GRATUITO PATROCINIO: ISTANZA DI LIQUIDAZIONE SEMPRE TELEMATICA

RIFORMA: LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL GRATUITO PATROCINIO DEVE INIZIARE SEMPRE CON UNA ISTANZA TELEMATICA

Intervista alla Vicepresidente del Senato Anna Rossomando

Intervista alla Vicepresidente del Senato Anna Rossomando

Anche in risposta alle problematiche che stanno soffrendo gli studi legali a seguito del lock down giudiziario, la sen. Anna Rossomando – vicepresidente del Senato della Repubblica –  ha presentato un emendamento al DL Semplificazioni (76/2020) per migliorare la situazione attuale dell’istituto del Patrocinio a spese dello stato in materia di liquidazione dei compensi.

Per favore la risoluzione dei problemi inerenti i tempi spesso troppo lunghi per la liquidazione dei compensi degli Avvocati che difendono i non abbienti, la senatrice Rossomando ha sostenuto un intervento normativo  che ha consentito di rendere obbligatoriamente telematica la procedura di richiesta della liquidazione.

Poichè la riforma rinvia a  delle norme attuative, ci sono le basi per far si che una domanda che nasce digitale possa aiutare a creare un’unica procedura anche in cancelleria per la liquidazione dei compensi degli avvocati del gratuito patrocinio interamente digitale.

Sul punto è arrivato in suffragio anche un conforme ODG del Governo.

Riportiamo di seguito il testo integrale dell’emendamento inserito nel DL convertito e dell’ordine del giorno del governo, nonchè i link dei provvedimenti che potete trovare qui e qui. Della riforma e di quanto in corso ne abbiamo poi parlato nell’intervista web sul canale di Avvocati con Anna Rossomando che trovate qui sotto.

Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

 




 

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Proposta di modifica n. 37.0.2 (testo 2) al DDL n. 1883

Rossomando, Mirabelli, Cirinnà

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)

1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.».

 

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Ordine del Giorno n. G/1883/135/1 e 8 al DDL n. 1883

Attiva riferimenti normativi

Copia questo link

G/1883/135/1 e 8

Rossomando

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»,

            premesso che:

        l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19 ha colpito fortemente anche l’avvocatura che, a causa della sospensione dell’attività giurisdizionale ha visto contrarsi notevolmente l’ attività professionale, con pesanti conseguenze sul piano economico, cui solo in parte si è fatto fronte con misure mirate di sostegno al reddito; la posizione dell’avvocatura presenta significativi tratti di specificità rispetto agli altri lavoratori autonomi e alle altre professioni, in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa, che la Costituzione stessa definisce “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”;

            la garanzia del diritto alla difesa, indipendentemente dal censo, è dunque un bene pubblico e collettivo il cui esercizio deve essere garantito in concreto. In questo contesto l’istituto del gratuito patrocinio garantisce la piena applicazione del diritto alla difesa per tutti i cittadini e il ruolo dell’avvocato assume una dimensione di rilevanza sociale;

            la corresponsione dei compensi dovuti per la difesa che usufruisce del gratuito patrocinio ha rivelato criticità già negli ultimi anni quanto a tempi e modalità di corresponsione. Cosa che ha già richiesto l’attenzione di Parlamento e Governo;

            attualmente e più segnatamente l’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività giurisdizionali e altrimenti legate all’amministrazione della giustizia, ha ulteriormente ritardato il pagamento dei compensi già maturati per attività di patrocinio a spese dello Stato o di difesa d’ufficio, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115;

            la funzionalità degli istituti e delle procedure previste dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica costituiscono un presidio essenziale per la garanzia del diritto costituzionale alla difesa dei non abbienti, secondo quanto prefigurato dall’articolo 24, comma 3, della Costituzione; al tempo stesso, la corresponsione dei compensi maturati per le attività svolte entro tempi certi e ragionevoli è espressione necessaria della leale cooperazione tra lo Stato e le avvocate e gli avvocati che si impegnano a patrocinare anche nell’interesse dei non abbienti o a esercitare il ministero di difensore d’ufficio; pertanto, ritardi nella corresponsione dei compensi dovuti per lo svolgimento di tali attività, frustrando legittime aspettative e così indebolendo il legame fiduciario tra assistiti, avvocati e Stato, rischiano di pregiudicare il ricorso ai ridetti strumenti e, con esso, il diritto costituzionale alla difesa dei non abbienti;

            il Governo in più occasioni, in conformità al mandato politico ricevuto dal Parlamento, ha ribadito la volontà di garantire piena e rapida tutela dei crediti in esami: ciò presuppone, innanzitutto – come il Ministero della Giustizia ha del resto segnalato al Ministero dell’economia e delle finanze (da ultimo attraverso richiesta di integrazione fondi mediante prelevamento dal “Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine”) – il reperimento delle risorse necessarie e, in particolare, che il relativo capitolo di bilancio sia sufficientemente capiente,

            impegna il Governo:

        a prevedere nel primo provvedimento utile tutte le misure (di carattere economico ed amministrativo) idonee a favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione e pagamento dei compensi, in tempi certi e ragionevoli, spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115.

 

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