QUANDO NON PUOI AVERE IL GRATUITO PATROCINIO?
PERCHE’ A VOLTE NON PUOI AVERE IL GRATUITO PATROCINIO?
Talvolta, nonostante l’esistenza dei prescritti requisiti reddituali (imponibie inferiore a euro 10.628,16), non riesci ad avere l’ammissione al gratuito patrocinio? A volte vi è la commissione di un errore da parte dell’Autorità competente mentre altre vi sono degli ostacoli insormontabili. Ovvero l’esistenza di fattispecie normative che sono di impedimento all’immissione.
E’ perciò importante conoscere le legittime ipotesi di esclusione che non sono ricorribili (ovvero che non si possono impugnare). Vediamole assieme.
Esaminiamo quindi i legittimi casi di esclusione dal patrocinio a spese dello Stato (sia previsti espressamente dalla legge che ricorrenti nella prassi).
Innazitutto precisiamo che il patrocinio a spese dello Stato non può essere richiesto in casi in cui mancano alcune delle richieste condizioni oggettive o soggettive, ovvero CONDIZIONI RELATIVE:
- alla materia da trattare;
- all’oggetto del procedimento;
- alle qualità personali dell’istante l’ammissione;
- alle qualità personali dell’avvocato nominato.
1. Partiamo dal primo caso: la materia da trattare. Il Patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta solo per l’assistenza processuale ovvero per tutte le vicende che vedono la necessità di un processo civile, amministrativo, penale, tributario etc.
Se hai bisogno di consulenza ed assistenza legale senza avere a che fare con una causa o un procedimento in tribunale non puoi avere l’ammissione al gratuito patrocinio.
Se, ad esempio, hai la necessità di un supporto o consulenza extra giudiziale, devi pagare da solo l’avvocato, e non hai diritto ad ottenere l’assistenza del beneficio. Questa esclusione vede però un’eccezione per l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere dove viene garantito il patrocinio a spese dello stato anche per le controversie commerciali (l’ammissione al beneficio della difesa pagata dallo Stato è in questo caso disancorata dalla mera sussitenza delle condizioni reddituali previste dal DPR 115/2002 con la deroga prevista all’art. 4 del provvedimento predetto).
Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene perciò consentito solo nel caso in cui si ha un procedimento da avviare o in cui bisogna difendersi se avviato da altri.
2. Procedimenti per volontaria giurisdizione (ad es. Ricorsi per la nomina di amministrazione di sostegno). In alcuni tribunale è invalsa la prassi per cui il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non è concesso a chi ha coloro che chiedono l’assistenza di un legale con il gratuito patrocinio per presentare un ricorso di volontaria giursdizione. Un caso emblemeaico avviene quando si deposita ricorso per far nominare ad un incapace un amministratore di sostegno.
I Giudici talvolta sostengono che, non essendo il patrocinio tecnico obbligatorio in questo genere di procedimenti, non ritengono concedibile il relativo beneficio, perchè l’avvalersi dell’avvocato è una scelta del tutto facoltativa dell’utente. Questo non è rispondente ad alcuna prescrizione normativa e consegue a valutazioni del tutto discrezionali del magistrato, specialmente perchè, nel caso di amministratore di sostegno, molti tribunali ritengono che la difesa con patrocinio dell’avvocato sia necessaria nei casi in cui la problematica è appena complessa.
3. Procedimenti penali per reati di evasione fiscale. Chiunque sia indagato, imputato o condannato per reati commessi “in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto” non può avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in riferimento ai procedimenti penali riguardanti la contestata evasione fiscale. Lo prevede l’art. 91, lett. a) del TU 115/2002. Diversamente, se il reato per cui si è indagati, imputati o condannati non è inerente l’evasione fiscale, si può essere ammessi al beneficio del “patrocinio a spese dello Stato” anche se sussiste una precedente sottoposizione a indagine, imputazione o condanna per i predetti reati di natura fiscale.
4. Procedimenti civili per crediti o titoli che sono stati oggetto di cessione all’avente diritto da parte di terzi. La esclusione è prevista dall’art. 121 TU 115/2002, che statuisce la non amissione al gratuito patrocinio in tutte le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. La norma ha un fine chiaro e chiaro e condivisibile: si vuole impedire che persone con un reddito oltre i limiti vendano i loro diritti ad altri ,indigenti, con reddito inferiore a € 10.628,16, con il fine di procurarsi un avvocato gratuitamente a spese della dello stato e di tutti noi. Se ciò fosse possibile, si avrebbe poi persino una distorsione: ovvero la onerosa cessione fittizia di crediti e diritti fra persone abbienti a persone povere al fine di procurasi una difesa gratuita, pagata dallo stato, con benefici a favore di chi non ne ha i requisiti.
5. Persone condannate per reati di particolare gravità. L’ammissione al gratuito patrocinio è esclusa per tutti coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche’ per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Nelle fattispecie concrete rispondenti alla norma citata (art. 76, comma 4 bis, del TU 115/2002) , si presume che la persona condannata per tali reati sia inserita in un contesto associativo criminale per cui difficilmente si rappresenta una reale non abbienza anche se non dichiara alcun reddito, o il reddito dichiarato è inferiore ai limiti di legge. Proprio al fine di consentire la verifica di questa ipotesi di esclusione quando si deposita la domanda di ammissione al beneficio è ora necessario allegare anche copia del proprio certificato del casellario giudiziale.
6. Avvocato nominato in carenza dei requisiti di abilitazione. I requisiti soggettivi possono riguardare sia il richiedente sia l’avvocato nominato: infatti anche il legale che viene indicato nella domanda, o successivamente, deve necessariamente essere abilitato al “Patrocinio a spese dello Stato” ovvero deve essere iscritto negli appositi elenchi predisposti dai competenti Consigli delOrdine degli Avvocati tenuti presso ogni distretto di Corte d’Appello.
Avv. Alberto Vigani
Consulente del Lavoro e Avvocato specializzato in Diritto del Lavoro ed in Procedure Arbitrali in Venezia, è co-fondatore della Camera Arbitrale della Venezia Orientale. È iscritto agli “elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato dell’Ordine degli Avvocati di Venezia”. È anche il segretario della Camera Avvocati di San Donà di Piave e il redattore di www.amministratoridisostegno.com, dove scrive in materia di ADS e questioni connesse.
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Buona lettura!









Salve,
avrei bisogno di sapere se le cause di lavoro hanno in ogni caso diritto al patrocinio gratuito, indifferentemente dal reddito del richiedente, o, nel caso, se gli scaglioni di reddito sono diversi da quelli stabiliti per gli altri casi.
Grazie.
Stefano
Gentile Stefano,
le controversie giuslavosristiche che vengono introdotte avanti il Giudice del lavoro non hanno differenziazioni di trattamento rispetto alle altre cause civili.
Altro è invece da dirsi per il costo del contributo unificato qualora non si venga ammessi al gratuito patrocinio: in tal caso esso è esente nelle cause di lavoro per coloro che hanno un reddito inferiore al triplo di quello richiesto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
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