Home > Avvocato gratuito, Gratuito patrocinio > GRATUITO PATROCINIO: DEFINIZIONE DI REDDITO IMPONIBILE

GRATUITO PATROCINIO: DEFINIZIONE DI REDDITO IMPONIBILE

L’ammissione al  gratuito patrocinio ha come presupposto il rispetto dei requisiti reddituali con cui si riserva il beneficio solamente ai non abbienti.

La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate di Roma precisa la definizione di reddito imponibileda utilizzare per determinare il rispetto dei limiti di legge (aggiornati a € 10.628,16) che consentono l’accesso al patrocinio a spese dello stato.

Vediamola assieme.

RISOLUZIONE N. 15/E

AGENZIA DELE ENTRATE

Roma, 21 gennaio 2008

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

OGGETTO: Gratuito patrocinio – definizione di reddito imponibile ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Reddito imponibile e gratuito patrocinio

Reddito imponibile e gratuito patrocinio

L’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede la possibilità per “chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22” (importo aggiornato a € 10.628,16) di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.

Compito dell’ufficio dell’amministrazione finanziaria territorialmente competente è quello di verificare l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dal cittadino interessato all’ammissione al gratuito patrocinio. Al riguardo, l’ufficio istante fa presente che, nello svolgere la predetta

attività di controllo delle autocertificazioni presentate in sede di gratuito patrocinio, diverse obiezioni sono state poste all’orientamento espresso dallo stesso ufficio circa l’interpretazione del concetto di reddito imponibile di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Atteso quanto sopra, codesto ufficio chiede chiarimenti circa la corretta interpretazione del concetto di reddito che definisce lo stato di non abbienza, e, più in particolare, chiede di sapere se tale reddito debba intendersi come reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, oppure come reddito imponibile ai fini dell’Irpef.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Ad avviso dell’ufficio istante, il legislatore, nel fissare la soglia di 9.296,22 euro (importo aggiornato a € 10.628,16) quale ammontare massimo di reddito per poter beneficiare del gratuito patrocinio, ha inteso definire lo stato di “non abbienza” dei cittadini ricorrendo ad un dato oggettivo la cui composizione prescinde dai criteri di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Per tale motivo, l’ufficio istante ritiene corretto far riferimento al reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili.

L’ufficio locale nel prospettare tale soluzione fa presente, tra l’altro, che anche la Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo 1992, n. 144, ha affermato che al fine di determinare lo stato di non abbienza occorre tener conto di tutti i redditi di chi aspira al beneficio del patrocinio gratuito.

In particolare, con la sentenza sopra citata, la Corte Costituzionale ha chiarito che “le condizioni di spettanza del beneficio devono essere coerenti con il presupposto della non abbienza e tali non sarebbero se l’accertamento di tale stato fosse ingiustificatamente limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri” e che “l’obiettivo della verifica è l’accertamento non già dei presupposti della pretesa fiscale dell’Amministrazione finanziaria, bensì di un dato di fatto rivelatore dello stato di abbienza dell’istante”.

RISPOSTA DELLA DIREZIONE

Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dalla parte III del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che, all’art. 76, comma 1, prevede, quale condizione per l’ammissione al patrocinio gratuito il possesso “di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22” (il decreto 29 dicembre 2005 del Ministero della Giustizia ha aggiornato tale importo in euro 9.723,84 e quello del 21 gennaio 2009  a € 10.628,16).

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante”(art. 76, comma 2).

Contestualmente, il limite di reddito di 9.723,84 euro viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92).

Sempre ai fini della determinazione del reddito imponibile per l’ammissione al gratuito patrocinio, l’art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002 quale condizione per l’ammissione al patrocinio gratuito il possesso “di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22” (il decreto 29 dicembre 2005 del Ministero della Giustizia ha aggiornato tale importo in euro 9.723,84 e quello del 21 gennaio 2009  a € 10.628,16).

La scrivente nel fornire tale parere, orientato ad un’interpretazione strettamente letterale della norma, fa presente tra l’altro che, l’art. 3 del Tuir, nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali, prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10”.

Per completezza, la scrivente fa presente, infine, che le affermazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 144 del 1992, circa la connessione tra il reddito dichiarato ai fini dell’Irpef e quello rilevante al fine della concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono intese a chiarire che nella definizione di reddito in senso economico rilevano anche i redditi derivanti da attività illecite.


Non perdere il manuale “Guida Breve al Gratuito Patrocinio” e scaricalo gratis adesso in formato E- book (PDF) cliccando QUI.

Poi, se vuoi saperne di più sul Patrocinio a spese dello Stato, scarica qui di seguito le altre Guide Brevi predisposte dallo staff di Avvocatogratis.com con l’Avvocato Alberto Vigani:

  1. Guida Breve alla Separazione ed al Divorzio con il gratuito patrocinio.

  2. Guida breve all’Affidamento Condiviso dei Figli con il gratuito patrocinio.

  3. Guida Breve al Licenziamento ed all’Impugnativa con il gratuito patrocinio.

  4. Guida Breve al Recupero dei Crediti di Lavoro con il gratuito patrocinio.

  5. Guida Breve all’Amministratore di Sostegno con il gratuito patrocinio

  6. Guida Breve alla Mediazione Civile con il gratuito patrocinio

  7. Guida Breve alla Riabilitazione Penale con il gratuito patrocinio

  8. Guida Breve alla Esdebitazione Fallimentare con il gratuito patrocinio

  9. Guida breve al risarcimento ex Legge Pinto con il gratuito patrocinio

Non aspettare per imparare come darti la migliore tutela: saperne di più vuol dire NON SBAGLIARE! Scarica adesso le guide brevi, sono gratis.

Buona lettura!

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • RSS
  1. Rino
    11 marzo 2011 a 16:53 | #1

    Salve,
    ho in corso dei procedimenti penali c/o l’Ufficio del Giudice di Pace per delle controversie con la mia ex vicina di casa, ci sono 4 cause (1 sono imputato e 3 parte offesa)ho fatto richiesta del gratuito patrocinio per ogni procedimento e sono stati accettati,ma nel presentare la domanda mi sono basato solo sul concetto di “reddito imponibile ai fini IRPEF”, poi vedendo invece che vengono conteggiati anche “tutti” gli altri redditi non rientro più,anche se per poco, nelle condizioni di potere avere il gratuito patrocinio.
    Come devo comportarmi?devo fare una richiesta di annullamento e/o revoca del gratuito patrocinio?
    Ho cambiato residenza nel giugno del 2010, ora risulto solo nello stato di famiglia,in questo caso non supero la soglia di €10.628,16 come reddito,quindi posso chiedere il gratuito patrocinio in futuro per i procedimenti già in corso?
    Grazie
    Cordiali Saluti
    Rino

  2. 13 marzo 2011 a 20:14 | #2

    Gentile Rino, sicuramente in futuro potrà ripresentare in ogni momento la domanda per ogni procedimento e la stessa produrrà i suoi effetti a partire dall’ammissione al beneficio.
    Per il passato Le consiglierei di verificare con il suo avvocato cosa ha efefttivamente dichiarato e così provvederei ad accertare se lei ha reso una dichiarazione falsa o se vi è un errore scusabile. Ad ogni modo, fatta la verifica ed accertata l’eventuale falsità, rinuncerei al patrocinio a spese dello stato e mo consulterei con un penalista per palesare il fatto nel migliore alle autorità competenti.
    Cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

  3. germana
    24 marzo 2011 a 11:11 | #3

    Gentile avvocato, ho da poco chiuso la mia causa di divorzio ed il mio avvocato mi ha chiesto di rispresentare il cud e l’isee di quest’anno per la richiesta di gratuito patrocinio; io vivo con mia madre pensionata i miei 2 figli e mio fratello che percepisce una pensione di invalidita di 250 euro.
    L’avvocato mi ha detto che il nostro reddito non deve superare i 9 mila euro per aver diritto al patrocinio, ma non mi ha saputo dire se del cud o dell’ isee, in pratica il nostro isee e di 6240 euro….mi puo aiutare lei a capire?
    Grazie in anticipo.
    Germana

  4. 24 marzo 2011 a 12:44 | #4

    Gentile Germana salve,
    la norma istitutiva del gratuito patrocinio e la costante giurisprudenza italiana affermano che vanno cumulati i redditi di tutti i conviventi. Pertanto, sarà necessario tenere anche conto delle somme percepite da tutti i familiari conviventi.
    Infatti l’art. 76 statuisce che:
    (L) Condizioni per l’ammissione.
    1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22 (importo ora aumentato a € 10.628,16).
    2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
    3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
    4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

    Pertanto, quando l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 10.628,16 euro e non 9.000 (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni ).
    Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità (gratuitamente) ma con carattere continuativo da familiari non conviventi e da terzi.
    Se il beneficiario vive con la famiglia, come nel suo caso, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio).
    Per documentare il reddito complessivo riterrei necessario fare riferimento alle ultime dichiarazioni dei redditi presentate od al CUD di ciascun percipiente.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
    Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
    Cordialità.

    Avv. Alberto Vigani

  5. Gian Primo
    9 dicembre 2011 a 17:33 | #5

    Salve , vorrei dei chiarimenti se possibile.Ho ricevuto una citazione come teste e persona offesa, mi vien detto che posso costituirmi come parte civile, lo vorrei fare visto che sono parte offesa ma non ho possibilità economiche. Ho letto che c’è il patrocinio, al momento della dichiarazione del cud convivevo, ora no e sono disoccupato, per il patrocinio devo consegnare anche la dichiarazione della mia ex convivente o basta il mio.

    Cordiali saluti e grazie in anticipo di una vostra risposta e chiarimento

  6. 10 dicembre 2011 a 15:35 | #6

    Gentile Gian,

    il riferimento deve essere quello dell’ultima dichiarazione (CUD, Unico, 730 etc.) ovvero del reddito imponibile effetivamente percepito nell’ultimo periodo fiscale.

    Se Lei deve chiedere oggi l’ammissione al aptrocinio deve rammostrare la sua ultima dichiarazione o quella del familiare (e non) convivente dell’ultimo periodo fiscale.

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
    Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
    Cordialità.

    Avv. Alberto Vigani

    Segui Avvocatogratis anche su TWITTER cliccando QUI

  7. giovanna
    28 dicembre 2011 a 14:00 | #7

    Egregio avvocato, salve.
    Non avendo alcun reddito da lavoro e usufruendo quindi del gratuito patrocinio per la mia pratica di separazione e appurando che il reddito non deve superare la soglia dei 10.628,16, mi chiedevo se per reddito si intende anche il valore degli immobili di proprietà? E, essendo lunghi i tempi in cui lo Stato riconosce il compenso all’avvocato che segue la pratica, se quest’ultimo può richiedere il suo onorario a me dal momento in cui io percepirei l’assegno di mantenimento. Quale esso sia l’importo che percepirò.
    Grazie per la risposta.
    Distinti Saluti.
    Giovanna

  8. 28 dicembre 2011 a 17:52 | #8

    Gentile Giovanna, salve.
    Il reddito da computarsi deve tener conto anche dei suoi immobili, o meglio dell’effetto della sommatoria della rendita catastale nell’imponibile complessivo. Il tutto non deve superare il tetto massimo di € 10.628,16 nel processo civile, mentre vi è la maggiorazione di e 1.032 per ogni familiare a carico nel processo penale.
    Nelle more del giudizio, l’avvocato non può chiedere alcun compenso al cliente assistito con il gratuito patrocinio pena sanzioni disciplinari.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
    Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
    Cordialità.

    Avv. Alberto Vigani

    Segui Avvocatogratis anche su TWITTER cliccando QUI

  9. giovanna
    29 dicembre 2011 a 23:26 | #9

    Gentile Avvocato, le Sue informazioni sono state molto utili e La ringrazio per la celerità della risposta. Facendo parte però di una minoranza non indifferente, non avendo un profilo facebook, e non essendo interessata ad averlo, mi è impossibile assecondare la Sua richiesta. Augurando a tutti un Buon Anno, La saluto cordialmente. Giovanna.

  10. 30 dicembre 2011 a 13:56 | #10

    Grazie mille.
    Staff.

  11. giovanna
    25 gennaio 2012 a 14:08 | #11

    Salve, ho bisogno di sapere se è vero che, il nuovo avvocato a cui mi sono rivolta per seguire la mia pratica di separazione, non può procedere con la presentazione di un altro atto o anche stilare una diffida nei confronti di mio marito se non pago il precedente avvocato a cui, dopo avermi fatto firmare un accordo consensuale da lei stilato palesemente favorevole a mio marito, ho dovuto revocare il mandato. Inoltre nega che eravamo tutti e tre d’accordo che a pagarla fosse stato mio marito in quanto unico a percepire reddito e nega tutti gli acconti ricevuti, di cui sono a conoscenza, poichè non ha mai rilasciato ricevuta che li possa dimostrare. Che dire, siamo circondati da professionisti non professionisti. Come posso uscire da questa matassa imbrogliata senza rimetterci dei soldi che oltretutto non ho? Vi ringrazio anticipatamente per la Vs. cordiale risposta. Giovanna

  1. 28 febbraio 2010 a 22:59 | #1
  2. 3 aprile 2010 a 21:11 | #2
*

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes