GRATUITO PATROCINIO: NO REVOCA SE CON REDDITI DIVERSI NON SUPERANTI LIMITE DI LEGGE

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CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002 art. 79, comma 1, lett. c), non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dal D.P.R. n. 115 del 2002 artt. 95 e 112 (Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, Rv. 278871).

L’omessa indicazione di un reddito nell’autodichiarazione da allegare all’istanza, pertanto, non costituisce di per sè motivo di reiezione, purchè il reddito del nucleo sia effettivamente inferiore alla soglia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 artt. 76 e 92.

Semmai, quando il giudice che deve provvedere, a seguito delle verifiche degli uffici finanziari, anche ai sensi dell’art. 96, comma 2 D.P.R. cit., ritenga sussistenti gli estremi del reato di cui all’art. 95 cit., dovrà trasmettere – come disposto nel caso di specie – gli atti al pubblico ministero, ma non potrà laddove non vi sia superamento della soglia stabilita dall’art. 76, negare la provvidenza.

Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza ed i riferimenti normativi.

Avv. Aberto Vigani

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ART. 76 – Condizioni per l’ammissione al patrocinio – Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115

1.    Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.

2.    Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

3.    Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4.    Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis.    Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4-ter.    La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

4-quater.    Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall’anno 2017.

4-quater.    I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

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ART. 79  Contenuto dell’istanza – Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115

1.    L’istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a)  la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b)  le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c)  una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;

d)  l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2.    Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3.    Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

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ART. 92 – Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione- Decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115

1.    Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

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Cass. pen., Sez. IV, 13/01/2022, n. 28249

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente –

Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Consigliere –

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.P., nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 01/02/2018 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

lette le conclusioni del PG Dott.ssa PICARDI Antonietta, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002 da M.P. avverso il decreto con cui il medesimo ufficio aveva revocato con efficacia retroattiva il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Castrovillari in data 4 giugno 2014 nell’ambito del procedimento penale n. 2348/10 R.G.N. R. – 761/14 R.G.T. e ha contestualmente rigettato l’istanza di liquidazione compensi al difensore.

Nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il M. deduceva di aver specificatamente e regolarmente indicato i propri redditi e che tale indicazione, correlata alla documentazione allegata (Modello ISEE) alla quale lo stesso legittimamente e logicamente faceva affidamento, consentiva di escludere un’intenzione dolosa; evidenziava ancora il difensore che il reddito accertato dalla G.d.F. di (OMISSIS), più elevato rispetto a quelle dichiarato era, comunque, tale da consentire l’accesso ai beneficio essendo inferiore alla soglia stabilita per legge.

Il Tribunale ha osservato che, all’esito dell’accertamento eseguito dalla G.d.F.. era risultato che nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il M. aveva reso dichiarazioni mendaci. L’organo giudicante, peraltro, ha ritenuto riferimento alla certificazione ISEE allegata all’istanza, in quanto era stata rilasciata da alcuni enti pubblici previa sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), contenente un’indicazione parziale dei redditi percepiti e valutabili ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ai fini del recupero delle spese dalla persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trovava applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 134.

2. Il M., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 75, 76 e 99.

Si deduce che l’organo giudicante ha rigettato l’istanza unicamente in relazione al profilarsi della responsabilità in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 art. 95, poichè nella domanda il M. aveva omesso di dichiarare correttamente il proprio reddito. Da ciò, secondo il giudicante, deriverebbe la cosciente violazione di cui all’art. 95 cit..

Nell’ordinanza impugnata si è erroneamente ritenuto che l’istanza presentata dal difeso e ab origine immeritevole di accoglimento, stante l’omessa indicazione da parte del difeso di una parte di reddito percepito da uno dei componenti della di lui famiglia, per cui erano disposti la revoca del beneficio i già concesso all’istante e il rigetto della richiesta di compenso del difensore per l’attivà professionale espletata.

L’istante, ancorchè percettore di un reddito più alto di quanto indicato nel periodo di riferimento dell’istanza (specificamente in Euro 13.321,89 come rilevato dalle informative della G.d.F.), per le notorie riduzioni applicabili nel settore penale per ogni componente il nucleo familiare, era pienamente legittimato ad usufruire, poichè non risultava superata la soglia massima reddituale prevista per legge. Tale omissione non poteva giustificare la revoca del beneficio concesso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Va premesso che il ricorrente risulta aver presentato una domanda di ammissione al gratuito patrocinio, indicando un importo complessivo dei redditi inferiore a quello effettivo, ma comunque rientrante nella soglia massima prevista dalla legge per il riconoscimento del beneficio.

Ora, al fine di dare soluzione ai quesiti proposti con il ricorso, deve preliminarmente osservarsi che la decisione impugnata compie una sorta di sovrapposizione fra la disciplina per l’ammissione al beneficio (o per la sua revoca) e quella che punisce il reato di falso, contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002 art. 95.

Invero, il D.P.R. n. 115 del 2002 art. 76, stabilisce che “se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante” ed è chiaro che è il reddito complessivo del nucleo quello che il richiedente deve dichiarare ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. c), D.P.R. cit. e che non può complessivamente superare la soglia di cui agli artt. 76 e 92 D.P.R. cit.

Nondimeno, l’unico presupposto per l’ammissione consiste esclusivamente nell’insussistenza di un reddito superiore a quello indicato dalla legge per la concessione del beneficio.

La sua revoca, infatti, ai sensi dell’art. 112 D.P.R. cit., può intervenire solo per ragioni inerenti variazioni di reddito o per l’omesso adempimento ad oneri di collaborazione sul controllo della persistenza delle condizioni di ammissione, o qualora nei cinque anni dalla definizione del processo provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92, ma non quando il beneficio sia stato concesso ed emerga successivamente – o per comunicazioni da parte dell’interessato o a seguito delle verifiche della G.d.F. – che la dichiarazione non era veritiera, perchè incompleta, se le condizioni di reddito erano fin dall’origine sussistenti.

La revoca prevista dall’art. 95, comma 2. D.P.R. cit., conseguente alla condanna per il reato di falsità nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’art. 79, comma 1, lett. b), c) e), implica, infatti, l’irrevocabilità della sentenza che accerta il delitto.

Va ora rilevato che, in base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002 art. 79, comma 1, lett. c), non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dal D.P.R. n. 115 del 2002 artt. 95 e 112 (Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, Rv. 278871).

Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che “la soluzione adottata è del resto coerente con la ratio dell’istituto del gratuito patrocinio, il cui fondamento è costituito dalla tutela del diritto inviolabile alla difesa per la persona sprovvista di mezzi economici: all’indagato, all’imputato o al condannato ammessi al gratuito patrocinio è così attribuita la facoltà di scelta di un proprio difensore di fiducia (iscritto all’albo specifico), senza alcun onere economico, con la possibilità di nominare ed utilizzare la prestazione di consulenti tecnici di parte ed investigatori” e che il principio affermato è in linea con le norme costituzionali ed internazionali fondamentali di riferimento, in tema di diritto di difesa e di diritto all’equo processo (artt. 24, 111 Cost., 6 CEDU e 14, par. 3, lett. d), del Patto sui diritti civili e politici).

Secondo le Sezioni Unite la disciplina è volta a tempestivamente esonerare dalle spese di difesa il titolare di redditi posti al di sotto della soglia prevista e “l’esigenza, recessiva rispetto ai canoni costituzionali e di diritto Europeo sopra richiamati, di recuperare le somme corrisposte dallo Stato, a fronte di comportamenti non del tutto trasparenti ed affidabili da parte dell’istante, è soddisfatta dalla previsione della revoca dell’ammissione con effetto retroattivo, in conseguenza dell’intervenuta condanna in sede penale, che non può prescindere dall’accertamento dell’elemento soggettivo”.

L’omessa indicazione di un reddito nell’autodichiarazione da allegare all’istanza, pertanto, non costituisce di per sè motivo di reiezione, purchè il reddito del nucleo sia effettivamente inferiore alla soglia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 artt. 76 e 92. Semmai, quando il giudice che deve provvedere, a seguito delle verifiche degli uffici finanziari, anche ai sensi dell’art. 96, comma 2 D.P.R. cit., ritenga sussistenti gli estremi del reato di cui all’art. 95 cit., dovrà trasmettere – come disposto nel caso di specie – gli atti al pubblico ministero, ma non potrà laddove non vi sia superamento della soglia stabilita dall’art. 76, negare la provvidenza (Sez. 4, n. 18945 del 27/03/2019, Naccarella Luciano, Rv. 276462).

10. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Presidente Tribunale di Castrovillari per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Castrovillari.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2022

3 Comments

  1. Ho aspettato undici anni crescendo sola senza nessun tipo di aiuto da parte del padre ne economico ne morale ma adesso dovuto alla sua totale indifferenza alla mancata cooperazione o comprensione
    Ho urgente bisogno di togliere la patria potestà ad un padre assente economicamente fisicamente e moralmente e che attraverso le sue infinite mancanze penalizza mio figlio in ogni ambito perché dipendiamo in tutto dalla sua firma passaporto invalidità proprietà lui non è capace nemmeno di aiutare semplicemente con una firma legalizzata e in tutto mio figlio e chi ne paga le conseguenze la supplico ho bisogno di aiuto
    Cordiali saluti,
    Rosalba Costantino

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