CNF: GRATUITO PATROCINIO, CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI PER SANZIONE DISCIPLINARE

CNF: CON UNA SANZIONE DISCIPLINARE SUPERIORE ALL’AVVERTIMENTO SI VIENE CANCELLATI DALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL GRATUITO PATROCINIO

CNF: GRATUITO PATROCINIO, CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI PER SANZIONE DISCIPLINARE.

L’art. 80 DPR 115/2002 prevede che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato:

ART. 80 (L) (1)
(Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.

L’art 81 DPR DPR 115/2002 prevede poi i requisiti necessari affinché il consiglio dell’ordine degli avvocati deliberi l’iscrizione nell’elenco:

ART. 81 (L)
(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

1. L’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
c) iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. È cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento.

4. L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

 

Per il Consiglio Nazionale Forense, massimo organo giurisdizionale della disciplina degli avvocati, deve essere cancellato di diritto dall’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato l’avvocato che abbia subìto una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento (art. 81 DPR n. 115/2002), a prescindere dall’esecutività della sanzione stessa.

Alessio Alberti

Per Associazione Art. 24 Cost.

***

N. 235/13
R.G. RD n. 185/16

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il
Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

– Avv. Andrea MASCHERIN Presidente
– Avv. Rosa CAPRIASegretario
– Avv. Giuseppe PICCHIONI Componente
– Avv. Fausto AMADEI
– Avv. Antonio BAFFA
– Avv. Davide CALABRO“
– Avv. Lucio Del PAGGIO
– Avv. Angelo ESPOSITO
– Avv. Antonino GAZIANO“
– Avv. Diego GERACI “
– Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI “
– Avv. Arturo PARDI
– Avv. Michele SALAZAR
– Avv. Stefano SAVI “
– Avv. Carla SECCHIERI “
– Avv. Salvatore SICA
– Avv. Francesca SORBI “
– Avv. Vito VANNUCCI

Con l’intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato dall’avv. A.C., nato a … … . avverso la decisione in data 26.9.2013, con la qual e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani disponeva la sua cancellazione dall’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato;

il ricorrente avv. A.C. non è comparso;

per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

udita la relazione del Consigliere Avv. Francesco Marullo di Condojanni;
inteso il P.M. il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO

Con ricorso depositato in data 16.10.2013 l’odierno ricorrente ha impugnato la delibera n.1816 del Consiglio dell’Ordine di Trani resa, ai sensi dell’art.81 DPR 115/2002, nella seduta del 26.9.2013 relativa alla sua cancellazione di diritto dall’elenco deg li Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Il COA di Trani, con la citata delibera notificata al ricorrente il 27.9.2013, prendeva atto che, con precedente decisione dello stesso
Consiglio n. 201 del 16.12.2010, notificata il 3.5.2011 – 23.11.2011, non impugnata, all’avv. C. era stata comminata la sanzione della censura e quindi, per effetto della normativa vigente (art.81 DPR 115/2002 modificato da L. 24.2.2005 n.25), ne dichiarava la cancellazione di diritto dall’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

A sostegno del ricorso l’avv. C. lamenta che la cancellazione dall’elenco per il patrocinio a spese dello Stato, come diretta conseguenza della sanzione disciplinare applicatagli, costituisce un danno economico grave ed irreparabile anche alla luce della forte crisi economica attuale che rende difficoltoso sostenere le spese d’esercizio e di natura previdenziale, perciò censurando l’estremo rigore della norma di cui all’art.81 comma 3 del DPR 115/2002, che appare in aperto contrasto con i principi generali dell’Ordinamento
giudiziario.

Conclude chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell’esecutorietà della delibera impugnata con conseguente ripristino del proprio nominativo nel detto elenco, ed in via principale e nel merito l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della delibera perché illegittima e/o infondata e/o ingiusta.

DIRITTO

Il ricorso dell’avv. C. va dichiarato inammissibile in applicazione del principio di tipicità degli atti impugnabili innanzi al Consiglio Nazionale Forense.

La sua natura di giudice speciale infatti esclude che tale organo sia dotato di una giurisdizione generale in materia di albi e/o elenchi professionali e la mancanza di una apposita previsione normativa nella specifica materia degli elenchi degli Avvocati per il patrocinio dello Stato non consente di attribuire al CNF la giurisdizione sulle delibere degli ordini territoriali di diniego di iscrizione nell’elenco quanto su quelle di revoca nell’inserimento.

Giova per completezza segnalare la giurisprudenza del giudice amministrativo (TAR Milano, Sez. III, 27.5.2014 n.1354) che rimette alla giurisdizione del giudice ordinario, precisando sul punto che: “sulla controversia inerente l’impugnazione della sanzione della sospensione dalle liste del patrocinio a spese dello Stato, che trova fondamento nell’irrogazione della sanzione disciplinare e nel procedimento penale apertosi nei confronti del ricorrente, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario”.

Ed ancora: “Trattandosi di una determinazione di carattere vincolato non connotata da alcuna discrezionalità, oltre che legata ad una posizione di diritto soggettivo, deve escludersi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo” (TAR Veneto, I, 1 marzo 2003 n.1576, e TAR Lombardia – Milano, Sez.III, 5 maggio 2014 n.1149).

Le considerazioni che precedono hanno carattere risolutivo ed assorbente, nel caso che interessa, rispetto alla problematica relativa alla immediata esecutività del provvedimento di cancellazione. Il rigore della previsione normativa porta comunque a ritenere che l’effetto della revoca dall’elenco del difensore colpito da sanzioni disciplinari sia diretta ed immediata conseguenza della sanzione, a prescindere dalla sua esecutività.

P.Q.M.

visto l’art. 50 comma terzo, 54 e ss. R.D.L. 27.11.1933 n.1578;

dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
17 febbraio 2016.

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 12 luglio 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

2 Comments

  1. Buongiorno cerco avvocato urgente su firenze si tratta di 3 mesi arresti domiciliari x alimenti aspetto vostre notizie grazie cordiali saluti

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