GRATUITO PATROCINIO: SÌ AL DOPPIO DIFENSORE PER VITTIME DEL TERRORISMO

 

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

Secondo la Cassazione,  14/11/2022, n. 33481, l’art. 91 del DPR 115/2002 che dispone l’esclusione del gratuito patrocinio per chi nomini un secondo difensore non trova applicazione per la vittima di terrorismo che nomini il doppio difensore.

Infatti, la L. n. 206 del 2004, che detta nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, prevede diversi benefici di rilievo direttamente o indirettamente economico a sostegno delle vittime dei terrorismo.

All’art. 10, prevede altresì che le vittime o i superstiti di questi eventi nefasti possano fruire, per agire in giudizio nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili del patrocinio a totale carico dello Stato.

E’ un beneficio che quindi viene riconosciuto a supporto di queste categorie di soggetti che hanno subito un particolare vulnus, e a prescindere da ogni valutazione preventiva del requisito reddituale.

Ne consegue che non si può applicare ad essi la norma, già in applicazione estensiva, contenuta nell’art. 91 del T.U. sulle spese di giustizia, qualora fruiscano del patrocinio in un processo civile perchè in riferimento a questa categoria individuata di soggetti non è presente la ratio di assicurare a tutti, anche a chi non se lo possa permettere, la tutela minima garantita in giudizio, nè può ritenersi che con la nomina del secondo difensore cessi la fiducia nei confronti del primo.

La ratio è invece quella di assicurare a chi sia rimasta vittima, diretta o indiretta, di un episodio di terrorismo, la possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, potendo contare sui patrocinio a spese dello Stato.

La scelta di avvalersi di due difensori, attraverso una nomina congiunta, come nella specie, non può avere l’effetto di rendere inefficace l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rendendo inammissibile la domanda di liquidazione dei compensi, proprio perchè non è necessario in questo caso un provvedimento di ammissione al patrocinio, che presuppone una preventiva valutazione fondata sul requisito reddituale, in questo caso inesistente.

Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza Cassazione  14/11/2022, n. 33481.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Inerenti e distinti

per caso non correlato

al terrorismo

Cass. 5007/1981

 

Cass. 5168/1979

Cass. 4585/1977

Cass. 1734/1979

Cass. 5379/1977; si veda anche Cass. 1348/1980

Cass. 6094/1979

Cass. 22965/2011

Tribunale Trapani, 9 giugno 2005

Difformi non presenti

***

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 80.
  • D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 82.
  • D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 83.
  • D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 91.
  • D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 130.

Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

***

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 14/07/2022) 14/11/2022, n. 33481


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3252/2020 R.G. proposto da avv. A.A., avv. B.B., C.C., tutti difesi dall’avv. A.A. e domiciliati in Roma Corso Vittorio Emanuele II n. 236, presso l’avv. Stefano Guadagno;

– ricorrenti-

contro

Ministero della Giustizia;

– intimato –

avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del TRIBUNALE DI IMPERIA, depositata il 15.11.2019 nella causa avente r.g.44/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal Cons.Lina Rubino.
Svolgimento del processo

1.I’avv. A.A. e l’avv. B.B., nonchè il sig. C.C. propongono ricorso, articolato in tre motivi, nei confronti del Ministero della Giustizia, per la cassazione della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Imperia in data 15.11.2019, con la quale veniva rigettata la loro opposizione ai provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione dei compensi professionali depositata per aver assistito in una causa civile il C.C., al fine di ottenere le provvidenze previste per le vittime di terrorismo.

2. Il Ministero della Giustizia, regolarmente intimato, non ha Svolto attività difensiva in questa sede.

3. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Questa la vicenda:

– gli avvocati A.A. e B.B. svolgevano la difesa del signor C.C. in un procedimento civile dinanzi al Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, per fargli ottenere il riconoscimento dei benefici a favore delle vittime del terrorismo previsti dalla L. n. 206 del 2004;

– il tribunale dichiarava l’inammissibilità del ricorso;

– i difensori depositavano istanza congiunta di liquidazione dei compensi professionali, in quanto il C.C. beneficiava, quale vittima del terrorismo, del patrocinio ad integrale carico dello Stato ai sensi della L. n. 604 del 2006 art. 15;

– il giudice rigettava l’istanza di liquidazione assumendo che il C.C., avendo nominato d’un difensori e non uno solo, come previsto dalla legge, fogge decadute dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 91 del testo unico n. 115 del 2002;


– gli avvocati e lo stesso C.C. proponevano opposizione, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., rilevando che la L. n. 206 del 2004 art. 10non condiziona affatto il patrocinio a carico dello Stato in favore delle vittime del terrorismo alla nomina di un solo difensore. Evidenziavano poi che l’art. 91 dei testo unico sulle spese di giustizia, richiamato dalla decisione impugnata, concerne i soli procedimenti penali e non è applicabile alla fattispecie, trattandosi di un procedimento civile. Osservavano infine di aver chiesto con un’unica notula e solidalmente la liquidazione di un unico compenso professionale che poi avrebbero ripartito. Segnalavano altresì di aver proposto appello avverso la decisione sulla causa di merito, ove la domanda era stata accolta e la Corte d’appello di Genova aveva provveduto alla liquidazione dei compensi professionali in favore dei medesimi difensori senza nulla che rilevare in contrario.

Motivi della decisione


5. Preliminarmente, si osserva che il ricorso, proposto dinanzi alla Corte di legittimità direttamente avverso un provvedimento del giudice di primo grado, deve ritenersi ammissibile ex art. 111 Cost. essendo espressamente esclusa del D.Lgs. n. 150 del 2011 art. 15 comma 6 per l’opposizione a decreto di pagamento delle spese di giustizia la possibilità dell’appello: si tratta quindi di un provvedimento decisorio che incide su diritti per il quale non è prevista una specifica forma di impugnazione, di conseguenza ricorribile per Cassazione.


6. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 206 del 2004 art. 10 nonchè dell’art. 80 del testo unico sulle spese di giustizia (D.Lgs. n. 115 dei 2002). Censurano la decisione impugnata laddove ha ritenuto che nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, anche per le cause civili, come ql1PliA in esame, sia rnncentita la nomina di lin solo difensore applicando una norma, quella contenuta nell’art. 91 del testo unico sulle spese di giustizia, dettata appunto in riferimento al processo penale e non ad ogni tipo di procedimento.

Aggiungono che la decisione non avrebbe poi considerato che alla fattispecie in esame, avente ad oggetto il patrocinio professionale svolto in favore di una vittima di terrorismo, si applicherebbe la L. n. 206 del 2004 art. 10, che disciplina una particolare ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, in favore appunto delle vittime di atti di terrorismo, che ne possono fruire in ogni tipo di procedimento, a prescindere da ogni criterio reddituale e quindi senza alcuna previa delibera di ammissione. Ne ricavano che alla fattispecie in esame non si applichino le norme del testo unico sulle spese di giustizia riguardanti appunto i profili di ammissione al patrocinio. Sostengono quindi che la ratio del diritto al gratuito patrocinio per le vittime del terrorismo è diversa da quella posta alla base dai patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti: non è quella di fornire la tutela necessaria a chi manchi della possibilità economica di fruirne, ma è un sostegno particolare che lo Stato riserva a questa categoria di vittime. 7. Con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 206 del 2004 art. 10 nonchè nell’art. 91 lett. c) del testo unico sulle spese di giustizia e la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi, tornando ad affermare che l’art. 91 non sia applicabile alla fattispecie in esame, perchè concernente i procedimenti penali e sottolineano che il sostrato giustificativo di quell’articolo è che la scelta di un secondo difensore presuppone un reddito sufficiente a sostenerne l’onere economico.


Richiamano la sentenza della Corte costituzionale n. 350 del 2005, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del T.U. n. 115 del 2002, laddove prevede la riduzione al 50% dei compensi spettanti ai difensori in materia di procedimenti civili e amministrativi ove la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato proprio facendo riferimento alla intrinseca diversità dei modelli del processo civile e del processo penale, che non consente alcuna comparazione e giustifica una diversità di disciplina (in quel caso, a svantaggio di chi patrocina cause civili).

Aggiungono che l’art. 91 farebbe comunque riferimento alla nomina di un secondo difensore ovvero a una seconda nomina che interviene in un momento cronologicamente successivo rispetto alla prima, mentre in questo caso la parte ha nominato contestualmente due difensori, col mandato a margine del ricorso introduttivo.

8. Con il terzo motivo deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 c.c. e del D.lgs. n. 112 del 2002 art. 83. Affermano di non aver mai preteso, in effetti, il pagamento di due parcelle a gravare sulle casse dello Stato, che mette a disposizione del patrocinio per le vittime di terrorismo uno stanziamento in bilancio limitato, ma di aver presentato un’unica istanza di liquidazione dei compensi professionali a firma congiunta chiedendo quindi la liquidazione di un’unica notula e non una doppia liquidazione: un unico compenso che poi avrebbero suddiviso, presentandosi allo Stato come creditori solidali di quell’unico compenso e liberando lo Stato dall’intera obbligazione. Quindi osservano che, in caso di accoglimento del ricorso, non esisterebbe il rischio per lo Stato di vedersi gravato dall’onere economico di dover pagare per l’attività professionale svolta da due diversi avvocati, inverabile se avessero presentato ciascuno una distinta nota spese.

9. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, e sono fondati, mentre il terzo motivo rimane assorbito.

Questa Corte ha già esaminato l’ipotesi della nomina di due difensori, da parte di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in una causa civile ordinaria, e l’ha risolta affermando, in relazione alla nomina di due difensori in procedimento civile con ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, che il principio dell’unico difensore, previsto dall’art. 91 a proposito della difesa nei procedimenti penali, ha valenza generale (Cass. n. 1736 dei 2020:” Dal complesso delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, che regolano per tutti i prnrecci rictitutn del patrocinio a spese dello Stato – ed in particolare dagli artt. 80, 82 ed 83 – si ricava che l’art. 91 del medesimo D.P.R. n. secondo cui l’ammissione è esclusa “se il richiedente è assistito da più di un difensore” – pur se collocato all’interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale, con la conseguenza che, nel processo civile, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore, così come, ove tale ammissione sia stata già concessa, i suoi effetti LCSScIfIU dai momento in cui il beneficiario nomina un secondo difensore di fiducia”.

L’affermazione è stata poi ripresa e ribadita recentemente da Cass. n. 5639 del 2022 ” Il principio secondo cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, sancito dal D.P.R. n. 115 del 2002 art. 91 per il processo penale, in quanto generale, opera anche nel processo civile, trovando fondamento nell’esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l’effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio, la quale è soddisfatta quando sia garantito il livello essenziale di difesa, dovendosi contemperare l’interesse individuale della parte ammessa al beneficio con quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l’assicurazione di quest’ultimo a tutti gli aventi diritto”. In quest’ultima, recentissima pronuncia, si è precisato che la ratio della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato va individuata nell’esigenza di assicurare anche ai non abbienti, l’effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio. Detta esigenza, tuttavia, impone soltanto la garanzia del livello essenziale di difesa, per intuibili esigenze di contemperamento tra l’interesse individuale della parte ammessa al beneficio, e quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l’assicurazione di quest’ultimo a tutti gli aventi diritto. Sotto questo profilo, la decisione richiamata ritiene che la limitazione della facoltà della parte ammessa al beneficio di nominare un solo difensore appaia pienamente coerente con l’esigenza di tutela generale e diffusa cui tende la normativa in esame.

Si ritiene che la soluzione appena indicata non è predicabile nella fattispecie in esame, e pertanto la decisione impugnata deve essere cassata, in quanto diversa è la norma applicabile alla fattispecie in esame, e diversa è la ratio delle due norme.

La L. n. 206 del 2004, che detta nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, prevede diversi benefici di rilievo direttamente o indirettamente economico a sostegno delle vittime dei terrorismo (provvidenze economiche quali pensioni o indennità, diritto all’assistenza psicologica a carico dello Stato, esenzioni da imposte per i benefici riconosciuti e dal pagamento delle spese sanitarie e farmaceutiche).

All’art. 10, prevede altresì che le vittime o i superstiti di questi eventi nefasti possano fruire, per agire in giudizio nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili del patrocinio a totale carico dello Stato.

E’ un beneficio che quindi viene riconosciuto a supporto di queste categorie di soggetti che hanno subito un particolare vulnus, e a prescindere da ogni valutazione preventiva del requisito reddituale, per facilitare loro l’azione e la difesa in giudizio.

Ne consegue che non si può applicare ad essi la norma, già in applicazione estensiva, contenuta nell’art. 91 del T.U. sulle spese di giustizia, qualora fruiscano del patrocinio in un processo civile perchè in riferimento a questa categoria individuata di soggetti non è presente la ratio di assicurare a tutti, anche a chi non se lo possa permettere, la tutela minima garantita in giudizio, nè può ritenersi che con la nomina del secondo difensore cessi la fiducia nei confronti del primo.

La ratio è invece quella di assicurare a chi sia rimasta vittima, diretta o indiretta, di un episodio di terrorismo, la possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, potendo contare sui patrocinio a spese dello Stato.

La scelta di avvalersi di due difensori, attraverso una nomina congiunta, come nella specie, non può avere l’effetto di radurare n rendere inefficace l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rendendo inammissibile la domanda di liquidazione dei compensi, proprio perchè non è necessario in questo caso un provvedimento di ammissione al patrocinio, che presuppone una preventiva valutazione fondata sul requisito reddituale, in questo caso inesistente.

Il problema concreto del contenimento della spesa a carico dello Stato con una richiesta di liquidazione di più prestazioni professionali, a fronte di uno stanziamento di fondi, previsto nella stessa legge, certo non cospicuo, non si pone del resto nel caso di specie, in quanto, come esposto nel terzo motivo di ricorso, è stata fin dall’inizio chiesta la liquidazione di un’unica parcella.

In accoglimento dei primi due motivi l’ordinanza impugnata è pertanto cassata, e la causa rinviata al Tribunale di Imperia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche le la liquidazione delle spese del presente giudizio, al tribunale di Imperia in diversa composizione.
Conclusione

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2022

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