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GRATUITO PATROCINIO: DEFINIZIONE DI REDDITO IMPONIBILE

L’ammissione al  gratuito patrocinio ha come presupposto il rispetto dei requisiti reddituali con cui si riserva il beneficio solamente ai non abbienti.

La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate di Roma precisa la definizione di reddito imponibileda utilizzare per determinare il rispetto dei limiti di legge (aggiornati a € 10.628,16) che consentono l’accesso al patrocinio a spese dello stato.

Vediamola assieme.

RISOLUZIONE N. 15/E

AGENZIA DELE ENTRATE

Roma, 21 gennaio 2008

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

OGGETTO: Gratuito patrocinio – definizione di reddito imponibile ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Reddito imponibile e gratuito patrocinio

Reddito imponibile e gratuito patrocinio

L’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede la possibilità per “chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22” (importo aggiornato a € 10.628,16) di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.

Compito dell’ufficio dell’amministrazione finanziaria territorialmente competente è quello di verificare l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dal cittadino interessato all’ammissione al gratuito patrocinio. Al riguardo, l’ufficio istante fa presente che, nello svolgere la predetta

attività di controllo delle autocertificazioni presentate in sede di gratuito patrocinio, diverse obiezioni sono state poste all’orientamento espresso dallo stesso ufficio circa l’interpretazione del concetto di reddito imponibile di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Atteso quanto sopra, codesto ufficio chiede chiarimenti circa la corretta interpretazione del concetto di reddito che definisce lo stato di non abbienza, e, più in particolare, chiede di sapere se tale reddito debba intendersi come reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, oppure come reddito imponibile ai fini dell’Irpef.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Ad avviso dell’ufficio istante, il legislatore, nel fissare la soglia di 9.296,22 euro (importo aggiornato a € 10.628,16) quale ammontare massimo di reddito per poter beneficiare del gratuito patrocinio, ha inteso definire lo stato di “non abbienza” dei cittadini ricorrendo ad un dato oggettivo la cui composizione prescinde dai criteri di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Per tale motivo, l’ufficio istante ritiene corretto far riferimento al reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili.

L’ufficio locale nel prospettare tale soluzione fa presente, tra l’altro, che anche la Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo 1992, n. 144, ha affermato che al fine di determinare lo stato di non abbienza occorre tener conto di tutti i redditi di chi aspira al beneficio del patrocinio gratuito.

In particolare, con la sentenza sopra citata, la Corte Costituzionale ha chiarito che “le condizioni di spettanza del beneficio devono essere coerenti con il presupposto della non abbienza e tali non sarebbero se l’accertamento di tale stato fosse ingiustificatamente limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri” e che “l’obiettivo della verifica è l’accertamento non già dei presupposti della pretesa fiscale dell’Amministrazione finanziaria, bensì di un dato di fatto rivelatore dello stato di abbienza dell’istante”.

RISPOSTA DELLA DIREZIONE

Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dalla parte III del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che, all’art. 76, comma 1, prevede, quale condizione per l’ammissione al patrocinio gratuito il possesso “di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22” (il decreto 29 dicembre 2005 del Ministero della Giustizia ha aggiornato tale importo in euro 9.723,84 e quello del 21 gennaio 2009  a € 10.628,16).

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante”(art. 76, comma 2).

Contestualmente, il limite di reddito di 9.723,84 euro viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92).

Sempre ai fini della determinazione del reddito imponibile per l’ammissione al gratuito patrocinio, l’art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002 quale condizione per l’ammissione al patrocinio gratuito il possesso “di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22” (il decreto 29 dicembre 2005 del Ministero della Giustizia ha aggiornato tale importo in euro 9.723,84 e quello del 21 gennaio 2009  a € 10.628,16).

La scrivente nel fornire tale parere, orientato ad un’interpretazione strettamente letterale della norma, fa presente tra l’altro che, l’art. 3 del Tuir, nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali, prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10”.

Per completezza, la scrivente fa presente, infine, che le affermazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 144 del 1992, circa la connessione tra il reddito dichiarato ai fini dell’Irpef e quello rilevante al fine della concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono intese a chiarire che nella definizione di reddito in senso economico rilevano anche i redditi derivanti da attività illecite.


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