RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO RIGETTO DELL’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

COME IMPUGNARE IN CASSAZIONE IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELL’APPELLO CONTRO IL RIGETTO DELL’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO PATROCINIO

Chiedi il gratuito patrocinio.

Chiedi il gratuito patrocinio.

L’accesso alla difesa per i non abbienti è garantito in presenza delle condizioni soggettive ed oggettive.

Fra le condizioni soggettive la più sensibile per i cittadini è data dalla necessità di non superare il tetto reddituale determinato per legge (adeguato ogni due anni con riferimento alla variazione dell’indice ISTAT). Purtroppo, non sempre si riesce ad ottenere dagli organi competenti alla verifica della sussistenza dei requisiti reddituali una pronuncia conforme a quelli che si ritengono i diritti riconosciuti dall’ordinamento.

Da ciò consegue il rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pur in costanza dei parametri reddituali richiesti dall’art. 76 del DPR 115/2202 perché magari l’organo preposto a decidere l’ammissione, o meglio il suo rigetto,  confonde la presenza di un mero e limitato dato patrimoniale (la proprietà di una casa, pure vetusta) con la sussistenza di indici presuntivi che fanno intendere la presenza di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato e quindi la carenza dei requisiti per la fruizione dell’assistenza legale a carico dello Stato.

Per questa ragione ci si trova a dover fronteggiare un’ingiusta esclusione dal beneficio di Stato e così impugnare il provvedimento, prima avanti il Giudice dell’appello e poi avanti persino il Giudice di legittimità, la Cassazione: infatti, si può ravvedere un errore in diritto in quanto  la legge non prevede alcun obbligo di indicare nell’istanza ex articolo 76 del Dpr 115/02 la proprietà della casa di abitazione né tanto meno prevede che la titolarità della stessa sia condizione ostativa per l’ammissione al beneficio, la cui concessione – occorre qui ribadirlo – resta legata a parametri reddituali e non patrimoniali.

Per consentire a tutti coloro che hanno subito anche in appello un ingiusto rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di trovare una traccia di ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte di Appello, grazie alla collaborazione dell’Avvocato Andrea Angeletti di Venezia, mettiamo a disposizione un esempio di impugnazione dell’appello avanti la Corte di legittimità.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.



CORTE DI CASSAZIONE

Nel ricorso ex art. 360 c.p.c. avverso ordinanza n. 0000/14 emessa dal Tribunale di Milano Seconda Sezione 10.1.14 e comunicato al difensore in data 20.01.2014, avverso il ricorso ex art. 702 bis cpc in opposizione (ex art. 99 DPR 115/2002) , presentato da:

CAIO TIZIO nato a San Luca di Loria il 9 agosto 1970 CF __________________________ residente in Castiglione di Loria via Venezia n. 9/C

-Avv. Liberio Chiovenda –

*****

L’Avv. Liberio Chiovenda, (PEC L.Chiovenda@pec.avvocati.Milano.it) proc. e dom. di CAIO TIZIO, giusta mandato a margine e procura speciale in calce al presente atto, propone il seguente

RICORSO EX ART. 360 C.P.C.

Sommario:

Fatto

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Diritto:

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Motivi:

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  1. Violazione ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 77 del DPR 115/02: nella parte in cui si duole della mancata indicazione nell’istanza della proprietà immobiliare; nella parte in cui ritiene la proprietà immobiliare componente del reddito “soglia” ex art. 76 DPR 115/2002.

Pag. 5

  1. Violazione ai sensi dell’art. 360 n. 3) nella parte in cui ritiene di porre a carico del ricorrente le spese di lite del convenuto Agenzia delle Entrate costituitosi (non chiedendo il rigetto del ricorso) la cui unica domanda (dichiarazione di carenza di legittimazione passiva) è stata rigettata.

Pag. 8

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FATTO

Il signor CAIO TIZIO era imputato in un procedimento penale avanti il Tribunale di Milano.

Nell’ambito di tale giudizio, in data 20 febbraio 2013 il difensore per conto dell’imputato depositava istanza di ammissione al patrocinio a spese.

Nella propria istanza l’imputato, come imposto dagli artt. 76 e 92 DPR 115/2002, indicava precisamente il proprio “reddito imponibile percepito nell’anno 2013” e pari ad € 6600,00 per retribuzioni di attività di lavoro stagionale oltre ad € 165,008 per indennità di disoccupazione oltre ad € 1600,00 di TFR relativo ad un precedente rapporto lavorativo conclusosi nel 2012.

Quindi i redditi complessivamente indicati erano pari ad €9.858, inferiori agli € 10.766,33 ai limiti di cui all’art. 76 DPR 115/2002 utili all’ammissione al beneficio.

L’istanza-autocertificazione dei redditi fu corredata documentalmente dal MOD. ISEE del 2012 non disponendo l’imputato (era febbraio) del CUD relativo ai redditi 2012 del quale comunque riservava espressamente produzione.

Con proprio provvedimento 27.2.13 (in calce al DOC. 1) il GUP, considerando inammissibile la richiesta, rigettava l’istanza “ritenuto che il ricorrente risulta titolare …pro quota di un patrimonio immobiliare il cui valore, anche non unito ai residui redditi, supera i limiti di cui all’art. 76 DPR 115/2002”.

In effetti è vero, il ricorrente è proprietario pro quota dell’abitazione nella quale vive, oggetto della procedura esecutiva 172/2011 – promossa dal Procedura Fallimentare della società della quale era legale rappresentante il ricorrente – pendente avanti il Tribunale di Milano con nuove aste fissate (per quanto noto al ricorrente) ora al 20 gennaio 2014 (DOC. 3).

Ritenendo il valore dell’immobile (all’asta) non dovesse venire valutato al fine dell’esclusione dal beneficio del gratuito patrocinio, il ricorrente impugnava avanti al Presidente del Tribunale di Milano (ex art. 99 comma 1 DPR 115/2002) l’ordinanza di rigetto del GUP, convenendo nel giudizio l’Agenzia delle Entrate, ufficio finanziario parte del procedimento.

Nel giudizio “d’appello” l’Avvocatura distrettuale dello Stato si costituiva per l’Agenzia delle Entrate con una comparsa di 6 righe (conclusioni comprese) non opponendosi all’accoglimento del ricorso, ma eccependo unicamente il proprio difetto di legittimazione passiva.

In esito al giudizio il Tribunale: 1) respingeva l’eccezione di carenza di legittimazione proposta dall’Agenzia delle Entrate; 2) rigettava il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di gratuito patrocinio, ritenendo l’immobile integrasse il reddito di cui all’art. 96 DPR 115/2002.

Quanto alle spese legali, facendo cattiva applicazione del principio di soccombenza, le poneva interamente a carico del ricorrente, quantificando in € 2767,00 il compenso dovuto all’Avvocatura (che non si era nemmeno opposta all’accoglimento del ricorso, ma aveva chiesto declaratoria di carenza di legittimazione passiva eccezione respinta dal Giudice).

DIRITTO

Avverso la citata ordinanza del Tribunale di Milano, propone ricorso per Cassazione CAIO TIZIO, contestando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché una omessa e comunque insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, quali:

  1. Violazione e mancata applicazione degli artt. 76 e 96 DPR 115/2002;

  2. violazione e mancata applicazione dell’art. 702 ter sesto comma cpc: mancata compensazione delle spese legali a fronte del rigetto dell’unica conclusione assunta dalla parte convenuta Agenzia delle Entrate;

In particolare, con riferimento alle circostanze indicate, i capi della ordinanza investiti da gravame sono i seguenti:

  1. il Tribunale sostiene, a pagina 3 che “attualmente per accedere al patrocinio a spese dello Stato è necessario avere un reddito annuo familiare inferiore ad €10.766,33 (art. 76-77 DPR 115/2002, ultimo aggiornamento G.U. 250 del 25 ottobre 2012) e a tal fine, si sommano tutti i redditi componenti il nucleo familiare del richiedente considerando anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. Nel caso di specie il ricorrente, che dichiarava nell’istanza di avere un reddito pari ad €9.858,00, non ha contestato la effettiva titolarità di un bene immobile che non risultava in alcun modo indicato nell’istanza di ammissione, fornendo in questa sede altresì le relative indicazioni catastali.. in tema di redditi fondiari, il presupposto della loro tassazione, alla stregua dell’art. 26 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (art. 23 della vecchia formulazione, ed , in precedenza, art. 32 del DPR 29 settembre 1973 n. 597), è la proprietà (o la titolarità di altro diritto reale) dei beni immobili, irrilevanti rimanendo, ai fini impositivi (nella specie IRPEG ) la materiale disponibilità o l’effettivo godimento degli stessi (cfr. Cass. Civ. n. 8821/2014).

  2. in ordine alle spese di lite inoltre l’ordinanza alla medesima pag. 3 dice “quanto alle spese di lite da liquidarsi ex art- 702ter sesto comma (sarebbe in realtà il settimo) cpc giusta soccombenza le spese vanno poste a carico del ricorrente e vengono liquidate, in assenza di nota spese, secondo il d.m. n. 55/2014 (cfr. cass. Sez. Unite 17406/12 in complessivi euro 2767,00 per compenso professionale 8tenuto conto del valore indeterminabile, delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e della diminuzione del 50% stante la limitata attività difensiva svolta) oltre rimborso forfettario ex art. 2 d.m. Cit., iva e cpa come per legge.

Ritiene questa difesa che la ordinanza impugnata sia errata per i seguenti

MOTIVI

  1. Violazione ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 77 del DPR 115/02: nella parte in cui si duole della mancata indicazione nell’istanza della proprietà immobiliare; nella parte in cui ritiene la proprietà immobiliare componente del reddito “soglia” ex art. 76 DPR 115/2002.

Il Tribunale, confermando il provvedimento di prime cure impugnato, ha escluso il ricorrente dal Beneficio, a causa della proprietà della casa d’abitazione-residenza dello stesso sita in Castiglione di Loria via Venezia 9/C (peraltro oggetto d’esecuzione come da pubblicità avvisi d’asta tratti dal sito del Tribunale di Milano allegati – DOC. 4 fascicolo di primo grado e del presente ricorso).

Purtroppo il Tribunale sembra non aver colto la doglianza della difesa: non si sosteneva infatti fosse l’esecuzione forzata pendente sull’immobile a renderlo ininfluente rispetto alla ammissione al beneficio, ma il fatto che nel sistema del Gratuito Patrocinio la proprietà della casa d’abitazione venga in considerazione solo per il riflesso del valore catastale delle stesse da porsi in deduzione rispetto al reddito imponibile per ottenerne il reddito netto.

Poichè come noto l’art. 76 comma 1 del DPR 115/2002 fa riferimento al reddito netto e tal è quello derivante dal reddito complessivo decurtato dalle deduzioni di cui all’art. 10 DPR 22.12.1986 n. 917 che, al comma 3bis, per la determinazione del reddito complessivo prevede deduzione di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’immobile adibito ad abitazione principale.

Tale ricostruzione appare esemplarmente riepilogata dalla Corte App. Milano 407/11 del 22.10.12 che si produce (DOC. 5) richiamata peraltro da Corte App. Trento 30.1.13 anch’essa qui allegata (DOC. 6)

In sintesi il reddito netto è pari all’imponibile (dichiarato nel caso di specie dall’istante in € 9858,00= come da CUD) dal quale dedurre la rendita catastale dell’immobile di residenza che quindi non può incrementare il reddito, ma semmai ridurlo.

Coerentemente con il meccanismo “fiscale” sopra ricostruito, l’articolo 76 del Dpr 115/02 non prevede affatto l’obbligo di indicare la titolarità della casa di abitazione.

Non rileverebbe nemmeno, ma in concreto, per avere contezza delle cifre: nel caso di specie la rendita catastale è pari (cfr. avviso d’asta DOC. 4 fascicolo primo grado) ad € 289,22 + 40,90 importi che andrebbero dedotti dal reddito del richiedente beneficio risultante così ancora inferiore rispetto al limite previsto.

Tale lettura risulta confermata anche da un precedente pronuncia della Corte: la sentenza 42651/05 della quarta sezione penale.

Essa conferma che a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la legge non prevede inoltre alcun obbligo di indicare nell’istanza ex articolo 76 del Dpr 115/02 la proprietà della casa di abitazione né tantomeno prevede che la titolarità della stessa sia condizione ostativa per l’ammissione al beneficio, la cui concessione – occorre qui ribadirlo – resta legata a parametri reddituali e non patrimoniali.

Occorre aggiungere, poi, che logicamente il parametro reddituale è legato alle condizioni attuali e non pregresse del richiedente.

Risulta assolutamente significativo che la norma che precedente l’introduzione dell’art. 76 DPR 115/02 (la legge 217 del 1990 all’articolo 5, comma 4) prevedeva invece che nell’istanza fossero citati “i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l’interessato sia titolare di un diritto reale” mentre attualmente tale indicazione non è più prevista dalla legge, va poi aggiunto che il concetto di non abbienza non coincide con quello di indigenza.

*****

  1. Violazione ai sensi dell’art. 360 n. 3) nella parte in cui ritiene di porre a carico del ricorrente le spese di lite del convenuto Agenzia delle Entrate costituitosi (non chiedendo il rigetto del ricorso) la cui unica domanda (dichiarazione di carenza di legittimazione passiva) è stata rigettata.

Come accennato in premessa, nel giudizio avanti il Tribunale di Milano per l’“impugnazione” del provvedimento di rigetto, si è convenuto l’ufficio finanziario interessato: l’Agenzia delle Entrate.

L’Avvocatura distrettuale si è costituita con una comparsa (intestazioni escluse) di sei righe di testo, chiedendo unicamente venisse accertata la propria carenza di legittimazione passiva.

Pare opportuno sottolineare come la difesa di Agenzia delle Entrate non abbia nemmeno richiesto il rigetto del ricorso!

Il Tribunale ha rigettato l’unica eccezione proposta dall’Agenzia delle Entrate, ritenendola passivamente legittimata e quindi esatto convenuto-contraddittore.

Malgrado ciò il Tribunale ha posto le spese di lite dell’Agenzia delle Entrate a carico del richiedente gratuito patrocinio.

Al danno la beffa: l’istante (con reddito come detto di 9858 euro) si è visto così gravato di questo ulteriore importo.

La decisione impugnazione non pare sul punto rispondente a diritto: esatta applicazione del principio di soccombenza avrebbe dovuto condurre a compensare le spese delle parti, poiché se è vero che la domanda del ricorrente è stata rigettata, parimenti è stata rigettata l’unica domanda “accertamento di carenza di legittimazione passiva” svolta dalla parte convenuta.

***

P.Q.M.

CAIO TIZIO, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

alla Suprema Corte di Cassazione chiedendo l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:

  • accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che la ORDINANZA 0000/13 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Seconda, depositata in Cancelleria il 18.10.2013 e comunicata il 20 ottobre 2014 è viziata per i motivi in atto indicati;

  • cassare la ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Milano, che riesaminerà la controversia attenendosi ai principi che verranno affermati.

  • con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio di cassazione, nonché dei precedenti giudizi.

*****

Si chiede altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 135 disp. att. c.p.c., l’invio in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, dell’avviso dell’udienza di discussione e del dispositivo della sentenza dell’intestata Corte all’Avv. Liberio Chiovenda alla via Venezia n. 52, Castiglione di Loria (MI).

*****

Si offrono in comunicazione:

  1. copia autentica della ordinanza n. 0000/13 emessa dal Tribunale di Milano depositata in Cancelleria il 18.10.2013;

  2. richiesta di trasmissione alla Corte di Cassazione del fascicolo d’ufficio;

  3. originale del ricorso notificato con procura in calce;

  4. nuovo avvisto d’asta della casa del ricorrente (proc. es. 172/2014 Trib. MI)

  5. ordinanza Corta App. Milano 22.10.12;

  6. ordinanza Corte App. Trento 30.1.13;

  7. fascicolo di primo grado, contenente:

ATTI:

  • istanza di ammissione a gratuito patrocinio

  • provvedimento GUP di rigetto

  • ricorso per impugnazione del provvedimento mancata ammissione ex art. 99 DPR 115/2002;

  • comparsa costituzione Agenzia Entrate (Avvocatura distrettuale Milano)

DOCUMENTI:

  1. CUD 2012

  2. Mod. ISEE 2012;

  3. CUD 2013;

  4. copia avviso d’asta relativo alla residenza del signor CAIO (esponente la rendita catastale)

Trattandosi di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il presente atto viene presentato con prenotazione a debito ai sensi della disciplina di cui agli artt. 76 e ss. DPR 115/2002

Si indicano il numero di fax ed indirizzo di posta elettronica presso i quali si dichiara di voler ricevere gli avvisi di rito:

FAX: 02.28384777

E-MAIL PEC: a.Chiovenda@pec.avvocati.Milano.it

Castiglione di Loria, 7.11.14 -Avv. Liberio Chiovenda –

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto CAIO TIZIO nato a San Luca di Loria il 9 agosto 1970 e residente in Castiglione di Loria, via Venezia 9/C C.F.: ______________, con la presente nomino mio proc. e dom., al fine di proporre ricorso ex art. 360 c.p.c. per Cassazione avverso la ordinanza n. 0000/12 emessa dal Tribunale di Milano, depositata in Cancelleria il 18.10.2012 e comunicato il 20.10.2012, l’Avv. Liberio Chiovenda (C.F. _______________), iscritto all’albo dei cassazionisti, con studio in Via Venezia n. 52 a Castiglione (VE), conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge ed in particolare, con indicazione comunque non esaustiva: rappresentare e conciliare ex art. 185 c.p.c., transigere la controversia, incassare e quietanzare rinunciare agli atti del giudizio, rinunciare alla domanda, accettare rinunce agli atti del giudizio da altri proposte, accettare rinunce alla domanda da altri proposte; nominare sostituti, nominare domiciliatari, chiamare in causa terzi. Si elegge domicilio presso lo studio dell’Avv. Lavinio Carnelutti sito in Via Arenula, 36 – 00193, Roma (RM) .

San Luca di Loria, 7.11.13

E’ autentica

– Avv. Liberio Chiovenda –

                1. RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avvocato Liberio Chiovenda, in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano rilasciata il 1………………………………, previa iscrizione al numero ____________ del mio registro cronologico, ho notificato per conto di CAIO TIZIO _____________________________, copia autentica del suesteso ricorso per cassazione datato 10 novembre 2014 avverso provvedimento reso dal Tribunale di Milano nel giudizio avente RG n. 0000/13 a AGENZIA DELEL ENTRATE (cf 00000000000000) nel domicilio eletto presso L’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO (cf __________________) domiciliataria per legge, in Milano CAP 20123, P.zza San Marco 63, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r. n. ……………………………….. spedita dall’Ufficio Postale di San Luca di Loria- Poste …………………………… in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Liberio Chiovenda

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