PATROCINIO A SPESE DELLO STATO O A SPESE DELL’AVVOCATO?

MA CHI LO PAGA IL GRATUITO PATROCINIO??

MA CHI PAGA L'AVVOCATO??

MA CHI PAGA L’AVVOCATO??

Non lo sapete? Senza accesso alla difesa non esiste giustizia, ma questa difesa qualcuno deve pur garantirla.

Per questa ragione la Carta Costituzionale prevede, all’art. 24, che siano previsti gli strumenti per consentire ai non abbienti di ottenere assistenza processuale a prescindere dalla loro capacità di sostenere il costo di un avvocato.

Per capire come il sistema funziona, e chi lo sostiene, bisogna conoscere le fonti e cio che ne discende.

La disciplina prevista dalla Costituzione è stata poi articolata nel DPR 115/2002 che istituisce il patrocinio a spese dello Stato: un istituto che consente ad ogni richiedente, in possesso dei requisiti di legge, di accedere alla difesa processuale gratuita senza dover anticipare alcuna spesa. il soggetto beneficiario può fruire quindi dell’accesso diretto ed immediato alla difesa processuale senza dover sopportare alcun costo a suo carico.

La totale gratuità dell’assistenza legale erogata con l’ausilio del beneficio, con il divieto per il difensore di percepire somme dall’assistito, è prevista oltre che dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia (DPR 115/2002. art. 85) anche dalla medesima disposizione deontologica forense di cui all’art. 27, comma IV°.



Di seguito le due norme richiamate:

### ART. 85 (L)

(Divieto di percepire compensi o rimborsi)
1. Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.

2. Ogni patto contrario è nullo.

3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

***

### ART. 27

….

4. L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

……

In forza del combinato disposto delle predette norme, l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, sovente chiamato ancora “Gratuito Patrocinio”, perciò comporta – dopo l’ammissione – l’esonero per l’assistito dal dover pagare ogni costo correlato, salvo quelli residui espressamente non esclusi per legge.

La rifusione delle spese legali prevede però il farsi carico da parte dell’erario del solo costo del legale per cui vi è stata ammissione al beneficio di stato e non anche della rifusione del costo del legale avversario in caso di soccombenzaqueste spese restano perciò a carico della parte che perde la lite anche se questa è stata ammessa al beneficio di Stato.

Pertanto, la conseguenza della gratuità per il cittadino avente diritto é l’accollo del costo del proprio legale a carico di altro soggetto, ovvero lo Stato. Almeno in teoria.

Purtroppo per la sostenibiltà del sistema, il criterio gestionale su cui si fonda l’istituto prevede il pagamento del professionista incaricato del servizio solo all’esito dell’intera prestazione. La scelta compiuta dal legislatore comporta perciò che l’avvocato si debba sobbarcare medio tempore tutti i costi (diretti ed indiretti) della difesa che eroga senza poter chiedere nulla. Almeno fino all’istanza di liquidazione a presentarsi alla conclusione del processo. E poi dovrà comunque aspettare.

Sul punto interviene infatti anche l’art. 29, comma 8, del codice deontologico forense (in unione al citato art. 85 del DPR 115/2002, 1 comma):

“L’avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.”

Qualora vi fosse violazione del detto precetto, l’Avvocato incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione dai sei mesi a un anno.

Tale divieto però vale per i soli compensi professionali discendenti dalle attività svolte in regime di patrocinio a spese dello Stato. Restano invece esclusi dal limite i compensi previsti dalla legge, che possono essere [A] quelli relativi alle attività processuali svolte prima dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 109, DPR 115/2002), ed [B] i rimborsi previsti per legge, ovvero [C] le rifusioni escluse dal gratuito patrocinio (ad esempio viaggi e trasferte).

# ART. 109 (L)
(Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l’istanza e’ stata presentata o e’ pervenuta all’ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa e’ presentata entro i venti giorni successivi.

Per differenza, tutto ciò che non è escluso per legge resta all’interno del regime del gratuito patrocinio; di conseguenza (nel penale ex artt. 107 e 108, nel civile ex artt. 131 e 132 DPR cit.) il costo vivo della difesa viene sostenuto per intero dall’avvocato incaricato, altre spese verranno prenotate a debito dell’erario (ad es. contributo unificato e tasse) mentre quasi nulla viene esentato per intero (nel penale, vale per le sole spese per copie atti processuali).

Ora, a scanso di equivoci e di scontate polemiche classiste, è meglio essere chiari sul senso dell’affermazione per la quale è il legale a finanziare l’erogazione del servizio giustizia a favore del cittadino. Le norme in effetti dicono:

## Nel processo penale

# ART. 107 (L)
(Effetti dell’ammissione)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese gratuite: le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l’esercizio della difesa.

3. Sono spese anticipate dall’erario:
a) le indennita’ e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
b) le indennita’ e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
c) le indennita’ di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d’ufficio o di parte;
d) le indennita’ e le spese di viaggio per trasferte, nonche’ le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, e l’onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
e) l’indennita’ di custodia;
f) l’onorario e le spese agli avvocati;
g) le spese per gli strumenti di pubblicita’ legale dei provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria.
# ART. 108 (L)
(Effetti dell’ammissione relativi all’azione di risarcimento del danno nel processo penale)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio relativa all’azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all’articolo 107 ed inoltre, quando la spesa e’ a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:
a) il contributo unificato;
b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio;
c) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
d) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

##Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

### ART. 131 (L)
(Effetti dell’ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;
d) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e’ possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennita’ di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall’erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennita’ e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennita’ e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche’ le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita’ legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’articolo 33, i diritti e le indennita’ di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

# ART. 132 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e’ chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l’imposta di registro della sentenza e’ prenotata a debito per la meta’ o per la quota di compensazione ed e’ pagata per il rimanente dall’altra parte; e’ pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

In entrambi i casi si legge quindi che gli onorari e le spese dovuti al difensore sono anticipati dall’erario.

ANTICIPATI. La norma dice proprio anticipati.

Questo porterebbe a pensare che i compensi siano versati dallo Stato all’avvocato mano a mano che il processo si svolge e l’attività difensiva viene profusa.

Accade purtroppo il contrario.

La liquidazione del compenso del difensore avviene su istanza di quest’ultimo solo al termine di ogni fase processuale (indagini prelimonari, giudizio di primo grado, successivi gradi, esecuzione etc.) o al momento della cessazione dell’attività (per rinuncia, revoca, perdita etc.).

L’avvocato che assiste con il patrocinio a spese dello Stato è onerato di presentare alla fine della fase processuale in cui ha esplicato la sua attività processuale apposita istanza al giudice per ottenere la liquidazione delle sue competenze nella misura ridotta prevista dagli artt. 106 bis e 130 del DPR 115/2002.

La previsione temporale della determinazione delle spese avviene ai sensi dell’art. 83 II comma:

*La liquidazione [dei compensi] è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto…*

Anche con la sola lettura di questa disposizione si può comprendere come il sostentamento dell’intero processo, con i noti tempi italiani, sia lasciato completamente sulle spalle dell’avvocato in mandato: questi, sin dall’affidamento dell’incarico, dovrà organizzare l’erogazione del’assistenza legale al cliente in totale anticipazione di ogni costo inerente la gestione della causa, sia con riferimento alle energie da investire nella difesa, che al vero e proprio sopportare i costi vivi correlati (telefonate, viaggi, fotocopie, segreteria, ed in generale tutte le spese di studio).

Tale imputazione temporanea di ogni costo dovrà purtroppo durare per almeno 3/ 4 anni, ovvero per il tempo medio di ogni fase e grado processuale italiani.

Solo alla fine dell’erogazione della propria intera attività professionale, l’avvocato potrà chiedere la quantificazione (nella misura ridotta prevista per legge, – 50 % o – 30 %) e, successivamente, all’esito della liquidazione da parte del giudice, potrà chiederne il pagamento alla cancelleria competente.

La denominazione “patrocinio a spese dello Stato” appare perciò imprecisa: forse sarebbe più corretto definirlo patrocinio legale in anticipazione professionale a integrazione statale.

Basta?

Non basta!

Invero, il passaggio fondamentale sta nel successivo parziale accollo all’erario del costo della difesa e comunque ben oltre la fine della causa e solo nell’ipotesi di soccombenza.

Come si è sopra accennato il compenso del legale è erogato solo in misura parziale e ridotta rispetto ad ogni quantificazione

Sintesi di questa rappresentazione è il fatto che l’intero costo della difesa verrà pagato all’avvocato solo a causa finita, ad anni di distanza dal momento in cui ha iniziato a spendere energie ed anticipare il sostenimento dei costi necessari a fornire al cittadino l’assistenza legale necessaria a rappresentarlo e difenderlo nel processo (civile, penale, amministrativo, contabile etc. che sia).

Resta poi sempre aperta la questione dei tempi lunghi di liquidazione e pagamento. Il saldo non si può certo definire tempestivo mentre i costi della vita professionale lo sono sempre.

Invero, premesso che le competenze degli avvocati del patrocinio a spese dello stato vengono maturate per fase (es. processo di primo grado, cautelare, appello, esecuzione etc), l’avvocato deve lavorare per mesi se non per anni senza vedere compensi (e persino senza avere rimborsi di quanto anticipato) per quella causa. Nel frattempo, però, lo Stato vuole che il legale sia comunque tempestivo nel pagamento di ogni debito fiscale e contributivo che venga a maturare mentre svolge la sua professione.

In parallelo, quanto anticipato per anni non viene rimborsato puntualmente nemmeno quando é il turno dell’avvocato di vedere il credito arrivare a scadenza.

Accade sovente, e direi persino troppo spesso, che alla presentazione dell’istanza di liquidazione, depositata al sospirato momento della conclusione della fase processuale, non segua l’immediata emissione del provvedimento di liquidazione, condizione necessaria per presentare far seguire poi il mandato di pagamento e la fattura elettronica. E per fortuna che ora c’è proprio questo documento fiscale digitale – che almeno consente da li in poi il pagamento a breve distanza dal mandato. Fino a poco tempo fa il tempo necessario alla liquidazione era irrisorio rispetto agli anni che si impiegava per ottenere prima il mandato di pagamento e poi il saldo di quanto era stato ampiamente confermato nel detto decreto di liquidazione.

Oggi il problema rimane comunque grave: tra l’istanza di liquidazione delle competenze e la successiva emissione del mandato di pagamento, l’avvocato può attendere oltre 2 anni; anni che si sommano a quelli della precedente erogazione dell’attività processuale.

Un esempio concreto può essere più utile a comprendere come funziona il sistema dell’assistenza processuale ai non abbienti.

  • Il cliente o l’avvocato predispongono e depositano l’istanza di ammissione al beneficio; dopo l’ammissione il legale assisterà nel processo il cliente per una durata media, nel primo grado di 3/4 anni.
  • Non é previsto che prima della conclusione del processo ci sia alcun pagamento. Solo dopo la sentenza, o altro provvedimento conclusivo la fase o il grado processuale, l’avvocato predispone e deposita al giudice l’istanza di liquidazione delle competenze maturate per l’attività svolta. Dopo un lasso di tempo di media pari ad un paio di mesi, ma spesso oltre l’anno, il giudice emette il decreto di liquidazione.
  • A questo punto, attenderà il mandato di pagamento della cancelleria per un tempo medio che va dai 6 mesi ai 2 anni. Alla momento della comunicazione del mandato, finalmente, l’avvocato emette e presenta la fattura elettronica per il pagamento.
  • Da lì scattano altri 40 giorni concessi allo Stato per saldare. Insomma, alla fine, da quanto il legale ha cominciato a lavorare per garantire una difesa al cittadino a quando viene versato il compenso per l’attività svolta trascorrono una media di oltre 4/5 anni, con picchi di 5/6.

In tutto questo tempo il sostegno dell’assistenza processuale degli aventi diritto é interamente e solamente a carico dell’avvocatura.

La questione non è però esaurita!

La domanda seguente é: ma, alla fine, l’avvocato quanto viene pagato? Perché, se venisse ben ricompensato per l’attività richiestagli, qualcuno potrebbe dire che ben si può aspettare nell’interesse di una tutela del diritto di difesa da garantire a tutti i cittadini bisognosi. Ma non é così; purtroppo, anche qui, la realtà ci porta in senso opposto.

Ai sensi degli artt. 106 bis e 130 del DPR 115/2002 è previsto che il compenso del legale debba essere ridotto rispettivamente di un terzo per il penale e della metà per il civile e le altre giurisdizioni.

Ma ridotto rispetto a cosa?

In teoria dovrebbero essere decurtate parte delle competenze previste dalla tariffa per le attività processuali prevista con decreto ministeriale ai sensi della legge 247/2012.

In teoria.

In pratica, ai sensi della medesima tariffa, il giudice che liquida il compenso ha diritto di valutare discrezionalmente ogni parcella adducendo la giusta motivazione a discostarsi nel caso particolare dalla previsione tabellare, così andando pure ben oltre la riduzione di un terzo o la metà ivi prevista.

Da ciò ne discende che il compenso é del tutto lasciato alla valutazione del singolo giudicante. Alla sua discrezionalità.

Manca ad oggi alcuna protocollo unitario fra avvocatura e magistratura che renda uniformi le liquidazioni su base nazionale. Purtroppo, molto spesso, anzi troppo spesso, i compensi sono quantificati al ribasso in via del tutto sproporzionata alle attività profuse, all’impegno richiesto ed alle responsabilità conseguenti all’assunzione della difesa. Ma tant’è.

La situazione é oramai insostenibile. Come uscirne?

Ad oggi, pare che le istituzioni capaci di incidere sulla questione – salvo una – siano persino inconsapevoli della farraginosità ed inefficienza del sistema. Dalla mancata percezione deriva poi il non avvertire la necessità di intervenire per cercare un qualche rimedio al collasso del sistema.

Il tutto continua perciò ad aggravarsi di giorno in giorno ed intanto i tempi si allungano. Anche per questo molti avvocati non si iscrivono nelle liste dei patrocinatori abilitati.

La soluzione potrebbe essere semplice, ma richiede una scelta politica. Basta prendere esempio da ciò che già possono fare le imprese ed autorizzare la compensazione da parte dell’erario delle parcelle liquidate dal giudice con le imposte dovute dal professionista.

Per ottenere questo é gia stato depositato un disegno di legge (DDL 3109) che consente di risolvere la questione senza alcun aggravio per lo stato:

  • i debiti dello Stato si neutralizzano con i suoi crediti fiscali, senza appesantimento al bilancio,
  • e nel frattempo si azzerano i costi delle cancellerie e le si rende più efficienti con lo svuotamento di molte delle incombenze da evadersi a cura degli uffici giudiziari competenti per i pagamenti del gratuito patrocinio.

In effetti dal momento in cui si potrà ottenere la compensazione immediata nessuno inoltrerà più istanze per un pagamento a distanza di anni. Ovvero, meglio compensare oggi che farsi pagare in un domani indefinito.

Diversamente, dovremmo prendere atto che la denominazione dell’istituto non risponde a verità: non dovrebbe più chiamarsi “patrocinio a spese dello Stato”, ma “patrocinio a spese dell’avvocato”. Almeno per dare prova di gratitudine a chi si fa carico di garantire effettività al diritto di difesa previsto dalla Costituzione.

Alberto Vigani

6 Comments

  1. Articolo ben fatto. Ma tra le tante ragioni che dovrebbero portare alla modifica della nomenclatura in “patrocinio a spese dell’avv.to” ne aggiungo un’altra: non solo si aspetta tanto, ma quando si e’ finito il processo e si presenta l’istanza di liquidazione, e’ tutt’altro che raro incorrere nella…revoca dell’ammisione

  2. HO LETTO L’ARTICOLO MA NON HO TROVATO LA RISPOSTA AL MIO PROBLEMA. SONO LA MOGLIE DI UN LEGALE DECEDUTO IL MESE SCORSO. MIO MARITO AVEVA PORTATO A TERMINE ALCUNE CAUSE CON PATROCINIO GRATUITO E LE SENTENZE SONO STATE EMESSE IN DATA PRECEDENTE O SUBITO DOPO IL SUO DECESSO. VORREI SAPERE COME DEVO PROCEDERE PER POTER RECUPERARE QUEI CREDITI TENENDO PRESENTE CHE AD OGGI NON POSSO TRASMETTERE ALCUNA FATTURA A NOME DI MIO MARITO IN QUANTO DECEDUTO E CHE QUINDI DOVREI FARE UNA RICEVUTA DA DICHIARARE POI IN SEDE DI DICHIARAZIONE. MI E’ STATO DETTO CHE DOVREI FARE ISTANZA AL GIUDICE ALLEGANDO UNO STATO DI FAMIGLIA ALL’ATTO DEL DECESSO MA IO COMUNQUE NON POTREI POI MANDARE TELEMATICAMENTE NESSUNA FATTURA. POTETE DARMI DELUCIDAZIONI IN MERITO. GRAZIE.

  3. Salve Daniela,
    potrebbe presentare apposita istanza al giudice per la liquidazione con indicazione del credito in dichiarazione di successione e, in casociò non bastasse, agire in via monitoria come erede.

    Cordialità.
    Alessio
    Staff
    Associazione ART. 24 COST.
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  4. Salve,
    concordo pienamente! Articolo più che mai attuale oggi!
    Una cosa però non l’ho ancora capita, e ne approfitto per chiederla, visto che l’articolo ne fa cenno brevemente: il rimborso delle Spese di viaggio/trasferta sostentute dall’avvocato di un Foro diverso da quello dove si svolge il procedimento, può essere richiesto all’assistito ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato? O il legale incorrebbe in responsabilità disciplinare?
    Grazie.
    Maura

  5. Salve Maura,
    grazie per le parole di apprezzamento. Per quanto concerne la liquidazione delle spese di trasferta con il gratuito patrocinio, sono a confermarle che la norma non le consente. Possono anche essere richieste senza rischio sanzionatorio, ma non saranno liquidate a favore.

    Per dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda QUI https://www.avvocatogratis.com/guide-brevi/guida-al-gratuito-patrocinio/ Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio” “GUIDA BREVE ALL’ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO”.
    (Lo può scaricare on line in qualunque formato qui: http://www.smashwords.com/books/view/273075)

    Ad ogni buon conto, a titolo esemplificativo, fra i redditi da computare nella determinazione del tetto reddituale per l’ammissione si individuano le seguenti voci (https://www.avvocatogratis.com/2012/12/tabella-dei-redditi-da-computare-per-il-gratuito-patrocinio/) è ovviamente da computare anche il TFR come ogni altra retribuzione.

    Cordialità.
    Alessio
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