SOSPENSIVA DI REVOCA AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO

NECESSARIA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI REVOCA DEL GRATUITO PATROCINIO

Gratuito Patrocinio

Gratuito Patrocinio

Il Tar Lazio ribadisce la necessità di estensione del contraddittorio a favore del soggetto ammesso a cui sia avviata procedura di revoca del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. L’istante a cui è stata concessa l’ammissione al gratuito patrocinio deve perciò essere parte del procedimento di revoca sin dal suo avvio con notifica a suo favore del medesimo atto comunicante l’inizio della procedura.

David Contini

 
 
 

N. xx/2010 REG.ORD.SOSP.
N. xx/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale xx del 2010, proposto da:
xx, rappresentato e difeso dall’avv. xx, con domicilio eletto presso xx in Roma, via xx;
contro
Consiglio degli Avvocati di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Ianniello, con domicilio eletto presso Nicola Ianniello in Roma, via A. Riboty, 28;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del 17.12.2009 di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consiglio degli Avvocati di Roma;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 il dott. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti i difensori xx per il ricorrente e Nicola Ianniello per il Consiglio degli avvocati di Roma;
Considerato che, ad un primo esame, la censura di incompetenza non appare fondata.
Rilevato, peraltro, che al ricorrente non è stato inviato avviso dell’avvio del procedimento di revoca.
Ritenuto necessario che il ricorrente partecipi a tale procedimento al fine di fornire elementi conoscitivi ed ogni documento ritenuto utile.
Considerato il danno grave derivante al ricorrente dalla impugnata revoca della precedente ammissione al gratuito patrocinio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. 3° quater;
accoglie l’istanza di sospensione dell’impugnata revoca esclusivamente al fine di consentire ilrinnovo del procedimento con la partecipazione del ricorrente prima dell’adozione delprovvedimento conclusivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 con l’intervento dei
Magistrati:
Mario Di Giuseppe, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE  IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2010
IL SEGRETARIO

 

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Verified by ExactMetrics