LIQUIDAZIONE PARZIALE O REVOCA GRATUITO PATROCINIO

VARIAZIONE DEL REDDITO: LIQUIDAZIONE PARZIALE O REVOCA EX TUNC DEL GRATUITO PATROCINIO?

DA QUANDO LA REVOCA DEL GRATUITO PATROCINIO

DA QUANDO LA REVOCA DEL GRATUITO PATROCINIO

Qualora vi sia la variazione del reddito del richiedente, con il superamento della soglia indicata dal decreto ministeriale, si avrà la revoca del’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 136 del TUSG.

Il decreto di liquidazione successivo alla perdita del beneficio vedrà escludere il compenso solo per attività svolta successivamente al superamento della soglia.

Le 2 ipotesi

Infatti, l’art. 136 T.U.S.G. prevede che il giudice, con apposito decreto, “deve” revocare (letteralmente “revoca“) il provvedimento di ammissione al patrocinio quando:

a) nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio (comma 1);

b) risultano insussistenti i presupposti per l’ammissione ovvero l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2).

Mentre nella prima ipotesi (sopravvenuta modificazione delle condizioni di reddito) la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio ha efficacia ex nunc;

nelle ipotesi di cui all’art. 136 cit., comma 2 (accertata insussistenza originaria dei presupposti per l’ammissione; mala fede o colpa grave) la revoca ha invece efficacia ex tunc, ha cioè “efficacia retroattiva” (art. 136, comma 3), facendo così venir meno tutti gli effetti prodotti fino a quel momento dall’ammissione.

Per queste ragioni: il decreto di liquidazione, tanto che vi sia revoca disposta dal Giudice su rilievo della parte ammessa o che la revoca segua per rilievo d’ufficio,  prevederà l’esclusione del compenso solo per attività svolta successivamente al superamento della soglia.

Quindi, nessuna revoca ex tunc, bensì ex nunc.

Riportiamo di seguito la norma del DPR 115/2002, un provvedimento di liquidazione che conferma la revoca ex nunc con conferma del compenso per il periodo e l’attività precedenti, nonchè un provvedimento non condivisibile che sostiene – senza darne congrua motivazione – una liquidazione ex tunc. In finale, riportiamo anche la giurisprudenza citata nel secondo decreto, non attienente alla questione e quindi confermante l’incapacità di scalfire la lettura piana della norma data dal primoi decrreto.

Alessio Alberti

per Associazione Art. 24 Cost.

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Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

ART. 136 (L) (Revoca del provvedimento di ammissione)

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

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Il Decreto di liquidazione ex nunc

R . G . 000/ 2020

Il Tribunale di Rovigo riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

  • dott.ssa Paola Di Francesco – presidente relatore –
  • dott.ssa Federica Abiuso -giudice-
  • dott. Nicola Del Vecchio -giudice-

per decidere sull’istanza ex art. 82 d.p.r. n. 115/2002 diretta alla liquidazione degli onorari spettanti all’avv. ::::::::  difensore di ::::::: , ammessa con delibera 5-6-2019 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio 000/2019 R.G.), ha emesso il seguente

DECRETO DI PAGAMENTO

visti gli atti del procedimento R.G n. 0000/2020

vista l’istanza dell’avvocato :::::::

ritenuto che dalle dichiarazioni rese da ::::::::: all’udienza del 21 ottobre 2020 risulta che la stessa ha costituito un nuovo nucleo familiare nel maggio 2020 con :::::::: (“Nel mese di maggio 2020 mi sono trasferita con mia figlia a vivere presso l’abitazione del mio compagno, sita in via :::::::  n. III.);

dagli accertamenti demandati all’Agenzia delle Entrate risulta che lo stesso ha dichiarato nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile di 14.274,00 euro, che si aggiunge a quello della Melina;

l’avv. :::::::: a svolto sino al maggio 2020 le attività difensive relative alla fase di studio della controversia, alla fase introduttiva e alla fase di trattazione (istanza ex art. 709-ter c.p.c.);

il reddito del nucleo familiare costituito nel maggio 2020 dalla ::::::  dal convivente more uxorio debba presumersi superiore alla somma di 11.493,82 indicata all’art. 76 d.p.r. n. 115/2002 (cfr. Cass. pen., sez. IV, 20-09-2012, n. 44121 sulla incidenza del reddito del convivente) anche per l’anno 2020 (la sentenza definitiva è stata depositata il 26-12-2020);

ai sensi dell’art. 82 d.p.r. n. 115/2002:

l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità (…) tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa“;

il compenso da liquidare si situa, pertanto, fra il valore minimo e il valore medio previsti dai parametri di liquidazione di cui al d.m. 55/2014;

l’art. 130 del sopra indicato d.p.r. stabilisce, in materia civile, che “gli importi spettanti al difensore … sono ridotti della metà”;

per i procedimenti di valore indeterminabile, come quello avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, relativamente ai procedimenti avanti il tribunale di media complessità (valore da curo 26.001,00 a euro 52.000,00), è previsto un compenso (per le attività di studio, introduttiva, istruttoria) che va da un minimo di Euro 810,00 a un massimo di Euro 2.916,00 per la fase di studio, da un minimo di Euro 574,00 a un massimo di Euro 2.065;00 per la fase introduttiva, da un minimo di Euro 1.204,00 ad un massimo di Euro 3.440,00 per la fase istruttoria;

tenuto conto della natura dell’impegno professionale del difensore in relazione al numero delle questioni controverse; visti gli artt. 82 e 130 d.p.r. 115/2002 e il d.m. 140/2012;

p.q.m.

liquida in favore dell’avv. 41~111 in qualità di difensore digli!~ ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento R.G ng.2019, il compenso complessivo di Euro 1.985,00 (Euro 1.620,00 per la fase di studio, Euro 1.1.47,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.204,00 per la fase di trattazione, il tutto il ridotto della metà), oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni d rito.

Rovigo, 17 febbraio 2021 –
il presidente Paola Di Francesco

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Revoca gratuito patrocinio

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 11/11/2011, n. 23635 (rv. 620417)

In tema di gratuito patrocinio, l’art. 86 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere che lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione, non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore; pertanto, la revoca produce l’effetto di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo, che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. (Rigetta, Trib. Udine, 16/05/2008)

Fonti:

CED Cassazione, 2011

Cass. civ., Sez. VI – 2, Sentenza, 18/06/2014, n. 13925 (rv. 631245)

In difetto di un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di revoca dell’ammissione di una parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la condanna pronunciata a carico dell’altra a rifondere direttamente alla prima – e non allo Stato – le spese di giudizio (senza, peraltro, alcuna distrazione in favore del suo legale) non integra una revoca implicita del beneficio, ferma restando la facoltà dello Stato di esercitare il diritto di rivalsa per il recupero delle spese, ex art. 134 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002. (Cassa con rinvio, Trib. Alba, 22/05/2013)

Fonti:

CED Cassazione, 2014

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