MA IL GRATUITO PATROCINIO PAGA ANCHE LE SPESE AVVERSARIE?

GRATUITO PATROCINIO: SE PERDI TI PAGA LE SPESE ALL’AVVERSARIO?

Rifusione spese avversarie con il gratuito patrocinio?

Rifusione spese avversarie con il gratuito patrocinio?

Una causa civile può concludersi con una decisione favorevole o meno a quanto richiesto da chi la ha iniziata. Pertanto, il giudice che scrive la sentenza decide anche se pronunciarsi a favore della rifusione delle spese a favore di chi ottiene la vittoria.

Nel nostro ordinamento è infatti principio generale, previsto all’art. 91 c.p.c., che il Giudice condanni al rimborso delle spese di lite a favore della parte vittoriosa quella rimasta perdente (genericamente indicato con la locuzione: “le spese seguono la soccombenza”): “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa“.

Quali sono gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio?

In effetti, la norma che disciplina il gratuito patrocinio, l’art. 131 del Dpr 115/2002, prevede che lo Stato risponda solo per al cune spese specifiche.vPer effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

Prenotazione a debito

Sono spese prenotate a debito e, quindi. imputate nominalmente allo Stato:

  1. il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;
  2. l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile (2);
  3. le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;
  4. l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
  5. l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
  6. i diritti di copia.

Pure gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte (CTP) e all’ausiliario del magistrato (CTU), sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile il loro recupero nei confronti della parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.

Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di attivitò ad essi delegate dal Giudice e all’indennità per il pagamento del custode giudiziario del bene sottoposto a sequestro.

Anticipazioni

Sono invece spese anticipate effettivaente dall’erario:

  1. gli onorari e le spese dovuti al difensore;
  2. le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
  3. le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi;
  4. le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
  5. le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
  6. le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

Sono poi prenotati a debito o anticipati i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

In caso di vittoria?

Con la vittoria in giudizio, la parte che ha ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio vede il Giudice condannare l’avversaria alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato (che, come scritto sopra, ha anticipato i costi della causa).

Nel caso invece che il soggeto ammesso al patrocinio a spese perda la causa, il giudice può condannarlo a pagare le spese processuali come indicato sopra in via geneerale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. (“le spese seguono la soccombenza”).

Difatti, come ha più volte detto la Cassazione (vedi infra), l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile non comporta che siano a carico dello Stato anche le spese legali cui venga condannato il relativo beneficiario se perde il giudizio.

La Suprema Corte ha precisato più volte che detto che,l’ammissione al gratuito patrocinio consente solo il pagamento del proprio difensore e l’anticipazione delle spese da parte dello Stato, senza mai modificar la regola generale in forza della quale il soccombente deve sopportare l’onere di rifondere le spese legali alvincitore.

Le pronunce più interessanti sono:

  • Cass. sent. n. 10053/2012 del 19.06.2012.
  • Cass. sent. n. 24114/2016.

Nella prima delle due si evidenzia che il raffronto tra il tenore della disposizione di cui all’art. 131 con quella di cui al precedente art. 107 del DPR 115/2002 evidenzia che, nel processo civile, “gli onorari e le spese”, di cui si fa carico lo Stato, sono esclusivamente quelli dovute al difensore della parte ammessa al beneficio.

Tuttavia, recentemente un giudice di merito, il tribunale di Cosenza, ha enucleato il principio contrario (Trib. Cosenza, sent. n. 2068/2017 del 1.12.2017.): il magistrato, in costanza di condanna della parte ammessa al gratuito patrocinio, nonostante la sua soccombenza al giudizio  – ha posto il pagamento delle spese processuali a carico dell’erario, parificandole a quelle del difensore del beneficiato.

La scelta del tribunale appare in opposizione a tutta la dottrina e la giurisprudenza fin qui maturate e non risulta coerente ai principi costituzionali (art. 24 Cost.) che prevedono il sostegno dello Stato per accedere alla giustizia e non per fare fronte alla propria soccomenbenza in giudizio.

Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza di riferimento della Corte di Cassazione: sent. n. 10053/2012 del 19.06.2012.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.




***

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. M.A. ha chiesto la correzione della sentenza di questa Corte n. 24267 del 27.10/30.11.2010, nella parte in cui è stato disposto rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, assumendo che l’importo per cui vi è condanna andava posto a carico dell’erario.

2. Il Comune di Curinga, in questa sede, non ha svolto alcuna attività.

3. Il ricorso, che ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., comma 2, va trattato in camera di consiglio, appare destinato ad essere rigettato per un duplice ordine di considerazioni.

4. Innanzitutto – a voler seguire la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui l’errore materiale sarebbe conseguente all’”omesso esame della documentazione presente in atti circa l’intervenuta ammissione della M. al gratuito patrocinio – ricorrerebbe nella fattispecie, non già l’errore materiale di cui all’art. 287 cod. proc. civ., bensì un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4.

Invero solo l’errore del giudice che si estrinseca nell’erronea manifestazione della volontà – di tipo ostativo – è rimediabile in sede di correzione, mentre l’errore consistente, ove commesso dalla Corte di Cassazione, nell’erronea percezione degli atti di causa (e in particolare nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), va dedotto, sempre che l’evento su cui cade non abbia costituito un punto controverso, impugnando la sentenza, che ne sia affetto, per revocazione ex art. 391 bis e art. 395 cod. proc. civ., comma 1, n. 4.

5. In ogni caso la pretesa di far carico all’Erario le spese dovute alla controparte appare infondata.

Sulla questione della presunta idoneità del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a tenere indenne l’imputato o altra parte ammessa anche rispetto alle spese legali della controparte vittoriosa, questa Corte ha già avuto modo di evidenziarcene l’espressione l’onorario e le spese agli avvocati di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 107, non contempla altri avvocati che quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio (Cass. pen., Sez. 5^, 17/07/2008, n. 38271). Invero lo Stato è tenuto a corrispondere solo le spese necessarie alla difesa della parte ammessa al beneficio, in quanto si sostituisce a questi – considerate le loro precarie condizioni economiche – per garantirne un diritto primario previsto dall’art. 24 Cost., comma 3, non estendendosi l’obbligo dello Stato alla tutela di diritti ulteriori”.

Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, osservando che la memoria della ricorrente non oppone alcun specifico argomento che valga a superare il già assorbente rilievo della deducibilità come errore revocatolo (e non già come errore materiale ex art. 287 cod. proc. civ.) dell’eventuale “omesso rilevamento” del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio e neppure offre spunti convincenti che valgano a contrastare l’ulteriore profilo, evidenziato dal relatore, dell’inidoneità di detto provvedimento a tener indenne la parte ammessa al beneficio dal pagamento delle spese processuali liquidate in favore della controparte risultata vittoriosa.

A quest’ultimo riguardo pare utile aggiungere quanto segue.

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131 – regolando gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario e prevedendo che “relativamente alle spese a carico della parte ammessa” alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario – dispone che vengano anticipati dall’erario “gli onorari e le spese dovuti al difensore”, con una disposizione “parallela” a quella contenuta nel precedente art. 107 (che, disciplinando gli effetti dell’ammissione al beneficio nel procedimento penale, pone a carico dell’erario in via di anticipazione “l’onorario e le spese agli avvocati”). Orbene già il raffronto tra il tenore della disposizione di cui all’art. 131 con quella di cui al precedente art. 107 – che, riguardando il processo penale, è intesa a comprendere tra le spese anticipate dall’erario sia l’onorario e le spese del difensore dell’imputato ammesso al beneficio, sia l’onorario e le spese di altro avvocato officiato della difesa di soggetto diverso dall’imputato (danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile, civilmente responsabile per la pena pecuniaria) ammesso al beneficio – evidenzia che, nel processo civile, “gli onorari e le spese”, di cui si fa carico lo Stato, sono esclusivamente quelli dovute al difensore della parte ammessa al beneficio.

L’inequivocità del rilevato dato letterale trova, del resto, riscontro nel tenore del D.P.R. cit., art. 74, comma 2 che, nel prevedere l’istituzione del beneficio, dispone che “è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”; con il che – mentre, sotto il profilo meramente letterale, appare chiaro che l’impegno dello Stato è riferito al “patrocinio” della parte ammessa al beneficio – sotto il profilo logico, la circostanza, che la concessione del beneficio risulti condizionata alla preventiva valutazione della “non manifesta infondatezza” delle ragioni della parte istante, convalida il convincimento che l’obbligo dello Stato non si estende alla tutela di diritti di terzi, quale la parte vittoriosa, nei cui confronti l’assistito dal beneficio risulti soccombente con condanna al pagamento delle spese processuali.

In definitiva va affermato il seguente principio di diritto:

l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito dal beneficio sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all’art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese – si impegna ad anticipare.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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