OPPOSIZIONE A MANCATA LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

COSA FARE SE IL GIUDICE RIGETTA LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO?

Ricorso contro il rigetto della richiesta liquidazione del gratuito patrocinio

Ricorso contro il rigetto della richiesta liquidazione del gratuito patrocinio

Può capitare che nella fase iniziale del procedimento, il procuratore – magari ancora non in patrocinio a spese dello Stato – abbia richiesto la distrazione delle spese quale procuratore antistatario. Per un caso analogo, il tribunale di Taranto ha deciso inopinatamente di derivarne la rinuncia alla richiesta di liquidazione del patrocino a spese dello stato, per cui vi era stata ammissione, a seguito della presenza della pregressa richiesta di distrazione delle spese.

Di seguito, gli avvocati in mandato hanno impugnato ex art. 170 DPR 115/2002 a mezzo ricorso ex art. 702 c.p.c. il detto rigetto articolando plurime ragioni in diritto a sostegno dell’erroneità della decisione del Giudice.  I motivi esposti in atto partono dalla non fruibilità dell’unico precedente citato fino a giungere alle questioni sistematiche non considerate nel provvedimento impugnato.

Invero, risulta esservi altro precedente di senso opposto e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è un diritto della parte per la rinuncia alla quale non può bastare un semplice comportamento ambiguo del solo difensore senza apposita procura speciale.

Riportiamo di seguito il ricorso messo a disposizione degli Avvocati Nastri e Baldassarre.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.



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TRIBUNALE DI TARANTO
RICORSO IN OPPOSIZIONE

a decreto di liquidazione spese di giustizia
ex art.170 d.p.r. 30/05/2002 n.115
come modificato dall’15 D. Lgs. 01/09/2011 n.150
con procedimento sommario di cognizione
ex art.702 bis c.p.c. e segg.

L’Avv. Fabrizio Nastri, nato a Taranto il 23/09/1963 (NST FRZ 63P23 L049B), in proprio (fax 099/7354669; Pec: nastri.fabrizio@oravta.legalmail.it) del Foro di Taranto, rappresentato e difeso da se stesso ex art.86 c.p.c., nonché dall’avv. Camilla Baldassarre (BLDCLL80P65L049J), elettivamente domiciliati presso il proprio studio sito in Taranto al Viale Virgilio n.71, propone ricorso

AVVERSO

il “decreto che rigetta la richiesta di liquidazione del gratuito patrocinio” avanzata dall’Avv. Nastri, emesso dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Leone, in data 24.02.2017 e comunicato a mezzo PEC in data 02/03/2017, con il quale il citato Magistrato rigetta la richiesta di liquidazione delle competenze dell’Avv. Nastri, maturate quale difensore della sig.ra ————— ————— nel giudizio rubricato al numero di R.G. xxxx/xxxx per il procedimento di ATP ex art. 445 bis C.p.c. e, successivamente, iscritto al numero di RG xxxx/xxxx in virtù di ricorso ordinario a seguito di contestazioni (ex art.445 bis, co.6, C.p.c.), per i motivi di diritto che di seguito si andranno ad elencare.

FATTO

L’esponente è stato difensore della sig.ra ————— ————— nel procedimento di ATP introdotto con ricorso (doc.1) dinanzi al Tribunale di Taranto sezione Lavoro e rubricato al numero di R.G. xxxx/xxxx.

La ricorrente, signora ————— ————— veniva ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell’Ordine Avvocati di Taranto del 28/01/2014 (doc.2).

A seguito dell’inoltro dell’atto di contestazioni in data 07.10.2014 veniva depositato ricorso ordinario ex art. 445 bis, comma 6, cpc (doc.3); il relativo procedimento veniva iscritto al numero di RG xxxx/xxxx ed assegnato sempre alla dott.ssa Leone.

Il predetto giudizio si concludeva con sentenza n.237 del 23.01.2017 che, sovvertendo l’esito dell’A.T.P., aveva esito favorevole per il ricorrente (doc.4).
In data 13.02.2017 l’esponente chiedeva al Tribunale di Taranto la liquidazione delle proprie competenze, con nota spese depositata per il tramite sia del servizio SIAMM (doc.5), che con successivo deposito telematico (doc.6).

Con ordinanza in data 24.02.2017, comunicata il 02.03.2017 a mezzo PEC, il G.L., dott.ssa Leone rigettava la richiesta di liquidazione avanzata dell’esponente (doc.A).

A sostegno della declaratoria di inammissibilità il Giudicante così motivava:

  • «Ritenuto che nel caso di specie vi sia stata implicita rinunzia all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ragione della successiva richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, Avv. Nastri;
  • rilevato in particolare che la richiesta di distrazione delle spese è contenuta nel ricorso introduttivo successivo al provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato come da delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto allegata all’istanza di liquidazione; ritenuto in particolare che l’art. 131, comma 4 DPR 115/2002 prevede che gli oneri e le spese dovuti al difensore sono anticipati dall’erario, sicché se invece ad anticiparli è il difensore ex art. 93 cpc, vi è manifesta incompatibilità con l’istituto del patrocinio gratuito a spese dello Stato;
  • rilevato, peraltro, che la predetta assoluta incompatibilità tra richiesta di distrazione e richiesta di ammissione al gratuito patrocinio è stata già affermata dalla Suprema Corte con sentenza 267/84 che ha affermato che “l’eventuale richiesta di distrazione essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l’onorario (avvocato distrattario) costituisce una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza senza che sia rilevante la anteriorità o meno del decreto di ammissione a siffatto patrocinio”, rigetta l’istanza di liquidazione presentata dal difensore di ————— —————».

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Avverso il predetto e sopra identificato decreto di liquidazione, con il presente atto propone opposizione l’Avv. Nastri per i seguenti motivi in

DIRITTO

  1. Sulla normativa applicabile ai fini della presente opposizione.
    Il provvedimento di cui si controverte è rappresentato da un decreto di rigetto della istanza di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
    Il rimedio esperibile avverso lo stesso, pertanto, è quello prefigurato dall’art. 170 D.P.R. n.115/2002, così come modificato dall’art.34, comma 17, lettera a) del D.Lgs. n.150/2011.
    L’ammissibilità di tale rimedio, nel caso che ci occupa, è pacifica, in virtù dell’orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte, la quale ha positivamente affermato, anche nel caso di diniego della richiesta di liquidazione, l’esperibilità del rimedio dell’opposizione a decreto di pagamento ex TU spese di giustizia, precisando che «il diritto di proporre opposizione, a norma degli artt. 82 e 170 del DPR n.115/2002, contro il provvedimento di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, va riconosciuto, per identità di ratio, anche nei confronti di quello reiettivo della richiesta» (cfr. Cfr. Cass. pen. Sez. 1^, 25.06.2003,n.30199).
    Pertanto, il presente ricorso sarà regolato dall’art. 15 del D.lgs. n.150/2011 il quale al comma 1 prevede: «1. Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.».
    Il rito sommario di cognizione a cui la norma fa riferimento, infine, è quello regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, salve le esclusioni o le modifiche apportate dal medesimo Decreto.
  2. Sugli errori del provvedimento impugnato.
    Il provvedimento in questa sede impugnato si appalesa erroneo per i motivi che di seguito si vanno specificamente ad indicare. All’esito dell’esame degli stessi, apparirà ancor più chiaro come il predetto provvedimento necessiti di un ripensamento ed una rimodulazione che lo renda giustamente aderente al dato fattuale e normativo.
    2.1. Le motivazioni del G.L. di rigetto dell’istanza di liquidazione
    Ritiene il G.L. dott.ssa Leone, richiamando nella propria ordinanza un unico ed obsoleto pronunciamento della Cassazione (Cass. civ., 12/01/1984, n. 267), che la richiesta di distrazione delle spese sia incompatibile con l’istituto del gratuito patrocinio, in quanto «Il sistema del patrocinio a spese dello stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte non abbiente assistita e la parte soccombente non assistita, è incompatibile con l’istituto della distrazione delle spese previste dall’art. 93 c.p.c., il quale eccezionalmente istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda; pertanto l’eventuale richiesta di distrazione, essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l’onorario (avvocato distrattario), costituisce una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza, senza che sia rilevante l’anteriorità o meno del decreto sull’ammissione a siffatto patrocinio; tale richiesta non può pertanto essere essa stessa oggetto di rinunzia al fine di rimuovere la preclusione, poiché l’avvenuta attestazione della situazione suddetta, almeno con riferimento alle spese fino ad allora sostenute, equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni di fatto necessarie per l’attribuzione del beneficio, con conseguente materiale impossibilità della loro ricostituzione ex post».
    Ebbene, detta massima, oltre ad essere stata elaborata dalla Suprema Corte con riferimento alla normativa sul patrocinio gratuito all’epoca vigente (vale a dire il R.D. 30.12.1923 n.3282 e la Legge 11 agosto 1973, n. 533), e non alla normativa sul patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. n.115/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.150/201)1 era, già all’epoca della pronunzia, osteggiata da altro coevo differente orientamento secondo il quale «Nel rito del lavoro, in caso di ammissione di una parte al patrocinio a carico dello Stato, con nomina dello stesso difensore che, nell’ambito del pregresso mandato professionale, abbia già avanzato richiesta di distrazione delle spese di lite, la successiva mancata reiterazione di tale richiesta, come il fatto di avere il difensore accettato ed espletato quell’incarico affidatogli, deve intendersi come rinunzia alla distrazione delle spese e così comporta, con il venir meno di tale situazione di incompatibilità con il patrocinio statale, il diritto alla liquidazione delle medesime a norma dell’art. 14, 2° comma, l. n. 533 del 1973.» (così Cass. civ., 08/10/1983, n. 5850).
    Giova sottolineare che tale ultima sentenza si riferisce, non a caso, a giudizio svoltosi dinanzi al Giudice del Lavoro, ove, specie all’epoca della emissione della sentenza, non vi erano spese per le parti ricorrenti; non aveva e non ha tuttora senso, quindi, richiamare sentenze o statuire in funzione di una dichiarazione – di stile – di “anticipazione di spese”, da parte del procuratore, quando spese non ve ne sono e non ve ne possono essere, per la natura stessa del giudizio e/o per le condizioni economiche della parte, che se ammessa al patrocinio, a maggior ragione avrebbe diritto all’esenzione del contributo oggi dovuto.
    Ma vi sono altre ragioni per non condividere la pronuncia impugnata:
    2.2) Sulla presunta incompatibilità tra richiesta, da parte del procuratore, di distrazione delle spese e diritto al Patrocinio a spese dello Stato per la parte ammessa.
    Venendo alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato introdotta con il DPR 115/2002 e coniugandola alla previsione dell’art. 93 c.p.c in materia di distrazione delle spese, appare di tutta evidenza che la ritenuta presunta incompatibilità non abbia ragion d’essere nell’attuale assetto normativo.
    Occorre, anzitutto, premettere come il T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002) non contenga, sul punto, alcuna specifica disposizione normativa, di conseguenza deve ritenersi operante – a meno di non voler legittimare una attività additiva, afferente alla cosiddetta giurisprudenza normativa, preclusa agli operatori del diritto – l’antico adagio ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit.
    L’istituto della distrazione delle spese, previsto dall’art. 93 c.p.c., costituisce eccezione al principio secondo cui il rimborso delle spese giudiziali spetta alla parte vittoriosa nel giudizio e trova il suo fondamento nell’opportunità di una maggiore garanzia per il difensore.
    Esso presuppone, come noto, la condanna alle spese della parte soccombente, stabilendo l’art. 93 c.p.c. che: “Il difensore con procura può chiedere che il Giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate……”; tale norma, tecnicamente, opera soltanto in ipotesi di esito positivo della lite.
    Al di fuori di tali casi, difatti, vale a dire nelle ipotesi di soccombenza o di compensazione delle spese di lite, come avviene nel caso che ci occupa (cfr. Sentenza 237/2017 agli atti), non può mai aversi distrazione ex art. 93 c.p.c..
    Ove, dunque, l’istituto della distrazione delle spese non può operare, per difetto dei presupposti di legge, non può, conseguentemente, attribuirsi allo stesso alcun giuridico rilievo, a nessun altro fine.
    Ritiene invece il Giudice del Lavoro, nonostante si verta in ipotesi di compensazione delle spese e, quindi, di impossibilità di applicazione della previsione normativa di cui all’art.93 cpc, che la richiesta di distrazione delle spese, che è dichiarazione di esclusiva pertinenza (e successiva ricaduta), del difensore, contenuta nell’atto introduttivo, abbia effetti sostanziali nei confronti della parte rappresentata, quand’anche quest’ultima non abbia nemmeno la consapevolezza (se non addirittura la possibilità di comprendere tale tecnicismo giuridico) della richiesta di distrazione fatta dal suo procuratore, e sia ab origine incompatibile con il beneficio del gratuito patrocinio.
    In verità, non appare sussistere alcuna incompatibilità originaria tra richiesta di distrazione e gratuito patrocinio: l’eventuale incompatibilità tra i due istituti potrebbe, tutt’al più, essere sopravvenuta, nel senso che, in caso di esito positivo della lite, il difensore non potrà ottenere una pronuncia che disponga il pagamento delle spese in proprio favore, stante il regime di gratuito patrocinio, ma dovrà rivolgere autonoma istanza di liquidazione direttamente nei confronti dell’Erario.
    Viceversa, in ipotesi di esito negativo della lite o di compensazione delle spese, nessun effetto può ricondursi alla richiesta di distrazione (in difetto di una liquidazione delle stesse a carico di controparte), fermo restando il diritto del difensore di conseguire, in ogni caso, le proprie competenze da parte dell’Erario, almeno sino a quando non intervenga un provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio gratuito, ai sensi dell’art. 136 D.P.R. n. 115/2002.
    Si osserva ancora, sotto diverso profilo, che il provvedimento con il quale il Giudice rigetti l’istanza di liquidazione in ragione della chiesta distrazione, pone il difensore nella situazione – assolutamente irragionevole – per cui lo stesso, da un lato non può percepire compensi dall’Erario, per avere chiesto la distrazione delle spese, dall’altro nemmeno potrebbe percepirli dal proprio assistito, stante il divieto previsto dall’art. 85 D.P.R. n. 115/2002, operante perché la (inesistente) implicita rinuncia o decadenza dal beneficio al quale è stata ammessa la parte, contenuta nella richiesta di distrazione del difensore, non può avere effetti nei confronti della stessa atteso che è giuridicamente insostenibile che per effetto del comportamento del proprio difensore, la parte possa esser dichiarata decaduta o peggio abbia possa aver implicitamente rinunciato al patrocinio al quale era stata ammessa.
    Se poi si considera che ai fini della rinuncia al giudizio il difensore, già munito di mandato, abbia comunque bisogno di una procura speciale, si manifesta in modo evidente che il Legislatore abbia inteso, per la miglior tutela della parte assistita, che ai fini della rinuncia ad una diritto della parte il difensore abbia necessità di un atto, per così dire uguale e contrario o quanto meno della stessa valenza giuridica, che non una semplice richiesta di distrazione delle spese – in caso di condanna, si badi bene !!
    Diversamente opinando, cioè seguendo l’errato ragionamento contenuto nel provvedimento impugnato, si dovrebbe ritenere che, anche in caso di condanna alle spese della controparte non ammessa al patrocinio, laddove vi sia stata da parte del difensore di quella invece ammessa al patrocinio, richiesta di distrazione, il Giudice dovrebbe revocare il patrocinio, e condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore di quella ammessa (invece che in favore dello Stato), riconoscendo la distrazione richiesta.
    Il che sarebbe evidentemente inammissibile perché contrario alla precisa disposizione normativa.
    Del resto, anche la giurisprudenza più recente, sia di merito che di legittimità, si è orientata nel senso sopra indicato: la Corte di Appello di Palermo, Sezione Seconda Civile, decreto del 28/02-07/03/2012 ha affermato che «In tema di liquidazione degli onorari in favore del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la richiesta di distrazione delle spese processuali non equivale a rinunzia della parte al beneficio del gratuito patrocinio; in presenza di un provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, la eventuale richiesta di distrazione delle spese deve ritenersi priva di effetto».
    Ma v’è di più.
    Sul punto oggi in discussione, inoltre, si sono pronunciate le SS.UU. della Corte di Cassazione, con Sentenza 17 dicembre 2013 – 20 gennaio 2014, n. 1012, affermando che in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’assunzione del patrocinio da parte di avvocato iscritto nell’apposito elenco degli avvocati abilitati, la menzione nel ricorso introduttivo dell’ammissione al predetto beneficio, con la contestuale produzione della delibera del C.d.O, rappresentano circostanze tutte indicative  della ricorrenza di una ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, senza che possa rilevare in senso opposto l’eventuale richiesta di distrazione delle spese processuali formulate nelle conclusioni, la quale deve intendersi come rinunciata o non apposta.

   

Per tutto quanto sopra indicato e riferito, l’Avv. Fabrizio Nastri,

CHIEDE

che l’Ill.mo Tribunale di Taranto, nella persona del giudice monocratico designando, ai sensi dell’art. 702-bis, 3 comma, c.p.c., voglia fissare con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando al convenuto congruo termine per la sua costituzione.
Invita conseguentemente il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., a costituirsi nel predetto termine ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 702-bis, 3 co., c.p.c., ed a comparire all’udienza che sarà fissata dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 702-bis, 2 comma, c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il termine predetto, e comunque oltre dieci giorni prima dell’udienza, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 702-bis, commi 4 e 5 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Accertata e dichiarata l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, disporne l’annullamento e, per l’effetto,
2) accertata e dichiarata l’esistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi dell’Avv. Nastri, in qualità di difensore della sig.ra ————— ————— per l’attività svolta nei giudizi n°xxxx/xxxx e xxxx/xxxx RG, procedere alla liquidazione degli stessi come indicati nella nota depositata.
3) Porre a carico dell’Erario, ex art. 4 DPR 115/2002 il pagamento delle somme liquidate.
4) Con la rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio al sottoscritto procuratore.
Si chiede l’acquisizione presso la Cancelleria della dott.ssa M. Leone del fascicolo dell’ATP recante il numero di RG xxxx/xxxx, del fascicolo del ricorso ordinario recante numero di RG xxxx/xxxx, nonché del fascicolo della liquidazione.

Si producono:

A) Provvedimento di rigetto della liquidazione del 24.02.2017
1. Ricorso ATP ex art. 445 bis cpc
2. Delibera ammissione al GP dell’Ordine Avvocati di Taranto del 28/01/2014
3. ricorso ordinario ex art. 445 bis, comma 6, cpc
4. Sentenza n.237 del 23.01.2017
5. liquidazione delle proprie competenze, con nota spese depositata per il tramite sia del servizio SIAMM
6. deposito telematico istanza liquidazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9, n.5, della L.23/12/99 n.488, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad €. 5.078,40 ed è esente dal C.U. vertendosi in tema di Patrocinio a spese dello Stato.
Taranto 27.03.2017

Avv. Fabrizio Nastri Avv. Camilla Baldassarre

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