale sia già decorso il termine per presentare la dichiarazione, nella specie quello del 2018, difettando altresì prova della iscrizione del difensore di fiducia nell’apposito elenco.

2. La difesa dell’interessato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione e conseguente violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, n. 3, in relazione alla individuazione del periodo d’imposta dichiarabile.

Secondo il ricorrente, la ratio della previsione legislativa è quella di ancorare l’ammissione al beneficio a un dato reddituale cronologicamente più vicino al momento della presentazione della istanza che, nella specie, è stata presentata il 18/6/2020, con indicazione dei redditi per l’anno 2019, essendo già maturato il termine per presentare la dichiarazione 2020.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Dr. Perla LORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va accolto.
2. Il giudice dell’opposizione ha richiamato le ragioni difensive espresse sul sostanziale diritto del P. alla ammissione al beneficio, siccome soggetto non tenuto alla presentazione del 730 o della dichiarazione dei redditi e beneficiario di reddito di cittadinanza, non essendo inoltre richiesta la documentazione della iscrizione del difensore nell’apposito elenco di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 81, ritenendo di condividere le conclusioni del giudice procedente, quanto alla necessità, a norma dell’art. 76 del citato testo normativo, di indicare il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, ossia l’ultimo periodo dichiarabile, nella specie quello riferibile all’anno 2018 e non 2019, come assunto dalla difesa.

Deve, intanto, premettersi che l’ordinanza che decide l’opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione a norma del comma 4 dello stesso articolo, a meno di assoluto difetto di essa. Deve, pertanto, verificarsi se, attraverso la dedotta errata applicazione della legge, il ricorrente abbia in realtà censurato il percorso motivazionale seguito dal giudice nel rigettare l’opposizione.

Lo scrutinio è nel senso che effettivamente sussiste la dedotta violazione di legge, avendo il giudice interpretato la previsione normativa in modo del tutto incoerente con il testo di legge e con l’interpretazione offerta dal diritto vivente.

A tal fine, va infatti ricordato che, per l’ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, l’ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (sez. 4, n. 15694 del 17/1/2020, Cusenza, Rv. 279239). In quella sede, tenuto conto del tenore letterale della norma, il giudice dilegittimità si è effettivamente posto il problema di stabilire se per “ultima dichiarazione” debba intendersi l’ultima presentata o quella relativamente alla quale sia sorto l’obbligo di presentazione, pur se ancora materialmente non presentata e, rinviando alla giursprudenza sul punto, ha affermato il su esteso principio in quanto rispondente alla ratio della previsione normativa, quella cioè di ancorare il dato in maniera cronologicamente più prossima alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio e di garantire, dunque, la coincidenza fra le dichiarazioni in essa contenute e le condizioni reddituali del soggetto, rilevando che, se il reddito da indicare fosse quello risultante dall’ultima dichiarazione presentata, lo iato cronologico fra il momento di presentazione di quest’ultima e quello di deposito dell’istanza potrebbe determinare l’ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del beneficio, ma che – al momento del deposito dell’istanza e dell’autocertificazione, in conseguenza di variazioni reddituali in melius – non abbia più diritto al patrocinio.

Nè a soluzioni diverse può giungersi alla stregua del tenore letterale della norma che utilizza il termine “risultante”: da ciò non po.trebbe invero inferirsi che solo da una dichiarazione già presentata può “risultare” un reddito e che se è sorto l’obbligo di presentazione ma la dichiarazione non è stata ancora presentata, il dato reddituale non può considerarsi da essa “risultante”; si tratta, infatti, di argomento fallace, poichè la norma non richiede che al momento del deposito dell’istanza la dichiarazione dei redditi sia già stata presentata, onde è ermeneuticamente corretto attribuire all’espressione “reddito imponibile…, risultante dall’ultima dichiarazione” il significato di reddito che verrà indicato nella dichiarazione e che quindi “risulterà” dalla dichiarazione stessa, all’esito della sua presentazione. A tale verifica, dunque, si procederà attraverso l’attivazione dei controlli di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 98 (in motivazione, la sentenza richiamata, ma anche sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953; n. 7710 del /2010, Varcne, Rv. 246698).

4. Nel caso in esame, risulta dalla ordinanza oggetto della opposizione che l’istanza era stata presentata all’udienza del 18/6/2020, pertanto quando già era maturato l’obbligo di presentare la dichiarazione per il 2019. Dunque, effettivamente, i redditi da indicare erano quelli del 2019.

5. L’ordinanza deve essere conseguentemente annullata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Roma.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2022

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