GRATUITO PATROCINIO: IN ACCOGLIMENTO OPPOSIZIONE NECESSARIA DECISIONE NEL MERITO

GRATUITO PATROCINIO: IL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE DEVE DECIDERE NEL MERITO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

Cass. civ. n. 23710/2022: il procedimento di opposizione al decreto di pagamento del compenso del difensore, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, costituisce giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su un diritto soggettivo patrimoniale.

Il giudice investito dell’impugnazione il quale ritenga l’opposizione fondata nel merito, eccettuati i casi in cui ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 354 c.p.c., non può limitarsi ad annullare il provvedimento di liquidazione – attribuendo in tal modo al medesimo procedimento di opposizione una sorta di funzione meramente rescindente, non contemplata dalla legge – ma è tenuto a decidere l’opposizione nel merito.

Il giudice ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendosi intendere la locuzione “può”, contenuta in tale norma, non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova.

Riportiamo di seguito la giurisprudenza commentata.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione ex art. 24 Cost.



PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:

Conformi:

  1. Cass. sez. VI – 2, ord. 22/01/2019, n. 1684
  2. Cass. sez. II – sent. 19/08/2021, n. 23133
  3. Cass. sez. II – sent. 30/01/2020, n. 2206
  4. Cass. sez. VI – 2, ord. 17/10/2017, n. 24423
  5. Cass. sez. Unite, sent. 29/05/2012, n. 8516

Difformi:

  • Non si rinvengono precedenti in termini

 

***

Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 31/05/2022) 29/07/2022, n. 23710

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. ROLFI Federico – rel. Consigliere –

Dott. CAPONI Remo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17797/2017 R.G. proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIGNOLA 64, presso lo studio dell’avvocato BIONDO FRANCESCA, (BNDFNC79C67F206W) rappresentato e difeso dall’avvocato P.G. ((OMISSIS));

– ricorrente –

contro

PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO n. 299/2017 depositata il 07/06/2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere FEDERICO ROLFI.

Svolgimento del processo

1. Il ricorrente Avv. P.G. chiese al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la liquidazione dei propri compensi per l’attività svolta in un procedimento di modifica delle condizioni di separazione nel quale il soggetto assistito dal ricorrente era stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

Con decreto collegiale del 2 febbraio 2017, il Tribunale in composizione collegiale respinse l’istanza rilevando d’ufficio la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c..

2. Proposta opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ritenuta illegittima l’applicazione d’ufficio dell’art. 2956 c.c., annullò il provvedimento impugnato, rimettendo il ricorrente “innanzi al Giudice Civile che ha emesso il provvedimento impugnato” e riconoscendo all’opponente le sole spese vive del procedimento, in quanto il medesimo si era difeso in proprio.

3. Avverso detto provvedimento P.G. ha proposto ricorso.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380 bis.1 c.p.c..

5. Con ordinanza interlocutoria del 20 dicembre 2021 questa Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale di Messina e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ha disposto la rinnovazione della notifica, rinviando la causa a nuovo ruolo.

6. La PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO e il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

1. Il ricorso si articola in cinque motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15.

Il ricorso deduce la erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui essa, invece di statuire nel merito” ha rimesso gli atti al giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato. Deduce la natura decisoria e non meramente rescindente del procedimento di opposizione alla liquidazione dei compensi per i soggetti ammessi al patrocinio a carico dello Stato 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 352, 353 e 354 c.p.c., per avere il Tribunale disposto la rimessione al giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83.

Lamenta che, con la decisione impugnata, il tribunale abbia violato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, il quale non rimette la liquidazione dei compensi al giudice che ha conosciuto della controversia nella quale è stato svolto il patrocinio nel caso in cui il provvedimento emesso da detto giudice sia successivamente fatto oggetto di opposizione e l’opposizione medesima sia accolta.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 3, per avere il provvedimento impugnato escluso il riconoscimento dei compensi all’odierno ricorrente.

Lamenta il ricorso che i suddetti compensi siano stati ritenuti superflui per il solo fatto che il ricorrente si era difeso in proprio, come è invece facoltà ex art. 86 c.p.c., in via generale, nonchè D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 15, comma 3, per la specifica tipologia di procedimenti ivi contemplati.

1.5. Con il quinto motivo si deduce:

a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 5, per avere il provvedimento omesso la liquidazione dei compensi a carico dell’Erario.

b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere il provvedimento impugnato affermato di non poter procedere alla liquidazione dei compensi a causa della mancata produzione degli atti del procedimento nell’ambito del quale era stato svolto il patrocinio, laddove detta documentazione era stata integralmente prodotta con il ricorso in opposizione al rigetto della liquidazione.

2. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

Il procedimento di opposizione al decreto di pagamento del compenso del difensore, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, costituisce giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su un diritto soggettivo patrimoniale, nel quale è parte necessaria il titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24423 del 17/10/2017 -Rv. 646753 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012 – Rv. 622818 – 01).

Il giudice investito dell’impugnazione il quale ritenga l’opposizione fondata nel merito, eccettuati i casi in cui ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 354 c.p.c., non può limitarsi ad annullare il provvedimento di liquidazione – attribuendo in tal modo al medesimo procedimento di opposizione una sorta di funzione meramente rescindente, non contemplata dalla legge – ma è tenuto a decidere l’opposizione nel merito (per un’ipotesi affine, anche se non coincidente, cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1684 del 22/01/2019 – Rv. 652215 – 01).

3. Assorbito -per effetto dell’accoglimento dei primi tre motivi- il quarto motivo di ricorso, conserva, invece, parziale autonomia il quinto che merita anch’esso accoglimento.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, infatti, ha ritenuto di rimettere gli atti all’ufficio che aveva respinto l’istanza di liquidazione, adducendo come ragione anche la mancata produzione di tutti gli atti del procedimento nel quale P.G. aveva svolto il proprio mandato.

Come lamentato dal ricorrente, tale affermazione si pone in contrasto diretto con il dato normativo, atteso che il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15, – che disciplina, appunto il procedimento di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia – prevede, al proprio comma 5, che “il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione”.

Questa Corte, al riguardo, ha ripetutamente chiarito che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, ha il potere – dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendosi intendere la locuzione “può”, contenuta in tale norma, non come espressione di mera discrezionalità,, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova. (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 23133 del 19/08/2021 – Rv. 662C)71 – 01; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 2206 del 30/01/2020 – Rv. 656859 – 01).

Quindi, al di là della completezza o meno delle produzioni documentali presenti nel procedimento promosso dall’odierno ricorrente – produzioni che peraltro quest’ultimo deduce essere state esaustive – era compito dell’organo giudicante procedere all’acquisizione di ufficio dei documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.

4. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, cui è rimessa altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2022

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Verified by ExactMetrics