REVOCA DEL GRATUITO PATROCINIO NON AUTOMATICA NEL RIGETTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

IL DINIEGO DELLA PROTEZIONE AL MIGRANTE NON COMPORTA EX LEGE LA REVOCA DEL GRATUITO PATROCINIO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

La cassazione, con la sentenza 36/2021, precisa che il rigetto della domanda di protezione internazionale non comporta in automatico la revoca del gratuito patrocinio.

La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato postula l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda (Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 10/04/2020, n. 7785).

Al fine di tale accertamento, il giudice del patrocinio ha l’onere di verificare la fondatezza del decreto di revoca ai soli fini della colpa grave e non in relazione al merito dell’azione giudiziaria proposta.

Agli effetti del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.

La revoca ex post della ammissione al beneficiconsegue invece alla verifica del difetto di prova che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione (argomenta da Corte Cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220).

Quindi, il beneficio si perde in seguito ad un’autonoma ed espressa valutazione del giudice su un’eventuale colpa grave nel proporre l’istanza o, come nel caso esaminato dalla Cassazione (sentenza 36) quando la vicenda raccontata dall’immigrato che chiede la tutela non rientra tra i presupposti per ottenere la protezione.

Non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorchè il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice debba motivare “solo se non revoca” il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il sol fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente.

Avv. Alberto Vigani

per Associazine Art. 24 Cost.

***

Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., (data ud. 20/11/2020) 07/01/2021, n. 36

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24936-2019 proposto da:

O.J., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI; – ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; – intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 09/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

O.J. ha proposto ricorso articolato in tre motivi

1 – per errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008 artt. 28 e 32, come modificati dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1 dicembre 2018, n. 132, giacchè non retroattivi;

2 – per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 17, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170;

3 – per omesso esame della storia oggetto della domanda di protezione) avverso l’ordinanza RG n. 781/2018 del 9 luglio 2019 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata rigettata l’opposizione formulata dal medesimo O.J. contro il decreto che aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di protezione internazionale, per la manifesta infondatezza della domanda.


L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

Il Tribunale di Campobasso ha affermato che la manifesta infondatezza della domanda (nella specie ravvisata per la non attinenza della vicenda narrata rispetto ai presupposti della istanza di protezione) costituisce ragione per la revoca dell’ammissione al patrocinio, alla stregua del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 1, e art. 136, comma 2.

I motivi di ricorso denunciano la violazione delle indicate norme di diritto (non potendosi basare la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul mero rigetto della domanda all’esito del giudizio) e l’omesso esame della sostanziale fondatezza della domanda di protezione invece respinta.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Collegio osserva che l’impugnata decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e i motivi di ricorso non offrono argomenti per mutare orientamento, sicchè le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

A norma del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, nella specie applicabile ratione temporis, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorchè il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 32, comma 1, lett. b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2.

Alla luce di tale disposizione, Cass. Sez. 6 – 1, 27/09/2019, n. 24109, ha già affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no.

Del resto, già il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio alla valutazione di “non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere”, mentre il medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, stabilisce che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (si veda già (Cass. Sez. 6 – 2, 10/04/2020, n. 7785).

Vanno pertanto enunciati i seguenti principi di diritto.

Agli effetti del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.

Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, suppone l’esercizio di un potere distinto rispetto a quello del giudice che decide sulla domanda di protezione internazionale.

Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (che va compiuto al momento della presentazione della domanda).

Essa si sostanzia nella revoca ex post della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata, del che il giudice deve dar conto necessariamente in motivazione (argomenta da Corte Cost. ord. 17 luglio 2009, n. 220).

Non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorchè il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice debba motivare “solo se non revoca” il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il sol fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente (si veda Cass. Sez. 6 2, 24/09/2020, n. 20002).

Il Tribunale di Campobasso, allora, ha correttamente ravvisato la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, e dunque i presupposti per la revoca dell’ammissione al patrocinio, non nel mero rigetto della pretesa, quanto nella non attinenza della vicenda narrata rispetto ai presupposti della istanza di protezione avanzata da O.J..

Tale apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in questa sede mediante censure di violazione di norme di diritto, come proposte dal ricorrente nel secondo motivo.

L’ordinanza contiene, del resto, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione censure che, come in particolare è dato riscontrare nel secondo motivo di ricorso, invochino dalla Corte di cassazione un complessivo riesame delle vicende fattuali oggetto di lite.

Alcuna inerenza riveste, infine, ai fini delle ragioni su cui poggia l’impugnata ordinanza, la questione della irretroattività della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, e della sua conseguente inapplicabilità alla domanda di protezione avanzata dal ricorrente.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, non dovendosi regolare le spese processuali in quanto l’intimato non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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