GRATUITO PATROCINIO: OUA, PARLAMENTO E MINISTRO UNITI PER DARE TUTELA

5 INTERROGAZIONI PARLAMENTARI X ADEGUAMENTO SOGLIA REDDITTUALE PER AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO  E CONSEGUENTE DM

IL CITTADINO CHIEDE ACCESSO ALLA GIUSTIZIA, IL POLITICO INTERVIENE, IL GOVERNO GARANTISCE IL RISPETTO DEL PERCORSO NORMATIVO AUMENTANDO LA SOGLIA PER L’AMMISSIONE.

Storia di un corretto approccio all’attivismo civico!

INTERROGAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI

INTERROGAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI

L’art. 24 della Costituzione prevede che sia garantito l’accesso alla giustizia ai meno abbienti con appositi mezzi disposti successivamente con con il TUSG DPR 115/2002 disciplinate il patrocinio a spese dello Stato. L’art. 77 di quest’ultimo decreto prevede che la difesa pagata dallo Stato sia garantita a tutti coloro che hanno una certa soglia di reddito che viene aggiornata ogni 24 mesi.

Le vicende della crisi, nella successione dei governi Monti e Letta, avevano purtroppo fatto saltare l’adeguamento del 2012 lasciando la soglia in arretrato di ogni adeguamento per oltre 37 mesi.

L’avvocatura, anche su impulso di associazioni di attivisti laici e forensi (Art. 24 Cost. e Movimento Forense), aveva rilevato il problema deliberando la questione avanti la massima assise del Congresso Nazionale Forense: lo scorso 11 ottobre 2014 un’assemblea pressoché unanime ha chiesto di intervenire per sanare quell’erosione reddituale che stava impedendo a decine di migliaia di italiani di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Dopo il Congresso, l’Organismo Unitario dell’avvocatura si è fatto carico della sua missione di dare esecuzione alle mozioni congressuali ed ha chiesto alla politica di provvedere a far rispettare il dettato normativo con l”adeguamento ISTAT della soglia reddituale alla data prefissata del 30 giugno 2014.

La richiesta di OUA ha visto presentare ben 5 interrogazioni parlamentari (2 al Senato e 3 alla Camera) bipartisan fra la fine di giugno ed il mese di luglio.

Il Ministero di Giustizia ha prontamente risposto pubblicando il decreto ministeriale che ha adeguato in aumento il tetto per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato innalzandolo del 1,4 % in conformità all’aumento ISTAT intercorso dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2014.

La soglia reddituale è quindi passata da € 11.369,24 a € 11.528,41 così consentendo ad almeno 210.000 (duecentodiecimila) contribuenti italiani in più di accedere al beneficio di Stato.

Si deve infatti ricordare che gli aventi diritto all’ammissione con il precedente riferimento reddituale era pari a ben 15 milioni di contribuenti, ovvero più di un terzo del 41 milioni di percettori di reddito e contribuenti italiani: per l’effetto, l”aumento della soglia del 1,4 % comporta appunto l’ingresso di oltre 210.000 nuovi contribuenti nella fascia di coloro che hanno diritto ad una difesa sostenuta dallo Stato.

Riportiamo di seguito le 5 interrogazioni parlamentari con il loro testo integrale ed i link ai documenti originali nonché il decreto ministeriale.

Partendo quindi dal punto di arrivo si può dire con orgoglio che, quando si attivano tutte le leve utili a sensibilizzare le istituzioni, il sistema funziona. Di questo facciamo tesoro per ottenere le medesime risultanze ovunque serva dare tutela ai diritti del cittadino!

Alberto Vigani

Associazione Art. 24 Cost.



1° interrogazione al Senato

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=38003&stile=6&highLight=1

ATTO SENATO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04164

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 471 del 24/06/2015

Firmatari

Primo firmatario: BUEMI ENRICO

Gruppo: PER LE AUTONOMIE (SVP-UV-PATT-UPT) – PSI – MAIE

Data firma: 24/06/2015

Destinatari

Ministero destinatario:

  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/06/2015

Stato iter:

IN CORSO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04164

presentata da

ENRICO BUEMI

mercoledì 24 giugno 2015, seduta n.471

BUEMI – Al Ministro della giustizia – Premesso che:

l’articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia;

la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli artt. 76 e seguenti;

proprio l’art. 77 prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni “2 anni”, per evitare che l’erosione dell’inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;

il tetto reddituale previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica era di 9.296,22 euro di imponibile ed è stato aggiornato a 10.628,16 euro, in adeguamento alla crescita dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009 ma con riferimento fino al 30 giugno 2008;

2 anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28 euro adeguandolo soltanto all’aggiornamento Istat al 30 giugno 2010;

la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero di giustizia con decreto 1° aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) e ha portato il tetto reddituale a 11.369,24 euro;

tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all’inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014 e senza tener conto dell’ancor maggiore perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane;

pertanto, essendo oramai decorsi ulteriori 36 mesi, pari a quasi 3 anni, dall’ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2012-30 giugno 2014, il limite di reddito fissato a oggi in 11.369,24 euro con riferimento al superato 30 giugno 2012;

l’intervento risulta, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento;

considerato che:

il medesimo tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti richiedenti l’ammissione incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l’applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce l’accesso al beneficio;

l’adeguamento del tetto reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere all’effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che non se lo possono permettere;

l’impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto censito dall’indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento,

si chiede di sapere se, quando ed in quale forma il Ministro in indirizzo intenda accogliere la richiesta (espressa dall’Organismo unitario dell’avvocatura e nella mozione deliberata nell’ottobre 2014 al XXXII congresso nazionale forense) di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché venga immediatamente emanato il decreto ministeriale che modifica il tetto reddituale per l’ammissione adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data odierna, ed affinché si precisi che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge.

(4-04164)

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC: patrocinio, accesso alla giustizia, prezzo al consumo

2° interrogazione al Senato

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=38623&stile=6&highLight=1

ATTO SENATO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04227

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 478 del 07/07/2015

Firmatari

Primo firmatario: STEFANI ERIKA

Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE

Data firma: 07/07/2015

Destinatari

Ministero destinatario:

  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/07/2015

Stato iter:

IN CORSO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04227

presentata da

ERIKA STEFANI

martedì 7 luglio 2015, seduta n.478

STEFANI – Al Ministro della giustizia – Premesso che:

com’è stato riportato anche da alcuni quotidiani nazionali, vi sono vistose carenze da parte del Ministero della giustizia in ordine al grave ritardo nei pagamenti delle parcelle degli avvocati che hanno assunto la difesa di persone ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

il problema dell’effettività del pagamento delle parcelle in tempi ragionevoli è stato affrontato, di recente, dal coordinatore della commissione dell’Organismo unitario dell’avvocatura (OUA), come si apprende da un articolo pubblicato dal “Corriere della Sera” il 29 giugno 2015, il quale ha evidenziato che «”Se a tutti coloro che non hanno i mezzi reddituali utili a consentire l’accesso ad una difesa a proprio carico (…) è garantito il patrocinio gratuito, ossia la difesa senza spese a loro carico, si deve sapere a chiare lettere che lo Stato per assicurare l’effettività di quest’ultimo non fa nulla, o quasi. La presenza di uno stuolo di avvocati non significa necessariamente che a tutti è concessa una vera ed uguale capacità di difendersi”»;

inoltre, è stato altresì ribadito, ove ve ne fosse la necessità, da parte del presidente dell’OUA che «”Tra i nodi irrisolti (…) c’è il rafforzamento del patrocinio a carico dello Stato per un’efficace tutela dei ceti più deboli, soprattutto in un Paese ancora sotto gli effetti di una lunga crisi economica. (…) In Italia, abbiamo assistito a un paradosso: in questi anni si è impoverita la classe media, è aumentata la fascia di sofferenza, e, quindi, il numero degli aventi diritto al patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di una platea cresciuta fino a diventare un quarto della popolazione, ma non sono aumentate proporzionalmente le risorse previste per questo servizio. Siamo il Paese che meno spende in Europa, perché si scarica tutto sugli avvocati, con parcelle misere, circa 600 euro per una causa che dura anni, oltretutto pagate con ritardi vergognosi”»;

si legge ancora «Nell’immaginario collettivo il diritto al gratuito patrocinio spetta solo a poche persone che vivono in condizioni di emarginazione e non fanno parte della società civile. In realtà esiste un tetto reddituale per accedervi ed è pari a 11.369 euro nel processo civile, mentre in quello penale il limite va maggiorato di 1.032 euro per ogni familiare a carico»;

non solo le affermazioni sia del coordinatore che del presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura sono drammatiche in ordine ai gravi ritardi nei pagamenti delle parcelle nei confronti degli avvocati che hanno assunto la difesa di persone ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ma lo Stato non interviene nemmeno al fine di garantire l’effettiva difesa di coloro che avrebbero diritto all’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, visto che il diritto alla difesa è costituzionalmente garantito, poiché vi è “omertà” da parte di chi dovrebbe garantirne la conoscibilità;

anche nella materia della negoziazione assistita appare necessario introdurre la possibilità, per coloro che ne hanno diritto, di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato, poiché diversamente opinando, da un lato, ci si porrebbe in contrasto con il principio dell’eguaglianza, sia essa formale che sostanziale, e, dall’altro lato, si ostacola l’efficace implementazione dei nuovi sistemi di risoluzione alternativa delle controversie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

come intenda porre rimedio urgente, anche con provvedimenti normativi emergenziali, per ripristinare il diritto degli avvocati al pagamento delle parcelle per la difesa di persone ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato, anche attraverso il riconoscimento di un credito di imposta;

con quali strumenti intenda garantire l’effettività e la conoscibilità dell’istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato da parte dei cittadini che spesso non ne hanno contezza;

come intenda modificare la legislazione vigente al fine di estendere il diritto all’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche a coloro che accedono alle pratiche di risoluzione alternativa delle controversie, tra cui la negoziazione assistita.

(4-04227)

3° interrogazione alla Camera

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39219&stile=6&highLight=1

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06072

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 463 del 16/07/2015

Firmatari

Primo firmatario: COLLETTI ANDREA

Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE

Data firma: 16/07/2015

Destinatari

Ministero destinatario:

  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/07/2015

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06072

presentato da

COLLETTI Andrea

testo di

Giovedì 16 luglio 2015, seduta n. 463

COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio, è uno strumento che garantisce il diritto di difesa, in attuazione dell’articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia;

la disciplina attuativa di tale disposizione costituzionale è racchiusa nel «Testo Unico Spese di Giustizia» (decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002) negli articoli 76 e seguenti, con la specifica previsione di un tetto reddituale all’articolo 77 che delimitai soggetti aventi diritto al gratuito patrocinio. La norma prevede inoltre che il predetto tetto reddituale venga aggiornato ogni 2 anni per evitare che l’inflazione impedisca di aiutare concretamente coloro che non hanno risorse economiche sufficienti per accedere alla giustizia;

il tetto reddituale previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002 era di 9.296,22 di imponibile ed è stato aggiornato il 20 gennaio 2009 a euro 10628,16, in adeguamento alla crescita dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati, tuttavia ciò con riferimento fino al 30 giugno 2008. Nel 2013, successivamente, vi è stata una ulteriore variazione in aumento che portato il tetto reddituale a euro 10.776,28, ma adeguandolo soltanto ai dati aggiornati ISTAT al 30 giugno 2010;

la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero di giustizia con il decreto del 1o aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) e ha portato il tetto reddituale a euro 11.369,24. Tuttavia tale aumento è stato fatto in riferimento al periodo 1o luglio 2010-30 giugno 2012, senza invece considerare il periodo 1o luglio 2012-30 giugno 2014;
appare quindi urgente aggiornare il tetto reddituale per il periodo 1o luglio 2012-30 giugno 2014 al fine di dare concreta attuazione all’articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana, anche perché, in tale biennio, l’ISTAT ha certificato una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati di oltre il 2,4 per cento –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative intenda intraprendere affinché venga immediatamente emanato il decreto ministeriale per modificare il tetto reddituale in modo da adeguarlo al tetto di legge per come maturato alla data odierna. (5-06072)

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC: accesso alla giustizia, patrocinio, diritti della difesa

4° interrogazione alla Camera

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39443&stile=6&highLight=1

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06092

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 465 del 20/07/2015

Firmatari

Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA

Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO

Data firma: 20/07/2015

Elenco dei co-firmatari dell’atto

Nominativo co-firmatario

Gruppo

Data firma

REALACCI ERMETE

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

ROTTA ALESSIA

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

PATRIARCA EDOARDO

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

GRASSI GERO

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

IACONO MARIA

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

SCHIRO’ GEA

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

ALBINI TEA

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

COVA PAOLO

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

ROMANINI GIUSEPPE

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

MORETTO SARA

PARTITO DEMOCRATICO

20/07/2015

Destinatari

Ministero destinatario:

  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/07/2015

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06092

presentato da

RUBINATO Simonetta

testo di

Lunedì 20 luglio 2015, seduta n. 465

RUBINATO, REALACCI, ROTTA, PATRIARCA, GRASSI, IACONO, SCHIRÒ, ALBINI, COVA, ROMANINI e MORETTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia;

la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli articoli 76 e seguenti;

proprio l’articolo 77 di tale decreto prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni «2 anni», per evitare che l’erosione dell’inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
il tetto reddituale previsto in origine dal citato decreto del Presidente della Repubblica era di 9.296,22 euro di imponibile ed è stato aggiornato il 20 gennaio 2009, in adeguamento alla crescita dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a 10.628,16 euro ma con riferimento al 30 giugno 2008;

tre anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28 euro, adeguandolo soltanto all’aggiornamento Istat al 30 giugno 2010;
la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero della giustizia con decreto 1o aprile 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169, che ha portato il tetto reddituale a 11.369,24 euro;

tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all’inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2014 e ciò senza tener conto dell’ancor maggiore perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane;

pertanto, essendo oramai decorsi 3 anni dall’ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1o luglio 2012-30 giugno 2014, il limite di reddito fissato ad oggi in 11.369,24 euro con riferimento al 30 giugno 2012;
l’intervento risulta vieppiù necessario rilevato che, nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento;
il predetto tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti richiedenti l’ammissione si scontrano con differenti interpretazioni da parte dell’amministrazione sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l’applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce l’accesso al beneficio;
l’adeguamento del tetto reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere all’effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che oggi non se lo possono permettere;
l’impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto censito dall’indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento;
la richiesta di adeguamento del tetto reddituale è stata già oggetto di espressa istanza sia da parte del XXXII Congresso nazionale forense, con l’approvazione della mozione n. 32 in data 11 ottobre 2014, che dello stesso organismo unitario dell’Avvocatura, dapprima nel febbraio 2015, quindi da parte dell’Assemblea del medesimo organismo il 29 maggio scorso –:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno ed urgente procedere all’emanazione del decreto ministeriale per la modifica del tetto reddituale quale requisito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data odierna, precisando altresì che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge. (5-06092)

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC:

patrocinio, accesso alla giustizia, prezzo al consumo

5° interrogazione alla Camera

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=39465&stile=6&highLight=1

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06095

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 466 del 21/07/2015

Firmatari

Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 21/07/2015

Elenco dei co-firmatari dell’atto

Nominativo co-firmatario

Gruppo

Data firma

ARTINI MASSIMO

MISTO-ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

BALDASSARRE MARCO

MISTO-ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

BARBANTI SEBASTIANO

MISTO-ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

BECHIS ELEONORA

MISTO-ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

MUCCI MARA

MISTO-ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

PRODANI ARIS

MISTO-ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

RIZZETTO WALTER

MISTO-ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

SEGONI SAMUELE

MISTO-ALTERNATIVA LIBERA

21/07/2015

Commissione assegnataria

Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)

Destinatari

Ministero destinatario:

  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 21/07/2015

Stato iter:

IN CORSO

Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/07/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06095

presentato da

TURCO Tancredi

testo di

Martedì 21 luglio 2015, seduta n. 466

TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO e SEGONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, prevede che, «a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia»;
la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia – decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 agli articoli 76 e seguenti;
l’articolo 77 di tale decreto presidenziale prevede che il limite reddituale per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato e senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni due anni per evitare che l’erosione dell’inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
il limite reddituale superiore previsto in origine dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 era fissato in euro 9.296,22 d’imponibile ed è stato successivamente aggiornato ad euro 10.628,16, in adeguamento all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009, ma in riferimento al 30 giugno 2008;
successivamente da due anni, vi è stata una variazione in aumento che ha portato il limite reddituale ad euro 10.776,28 adeguandolo all’aggiornamento ISTAT alla data del 30 giugno 2010;
la più recente variazione in aumento è, quindi, pervenuta dal Ministero di giustizia con decreto del 1o aprile 2014, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2014, n. 169, innalzando il limite reddituale ad euro 11.369,24;
tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all’inflazione nominale, ma senza includere il biennio già scaduto, dal 1o luglio 2012 al giugno 2014 per di più senza tener conto della maggior perdita di acquisto legata alla crisi che hanno sofferto le famiglie italiane;
essendo ormai decorsi ulteriori 36 mesi, dall’ultima variazione effettiva del limite reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1o luglio 2012 – 30 giugno 2014, il predetto limite di reddito fissato ad oggi in euro 11.369,24 con riferimento al giugno 2012;
l’intervento risulterebbe, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento;
il medesimo limite reddituale è reso, sovente, più difficile da raggiungere, poiché i soggetti richiedenti l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo, a volte, escludere l’applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce loro l’accesso al beneficio;
l’adeguamento del limite reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere alla effettiva tutela dei diritti avanti alla giurisdizione della Repubblica a persone che, in questo momento, non se lo potrebbero permettere;
l’impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto indicato dall’indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato, includendo, in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento –:
se sia a conoscenza della situazione testé descritta;
se, quando e in quale forma il Ministro interrogato intenda accogliere la richiesta – già espressa dall’Organismo unitario dell’avvocatura ed anche nella mozione deliberata nello scorso ottobre dal XXXII Congresso nazionale forense – di porre in essere ogni necessaria iniziativa affinché venga rapidamente emanato il decreto ministeriale che modifica il limite reddituale superiore per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adeguandolo al limite di legge per come effettivamente maturato alla data odierna, ed affinché si precisi che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge. (5-06095)

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC: patrocinio

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IN GAZZETTA UFFICIALE

N. 186 DEL 12 AGOSTO 2015

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-12&atto.codiceRedazionale=15A06065&elenco30giorni=true

Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (15A06065) (GU Serie Generale n.186 del 12-8-2015)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

del Ministero dell’economia e delle finanze

  • Visto l’art 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

  • Visto l’art. 77 del citato testo unico che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;

  • Visto il decreto dirigenziale emanato in data 1° aprile 2014 dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2010-30 giugno 2012, e’ stato aggiornato in euro 11.369,24 l’importo fissato dall’art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

  • Ritenuto di dover adeguare, per il periodo relativo al biennio 1° luglio 2012-30 giugno 2014, il predetto limite di reddito fissato in euro 11.369,24;

  • Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 1,4%;

Decreta:

L’importo di euro 11.369,24, indicato nell’art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, cosi’ come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, e’ aggiornato in euro 11.528,41;
Il presente decreto verra’ inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

Il Capo del Dipartimento

per gli affari di giustizia

del Ministero della giustizia

Mura

Il Ragioniere generale

dello Stato

del Ministero dell’economia

e delle finanze

Franco

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