CIRCOLARE COA TRIESTE SU PRENOTAZIONE A DEBITO COMPENSI

IL COA TRIESTE INTERVIENE SUI COMPENSI DI NOTAI E CTU

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La sentenza della Corte Costituzionale 05.06-01.10.2019 n. 217 ha rivoluzionato il panorama delle liquidazioni dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato: ne abbiano parlato qui.

La decisione che ammette all’anticipo a carico dell’erario di quanto spettante a Notai, CTU e CTP ex art. 131, comma 3, Testo Unico Spese di Giustizia dato con D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (d’ora in poi: T.U.S.G.)porta ora alla necessità di adeguare le prassi oprerative sul territorio.

In questo senso interviene la commissione patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trieste: by Marco Fazzini.

Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.




***

Agli
Avvocati iscritti all’Ordine di Trieste
LL.SS.

OGGETTO: patrocinio a spese dello Stato – processo civile – pagamento dei compensi dei Consulenti Tecnici di Parte – finalmente retribuiti (sentenza C.Costituzionale 05.06-01.10.2019 n. 217).

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 217 d.d. 05.06.2019 depositata in data 01.10.2019 e pubbl. in G.U. n, 40 d.d. 02.10.2019 ha emesso un’importantissima e rivoluzionaria sentenza “manipolativa di accoglimento”, che rimedia a una delle peggiori storture del sistema del patrocinio a spese dello Stato in Italia.

Infatti, com’è noto, la normativa [art. 131, comma 3, Testo Unico Spese di Giustizia dato con D.P.R. 30.05.2002 n. 115 (d’ora in poi: T.U.S.G.)] prevedeva che in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte assistita, gli onorari dei Consulenti Tecnici delle Parti ( d’ora in poi: C.TT.PP.) nel processo civile fossero pagati dallo Stato solo previa escussione da parte di Equitalia Giustizia nei confronti dei soccombenti in giudizio. Era il sistema della c.d. “prenotazione a debito” con rivalsa.

Il problema derivava dal fatto che mai Equitalia nemmeno tentava il recupero in rivalsa, sicchè di fatto i CC.TT.PP. rischiavano di lavorare gratis.

Il che, prevedibilmente, comportava per lo meno una grande difficoltà se non l’impossibilità pratica di trovarne di disponibili ad assumere l’incarico di consulente di parte nei processi civili.

Con la rivoluzionaria pronuncia “additiva” in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 131, comma 3. nella parte in cui non prevede che gli onorari ai CC.TT.PP. vengano pagati dallo Stato in anticipazione anziché con prenotazione a debito.

In pratica, lo Stato d’ora in poi dovrà pagare in anticipo i CC.TT.PP. e solo poi eventualmente rivalersi sul soccombente debitore, come se all’art. 131, comma 4, lett. c) T.U.S.G. fossero state aggiunte le parole “gli onorari” prima delle parole “le indennità e le spese di viaggio spettanti” ai CC.TT.PP.

La pronuncia rimedia inoltre a un’inaccettabile e ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai CC.TT.PP. nel procedimento penale, dove gli artt. 102-106-bis T.U.S.G. e in particolare l’art. 107, comma 3, T.U.S.G. prevede il sistema dell’anticipazione del pagamento da parte dello Stato, anche per i CC.TT.PP.

In definitiva, va salutata con favore la coraggiosa sentenza costituzionale che garantisce anche alle parti meno abbienti nei processi civili un’assistenza completa, in condizioni di partità con la controparte eventualmente abbiente.

Trieste, 5 novembre 2019 Il Presidente della Commissione C.O.A. TS p.s.S.

Marco Fazzini

(avv. Marco Fazzini)

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