TETTO REDDITUALE DEL GRATUITO PATROCINIO 2023: VA AGGIORNATO?

GRATUITO PATROCINIO: IL MINISTERO DEVE AGGIORNARE IL TETTO REDDITUALE DAL 23 LUGLIO 2022.

SERVE AGGIORNARE IL TETTO REDDITUALE DEL GRATUITO PATROCINIO

SERVE AGGIORNARE IL TETTO REDDITUALE DEL GRATUITO PATROCINIO? E DI QUANTO?

Il 23 luglio 2020 Ministro di Giustizia emanava il sollecitato decreto biennale con il vigente riferimento reddituale per determinare la soglia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’aggiornamento era pubblicato in Gazzetta Ufficiale SOLO il successivo 30.01.2021, con la EDIZIONE n. 24.

Con quel decreto ministeriale il tetto reddituale era rideterminato in € 11.746,68,  (prima era di € 11.493,82) con riferimento alla variazione ISTAT intercorsa fra il 30/06/2016 e il 1/07/2018.

Pertanto, in detto momento storico del 2021, la variazione era computata rispetto a 24 mesi prima e non attualizzava l’effettiva di variazione dei prezzi al consumo rispetto alla data di rilevazione, così’ cristalizzando un ritardo di più di due anni e mezzo fino alla pubblicazione del DM, per complessivi 30 mesi dall’ultimo aggiornamento effettivo.

Invece, il tetto reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve, ai sensi dell’art. 77 del DPR 115/2002, essere aggiornato ogni 2 anni proprio per evitare che l’erosione dell’inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose. Qui sotto vedi la norma citata.

ART. 77 (L)
(Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Pertanto, l’aggiornamento deve essere biennale, e quindi avvenire ogni 2 anni, e non con un ritardo minimo di 2 anni.

Nel 2020

La ventura variazione sarebbe dovuta avvenire scaduto il successivo biennio in corso, ovvero appena dopo il 30 giugno 2020 ed a quella data, non al 30 giugno 2018.

Infatti, dal lontano 1 luglio 2018 al poco più recente 30 giugno 2022, la variazione ISTAT è pari al 9,20 %, ovvero in buon aumento dell’importo ad oggi vigente (€ 11.746,68), per come computato dal medesimo algoritmo del sito dell’ISTAT.

Oggi, nel 2023, IL TETTO REDDITO GRATUITO PATROCINIO VA AGGIORNATO

Pertanto, l’importo che ora sarebbe di riferimento se venisse emanato il decreto atteso almeno dal gennaio 2023, sui 4 anni trascorsi, è pari ad € 12.827,37, così con un incremento di  € 1.080,69.

VARIAZIONE-TETTO-REDDITUALE-DEL-GRATUITO-PATROCINIO-DAL-2018-AL-2022

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Ricordiamo che invece, se guardiamo solo al biennio 2018-2020, con l’ultimo incremento reddituale risalente al 23 luglio 2020 avremmo persino una variazione negativa di 0,1 %, persino passando da € 11.746,6, a € 11.734,93.

Oggi, con l’inflazione che erode il potere di acquisto delle fasce deboli, si deve fare di più: il 27% dei contribuenti italiani dichiara un reddito inferiore a € 15.000,00.

Altrimenti ci troveremmo come nel 2016 quando con il decreto ministeriale il tetto reddituale era rideterminato in € 11.493,82, purtroppo in decremento per la negativa variazione dell’indice ISTAT dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2016 (prima era di € 11.528,41).

VARIAZIONE-TETTO-REDDITUALE-DEL-GRATUITO-PATROCINIO-DAL-2018-AL-2020

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Se vuoi provare puoi caricare i dati della variazione qui sotto potrai verificarlo personalmente QUI.

Qui trovi il link all’interrogazione parlamentare e sotto l’appello di MF che sottopongono la questione al ministro.

SI ADEGUI LA SOGLIA REDDITUALE DEL GRATUITO PATROCINIO ALL’INFLAZIONE

SI ADEGUI LA SOGLIA REDDITUALE DEL GRATUITO PATROCINIO ALL’INFLAZIONE

Più sotto riportiamo  l’integrale provvedimento del 23 luglio 2020, restando in attesa di quello del 2020.

Alberto Vigani

Associazione Art. 24 Cost.




MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

del Ministero della giustizia di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

del Ministero dell’economia e delle finanze

Visto l’art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l’art. 77 del citato testo unico, che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto interdirigenziale emanato in data 16 gennaio 2018 dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 31 gennaio 2018, con il quale, con riferimento alla variazione del citato indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016, e’ stato fissato in euro 11.493,82 l’importo previsto dall’art. 76, comma 1, del citato testo unico per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto di dover adeguare il predetto limite di reddito in relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018;

Rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,022;

Decretano:

L’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ aggiornato ad euro 11.746,68.

Il presente decreto verra’ inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 luglio 2020

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia Casola

Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta Registrato alla Corte dei conti l’11 gennaio 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 40

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