GRATUITO PATROCINIO: INTERVENTO OCIEFFE SU CIRCOLARE 10.1.2018

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE, GRATUITO PATROCINIO E CIRCOLARE MINISTERIALE

OCIEFFE & GRATUITO PATROCINIO

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Le lentezze nell’applicazione della riforma del 2015 hanno sempre causato difficoltà agli avvocati che assisotono in regime di patrocinio a spese dello Stato. I casi nei quali i giudici non liquidano immediatamente od i mancati tempestivi depositi delle domande di liquidazione sono stati fonte di interventi giurisprudenziali variegati e difficili da ricomporre in una sintesi che risolvesse la questione.

Arriva la Circolare del Ministero

Dopo un progressivo complicarsi della prassi giudiziaria, il Ministero di Giustizia ha emanato al circolare 18.1.2018 della quae abbiamo parlato QUI.

Il percorso del testo ministeriale è per molta parte utile, ma resta poco comprensibile nell’ultima parte dove si apre alla possibilità -considerata nel suddetto documento pure virtuosa- di porre in essere un controllo di merito sulla spettanza e sulla permanenza del diritto al momento della richiesta di liquidazione dei compensi con il gratuito patrocinio effettuata da parte del difensore che ha già ultimato la propria opera, così gravandolo in luogo della parte privata e del soggetto pubblico a ciò deputato; questo mentre il difensore non è sovente nella disponibilità di accedere ai dati richiesti in quanto di pertinenza della parte stessa o dei pubblici uffici.

Intervento di Ocieffe

Sul punto è intervenuto anche l’Organismo Congressuale Forense con un interessante documento che punta i riflettori sulla criticità della circolare e la stasi problematica della prassi.

Di seguito ne riportiamo per intero il testo.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.




***

OCIEFFE

Al Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della Giustizia Civile
Ufficio I – Affari civili interni
Signor Direttore generale

E, p.c.
Al Sig. Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche
Ai sigg.ri Presidenti delle Corti d’Appello
Al Sig. Capo di Gabinetto
Al sig. Capo dell’Ispettorato Generale
Al sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Oggetto: indicazioni operative sull’art. 83 comma 3 bis del d.P.R. n. 115/2002 del 10.1.2018
Rif. m_dg.DAG.10/01/2018.0006162.U

L’Organismo Congressuale Forense, presa visione delle indicazioni datate 10.1. e diramate in pari data da Codesto Spett.Le Dipartimento degli Affari Civili su alcuni punti critici delle prassi giudiziarie in tema di patrocinio a spese dello Stato, esprime innanzitutto il pieno apprezzamento per le indicazioni chiarificatrici in tema di applicazione dell’art. 83 comma II bis del T. U. 115/2002 e di decreto di pagamento.

Ferma la positiva valutazione dell’intervento, che manifesta lo sforzo di rendere più facilmente applicabile una disciplina che genera in molti punti divergenze applicative e prassi differenziate nel territorio, risulta però necessario precisare che la prassi -considerata nel suddetto documento virtuosa- di porre in essere un controllo di merito sulla spettanza e sulla permanenza del diritto al momento della richiesta di liquidazione dei compensi effettuata da parte del difensore che ha già prestato compiutamente la propria opera finisce col confondere strutturalmente il momento del doveroso controllo del diritto della parte privata (ex art. 79 comma III; 98 e 127 T.U.) con il diritto del difensore alla liquidazione.

Invero da una prassi siffatta, soprattutto se volta ad un controllo sistematico e non per i casi dubbi (come del resto le stesse indicazioni operative di cui in oggetto sub 3), risulterebbe gravato direttamente ed unicamente il difensore, in luogo della parte privata e del soggetto pubblico a ciò deputato, laddove il difensore non è spesso nella disponibilità di accedere ai dati richiesti in quanto di pertinenza della parte stessa (ad esempio: le dichiarazioni dei redditi e, in caso di mancanza della dichiarazione fiscale, la dichiarazione sostitutiva di certificazione) e si troverebbe comunque necessitato di operare richieste presso Agenzia delle Entrate nel caso in cui il cliente, come spessissimo succede, non mostri interesse a collaborare.

Sul punto in talune zone del territorio, laddove tali controlli si sono manifestati con richiesta diretta ai difensori di provare la permanenza delle condizioni, si sono invero create comunque molteplici richieste all’Agenzia delle Entrate, da parte del difensore, al fine di accedere ai dati altrui per far valere un proprio diritto ex art. 24 lett. G) Codice della privacy e, di fronte a difficoltà di recupero di dati significativi, istanze al Giudice procedente di modificare l’ordinanza e di procedere all’acquisizione dei dati fiscali direttamente dall’Agenzia.

La norma prevede peraltro che la parte ammessa sia onerata dell’obbligo di comunicare le variazioni del reddito se rilevanti (art. 79 comma I lett. D T.U. 115 cit.), obbligo anche penalmente sanzionato ex art. 125, eppertanto, all’atto della liquidazione, il diritto del difensore al compenso è ex se acquisito, salvo ovviamente l’acquisizione della prova contraria che sia frutto del controllo previsto dalla norma di cui all’articolo 127 comma IV e che comporti ai sensi dell’art. 112 e 136 la revoca e quindi il recupero in capo al cittadino (art. 111).

Per altro verso, invece, il controllo – al momento dell’ammissione – da parte di Agenzia delle Entrate, cui è ovviamente preordinato l’invio del provvedimento di ammissione da parte del Consiglio dell’Ordine e del Magistrato (art.98 comma I; art. 127 comma I), risulta essere previsto come da porsi in essere in modo sistematico ai sensi degli artt. 98 comma II e 127 comma II e III T.U. 115 cit..

L’invito a raggiungere protocolli per definire prassi virtuose e collaborative appare pertanto pienamente condivisibile e da accogliersi anche per evitare l’eccessiva gravosità degli incombenti sul difensore, che si trasforma molto spesso in una totale aleatorietà del diritto al compenso per l’attività svolta, non per l’accertato venir meno delle condizioni legittimanti, ma per mancata prova della permanenza delle stesse ex se non richiesta da alcuna norma.

Per altro verso e per connessione di argomento, si coglie l’occasione di sottolineare la necessità di risolvere il gravoso problema della tempistica, sia per la fase di liquidazione, esigenza cui per vero l’art. 83 comma III bis cit. è ispirato -come bene afferma Codesto Ministero- e che può e deve essere valorizzato in tal senso dallo stesso difensore, sia per la successiva fase del pagamento.
Si spera di aver offerto contributo positivo e di fattiva collaborazione.

Con viva osservanza

Il Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense

avv. Antonio Rosa

2 Comments

  1. Pochi mesi fa, nell’Aula del Senato, stava per votarsi il disegno di legge a tutela dei minorenni rimasti orfani per i cd. “crimini domestici”.
    Nel dibattito sull’applicazione del patrocinio spese dello Stato per la tutela dei suddetti minorenni (o maggiorenni non economicamente indipendenti), mi ero permesso di rappresentare ai Senatori la triste realtà dell’applicazione CONCRETA del “beneficio”..:

    “Legislatura 17ª – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 920 del 21/12/2017

    BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
    PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
    BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, vorrei portare un attimo di realtà in questo dibattito che vedo spaziare tra i massimi sistemi, dimenticando che stiamo parlando dell’articolo 1 del disegno di legge in parola, che prevede l’assegnazione e il riconoscimento del cosiddetto beneficio del patrocinio a spese dello Stato per le categorie dei minorenni o dei figli economicamente non autosufficienti che si vogliono proteggere.
    Mi corre l’obbligo di puntualizzare quest’aspetto, anche per ricordare o magari rappresentare all’Assemblea e a tanti colleghi che potrebbero non saperlo che questo beneficio – cioè il fatto che le spese legali nell’assistenza nei giudizi penali o civili da incardinare a tutela di questi soggetti deboli o comunque che si trovino in situazioni di grande debolezza – è in parte solo apparente. Noi non siamo contrari alla disposizione e voteremo favorevolmente all’articolo, che questo sia chiaro da subito; vi chiedo però di avere la cortesia di informarvi presso gli operatori del diritto, nella fattispecie gli avvocati, che sono iscritti negli albi del patrocinio a spese dello Stato. Io ne posso parlare, perché ne ho conoscenza diretta e un ricordo molto recente: è uno strazio, perché i pagamenti ai legali sono disposti in misura inferiore alla metà dei parametri, che pure sono acqua fresca; sono corrisposti con notevole ritardo, quando lo sono, e talvolta a distanza di anni (altro che a sessanta o novanta giorni fattura!), in tutti i tribunali italiani. E quindi ricordiamoci tutti che questo beneficio che si vuole concedere – lo dico anche al rappresentante del Governo ovviamente, che mi sta ascoltando – è solo apparente e nella sua disfunzione concreta fa sì che molti legali preferiscano non difendere né assistere i soggetti che noi, con tutte le buone intenzioni, vorremmo difendere. Teniamo presente questo punto.”

  2. Grazie mille Maurizio, sei tutti Noi. Un grazie di cuore e un augurio di buon lavoro per la legislatura che sta per iniziare
    Cordialità.
    Alessio
    Staff
    Associazione ART. 24 COST.
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