Avanti il giudice del merito, in un’opposizione ex art. 170 del TUSG alla revoca dell’ammissione, vi era stato il rigetto della richiesta di liquidazione motivando che il disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 1, troverebbe applicazione, nel processo d’impugnazione, nella sola ipotesi in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia risultata vincitrice e debba contrastare il gravame.
Ovvero il tribunale sosteneva che la norma dell’art. 120 del TUSG, ove si dice che la parte soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, di fatto preclude alla stessa ogni accesso all’impugnazione. Il primo giudicante sostiene che il gravame sarebbe perciò stato esperibile solo alla parte vincitrice, con ciò non cogliendo che tale lettura avrebbe comportato un’ingiustificabile disparità di trattamento nell’accesso alla difesa.
Per questa ragione, avanti la corte di leggittimità, il ricorrente chiedeva la cassazione del provvedimento ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.
In particolare nel ricorso per cassazione era denunciata la violazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato di cui al D.P.R. n. 115 n. 2002, appunto dell’art. 120, e si contestava l’affermazione secondo cui la norma indicata avrebbe circoscritto l’operatività dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato in fase di impugnazione al solo caso in cui la parte ammessa al beneficio sia risultata vincitrice nel precedente grado di giudizio.
La Corte ha accolto quanto rilevato perchè la disposizione di cui all’art. 120 D.P.R. cit., che preclude alla parte ammessa e rimasta soccombente di giovarsi dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta in primo grado al fine di proporre impugnazione, non può essere ragionevolmente interpretata nel senso di consentire alla sola parte risultata vincitrice in primo grado di poter beneficiare dell’istituto in questione.
Una tale interpretazione, che peraltro non trova alcun riscontro nel tenore letterale della norma, sarebbe incompatibile con il principio di difesa sancito dall’art. 24 Cost. con riferimento ad ogni stato e grado del procedimento.
Pertanto, nel contenzioso extra penale, l’accesso al patrocinio a spese dello Stato in appello non vale solo per il vincitore del giudizio del primo grado, ma anche per il soccombente che tuttavia deve munirsi di nuova ammissione.
Per l’effetto, mentre il vincitore può costituirsi nell’appello proposto dalla parte soccombente senza munirsi di nuova ammissione, la parte che chiede la riforma del provvedimento impugnato deve promuovere una nuova istanza di ammissione al gratuito patrocinio e munirsi di nuovo provvedimento ammissivo, previa verifica della non manifesta infondatezza delle ragioni di appello da espletarsi a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Detta ammissione ha sempre efficacia provvisoria, restando poi al giudice del giudizio del nuovo grado l’ammissione definitiva in sede di liquidazione.
Nel penale invece non vi è alcun limite e non serve una nuova ammissione, sempre che permangono i requisiti reddituali e soggettivi.
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1. L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
…. (omississ)…
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1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
[2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
[3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
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1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.
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Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
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…. (omississ)…
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
…. (omississ)…
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Cassazione civile sez. II, 30/04/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 30/04/2019), n.11470
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25103-2015 proposto da:
C.S., rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di MILANO RG
2585/2014, depositato il 11/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2018 dal Consigliere Dott. PICARONI Elisa;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Presidente delegato della Corte d’appello di Milano, con ordinanza pubblicata in data 11 marzo 2015, ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 dall’avv. C.S. avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata la richiesta di liquidazione del compenso per l’attività difensiva prestata in favore di B.P., già ammessa al patrocinio a spese dello Stato e rimasta soccombente nel giudizio di primo grado. Nell’interesse della B., infatti, l’avv. C. aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1034 del 2009, previa autorizzazione del competente Consiglio dell’ordine.
2. Il giudice dell’opposizione ha rigettato la richiesta di liquidazione ritenendo che il disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 1, trovi applicazione, nel processo d’impugnazione, nella sola ipotesi in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia risultata vincitrice e debba contrastare il gravame.
3. Per la cassazione del provvedimento indicato l’avv. C. ricorre ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7. Il Ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla discussione. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di accoglimento del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo è denunciata la violazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato di cui al D.P.R. n. 115 n. 2002, in particolare dell’art. 120, e si contesta l’affermazione secondo cui la norma indicata circoscriverebbe l’operatività dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato in fase di impugnazione al solo caso in cui la parte ammessa al beneficio sia risultata vincitrice nel precedente grado di giudizio.
2. La doglianza è fondata.
2.1. La disposizione di cui all’art. 120 D.P.R. cit., che preclude alla parte ammessa e rimasta soccombente di giovarsi dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta in primo grado al fine di proporre impugnazione, non può essere ragionevolmente interpretata nel senso di consentire alla sola parte risultata vincitrice in primo grado di poter beneficiare dell’istituto in questione. Una tale interpretazione, che peraltro non trova giustificazione nel tenore letterale della norma, sarebbe incompatibile con il principio di difesa sancito dall’art. 24 Cost. con riferimento ad ogni stato e grado del procedimento.
Diversamente da quanto affermato nel provvedimento qui impugnato, si deve ritenere che la parte ammessa al beneficio a spese dello Stato che intenda impugnare la sentenza a sè sfavorevole deve potersi giovare dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, sempre che ricorrano le condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio in questione con riferimento al giudizio di impugnazione, e poichè il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che si riferisca ad un grado di giudizio non può automaticamente estendere i suoi effetti alla successiva fase, diventa necessario, in caso di soccombenza della parte ammessa, proporre una nuova istanza di ammissione al beneficio.
2.2. Nel caso in esame, la parte già ammessa al patrocinio a spese dello stato e risultata soccombente in primo grado, aveva presentato nuova istanza di ammissione ai fini dell’esperimento dell’impugnazione, che era stata accolta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano. Sussistono pertanto i requisiti per fare luogo alla liquidazione del compenso al difensore.
3. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2019
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conclusione più che ragionevole