LO STATO GUADAGNA SUL COMPENSO DELL’AVVOCATO IN GRATUITO PATROCINIO

LO STATO GUADAGNA SUL COMPENSO DELL’AVVOCATO IN GRATUITO PATROCINIO

Può lo Stato lucrare sul gratuito patrocinio?

Può lo Stato lucrare sul gratuito patrocinio? SI.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Esclude che il giudice debba quantificare le spese dovute allo Stato dalla parte soccombente nella misura, dimidiata, che lo Stato stesso è tenuto a versare al difensore della parte non abbiente vittoriosa e

1) dichiara inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 133, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)», trasfuso nell’art. 133, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevata, in riferimento all’art. 23 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 111, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Nella giurisprudenza civile di legittimità si era già radicata l’interpretazione volta a escludere la necessaria coincidenza tra i due importi che vengono in rilievo ( ex plurimis Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 16 novembre 2023, n. 31928, e sezione lavoro, sentenze 20 dicembre 2019, n. 34190, e n. 8387 del 2019; sezione prima civile, ordinanza 2 gennaio 2024, n. 64; sezione seconda civile, ordinanza 5 maggio 2023, n. 11804; sezione sesta civile, sottosezione seconda, ordinanza 14 novembre 2019, n. 29688, e sottosezione lavoro, n. 11590 del 2019 nonchè Cass. n.ri 19/2020 e 136/2020).

Come scritto nell’ultima versione del paper, con riserva di implementarlo, le critiche alla sentenza Cass. 19/2020 che anche qui riassume tutte le argomentazioni a favore di questa posizione, non paiono ancora da condividere.

L’obbligo del pagamento di una somma superiore a quella dovuta dallo Stato al difensore della parte non abbiente è, per la differenza tra i due importi, un «prelievo coattivo», traducendosi in una obbligazione di natura tributaria.

Della fattispecie tributaria sussisterebbero, infatti, tutti gli elementi caratteristici definiti dalla giurisprudenza, dal momento che, per la detta differenza:

a) la condanna al pagamento delle spese processuali determinerebbe «senz’altro una definitiva e significativa decurtazione patrimoniale a carico» della parte soccombente;

b) tale decurtazione non riguarderebbe un rapporto sinallagmatico;

c) le risorse così ottenute si giustificherebbero «con l’obiettivo di finanziare in generale l’istituzione del patrocinio per i non abbienti».

Dalla suddetta natura discenderebbe, inoltre, che la detta disposizione si risolverebbe nell’attribuzione all’autorità giudiziaria di «una funzione impositiva», così minando la terzietà del giudice, giacché darebbe luogo a una «inevitabile confusione tra l’espletamento della funzione giurisdizionale […] e l’espletamento di un potere [quello impositivo] prettamente riferibile allo Stato Amministrazione».

Vedi pure

CASSAZIONE: CONFERMATA MAGGIOR REFUSIONE X LO STATO

e

LO STATO PUO’ LUCRARE SUL COMPENSO DELL’AVVOCATO CHE ASSISTE CON IL GRATUITO PATROCINIO?

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

***

Art. 133 DPR 115-2002 (Pagamento in favore dello Stato)  

1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Art. 130 DPR 115-2002 (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)  

1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA N. 64 DEL 19 APRILE 2024 (PDF)

Il paper lo trovi qui sotto o lo scarichi cliccando QUI.

Si può lucrare sul compenso dell'avvocato_ Un caso nel gratuito patrocinio?

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