OPPOSIZIONE A RIGETTO DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

COME FARE L’OPPOSIZIONE AL RIGETTO DELLA DOMANDA PER IL GRATUITO PATROCINIO?

Opposizione a rigetto gratuito patrocinio?

Opposizione a rigetto gratuito patrocinio?

Ecco un esempio su come presentare l’opposizione alla mancata ammissione al gratuito patrocinio penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice del merito che deve disporre l’integrazione della documentazione prima di respingere la domanda.

Vediamo la recentissima sentenza della Cassazione Penale n. 10730/16

La Suprema Corte pronuncia con riferimento alla presentata opposizione al provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99.

Il rigetto era stato fondato  sulla mancata produzione dei documenti confermanti  la sussistenza dei requisiti reddituali del richiedente l’ammissione.

Contro il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, secondo l’art. 99 T.U. Spese Giustizia (DPR 115/2002), l’interessato può proporre ricorso:

1. da presentarsi entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto;
2. il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo;
3. il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica;
4. l’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge

Tuttavia, il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Nel caso odierno era stato proposto  ricorso per Cassazione per violazione di legge in quanto, essendo stato prodotto dinanzi al giudice competente ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato la certificazione straniera attestante la mancata percezione di redditi nel paese di provenienza sarebbe stato onere della cancelleria procedere alla trasmissione o onere del giudice della opposizione disporne la acquisizione

La Corte richiama il potere del Giudice, stante l’effetto evidentemente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di esaminare compiutamente l’istanza di ammissione e verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice anche in presenza di omissione di specifica indagine da parte di questi (8.8.2008 n. 33125).

Rirportiamo di seguito il testo integrale della Sentenza della Cassazione n. 10730 del 14/03/2016.

Avv. Victor Rampazzo



 

Svolgimento del processo

1. Il giudice di Roma, chiamato a decidere la opposizione a decreto di rigetto di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dall’avv.to Stefano T. nell’interesse dello indagato C.C.A., ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 (Testo unico sulle spese di giustizia), respingeva la stessa in quanto assumeva che non risultava allegata al fascicolo processuale la istanza di ammissione del richiedente e la attestazione della autorità consolare circa la mancata produzione di reddito da parte del C.;

2. Avverso il suddetto proponeva ricorso per Cassazione la difesa del C. denunciano violazione di legge in quanto, essendo stato prodotto dinanzi al giudice competente ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato la certificazione del Consolato della Nigeria che attestava la mancata percezione di redditi nel paese di provenienza nell’anno antecedente a quello di riferimento, sarebbe stato onere della cancelleria, ai sensi dell’art. 590 c.p.p. procedere alla trasmissione al giudice dell’impugnazione gli atti del procedimento e, in difetto di questa, sarebbe stato onere del giudice della opposizione disporne la acquisizione.

3. Il sostituto procuratore generale chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati;

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 statuisce che:

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’art. 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

2. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.

3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

La disciplina di riferimento è offerta dalla L. 150 del 2011, artt. 14 e 15 che ha tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato in precedenza disciplinate dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 della e quelli oppositivi al decreto di pagamento delle spese di giustizia, procedimenti improntati alla sommarietà, alla difesa anche personale della parte e, relativamente al giudizio oppositivo sulle spese di giustizia anche a principi propri del procedimento camerale ove il presidente cui il ricorso è inoltrato può richiedere al giudice che si è pronunciato o a quello che detiene gli atti i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

2. Dal coacervo delle disposizioni che precedono peraltro giammai si evince che il procedimento oppositivo sia regolato dalle preclusioni e dalle decadenza propri del giudizio civile di cognizione in punto alla produzione documentale, in ossequio alla disciplina proprio del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente la allegazione anche in un momento successivo (con riferimento alla certificazione consolare vedi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 3) ed esclude che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione assolutamente tardiva (Cfr. sez. 4, 28.10.2008 n. 43312);

3. Peraltro un siffatto favor risulta riconosciuto dallo stesso giudice della opposizione la quale da un lato riporta giurisprudenza di questa corte che gli attribuisce il potere, stante l’effetto evidentemente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di esaminare compiutamente l’istanza di ammissione e verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice anche in presenza di omissione di specifica indagine da parte di questi (8.8.2008 n. 33125) e dall’altra si limita a rigettare la istanza in quanto non risultava inserita nel fascicolo processuale la “certificazione consolare”, che il primo giudice non aveva ritenuto adeguata ai fini dell’ammissione al beneficio, piuttosto che acquisirne il contenuto, unitamente agli atti della prima fase, ovvero, in ragione dei poteri integrativi riconosciuti dalla legge, di richiederne la produzione alla parte istante;

4. Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento del giudice di Roma e la rimessione degli atti ad altro giudice del Tribunale per nuova valutazione sul punto.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2016

3 Comments

  1. Buonasera,
    potreste gentilmente fornirmi consiglio per il mio caso?

    Ho parecchie cause in corso con gratuito patrocinio sempre approvato (purtroppo a causa della separazione).
    A causa di una tassa non pagata da mia moglie ho fatto ricorso presso la commissione tributaria di modena e per l’importo non è necessario l’avvocato, ma ho chiesto comunque l’ammissione al gratuito patrocinio per non pagare il CUT.
    La commissione me l’ha rigettato, senza scrivere nessuna motivazione!
    Ora sto cercando di capire cosa fare.
    Se propongo ricorso contro il rigetto, devo pagare per questo ricorso il CUT?
    Sarebbe quindi un cane che si morde la coda e per cui non conviene fare ricorso. Un’avvocato tributarista mi avrebbe detto che potrei anche fare un reclamo alla commissione regionale.
    Grazie mille.
    Cordialmente.
    Riccardo

  2. Salve Riccardo,
    purtroppo il ricorso contro il rigetto non è esente in sè, a meno che non ci si dichiari nuovamente esente e si subisca il recupero in caso di rigetto.

    Per dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
    (Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)

    Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.

    Cordialità.
    Alessio
    Staff
    Associazione ART. 24 COST.
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    https://www.avvocatogratis.com

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