GRATUITO PATROCINIO: RILEVABILITA’ D’UFFICIO DELLA PRESCRIZIONE?

GRATUITO PATROCINIO: PRESCRIZIONE DEL COMPENSO E RILIEVO D’UFFICIO

GRATUITO PATROCINIO E PRESCRIZIONE RILEVABILE D'UFFICIO

GRATUITO PATROCINIO E PRESCRIZIONE RILEVABILE D’UFFICIO

Anche la prescrizione e la sua rilevabilità interessano la disciplina del patrocinio a spese dello stato: ne avevamo già parlato QUI e QUI.

La disciplina della prescrizione

Il compenso dell’avvocato è soggetto tanto alla prescrizione presuntiva triennale di cui all’art. 2956 c.c., anche alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c.. Le due prescrizioni possono essere concorrenti in ragione della loro differnte natura (Cass. civ. 2 settembre 1963, n. 2421).

Il decorso del primo termine porta solo però all’inversione dell’onere della prova dell’avvenuto pagamento in caso di contestazione del medesimo.

In riferimento al gratuito patrocinio ci si è  posta la questione circa la rilevabilità d’ufficio dell’avvenuto decorso della prescrizione anche breve del diritto del difensore alla liquidazione del compenso e ciò a cagione della natura particolare del rapporto intercorrente il difensore e lo Stato.

La giurisprudenza

Sul punto è occasione di precisazione un provvedimento del merito che interviene a seguito di impugnazione del rigetto per prescrizione del credito fondato sull’ampio potere dell’autorità giudiziaria, anche per la natura pubblica dell’obbligazione, suffragato dal fatto che nel  procedimento liquidatorio non interviene mai la pubblica amministrazione cui, dunque, sarebbe precluso il sollevare  l’eccezione de qua nella sede competente.

Il tribunale di Macerata afferma non rilevabilità d’ufficio della prescrizione del diritto del difensore alla liquidazione del compenso in regime di gratuito patrocinio giusta l’art. 2938 c.c., ove è stabilito che il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.

La decisione che accoglie il gravame precisa che detta norma codicistica “pone una regola generale sulla base della quale il giudice non può mai dichiarare l’estinzione di un diritto di prescrizione, senza che ve ne sia eccezione della parte che possa avvantaggiarsene, rientrando nella scelta autonoma ed incondizionata del debitore sollevarla“.

Articolo 2938 Codice civile

Non rilevabilità d’ufficio

Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta [112 c.p.c.]

Si ricorda poi che il sopra descritto principio, anche trovando riscontro in alcune decisioni della cassazione (v. cass. civ. n. 3647/2008 e n. 1248/1994), deve ritenersi la conseguenza obbligata della corretta interpretazione della disciplina in tema di prescrizione.

Da ultimo, la Suprema Corte ha anche escluso l’applicabilità della presunzione di pagamento nei confronti dei rapporti che devonno nascere ex lege per iscritto (Cassazione, Ordinanza 14 novembre 2019, n. 29543).

Il sostegno in rito

Peraltro, visto che il rapporto di debito credito intercorre esclusivamente fra lo Stato ed il difensore, con l’esclusione di ogni interferenza dell’assistito processuale,  e ciò tanto in vittoria che in soccombenza, si può avere serena certezza che l’eccezione di prescrizione sia proponibile, sulla base degli ordinari criteri dell’interesse ad agire, anche dal Ministro della Giustizia nel momento in cui quest’ultimo fosse convenuto per il riconoscimento giudiziale del credito da compenso del precitato difensore in gratuito patrocinio.

Conforme alla riportata sentenza è Trib. Mantova 23 marzo 2017 e 24 febbraio 2017.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Inerenti e conformi
Trib. Macerata, ordinanza 5 marzo 2018

Cass. civ. 2 settembre 1963, n. 2421

Cass. sez. un. n. 8516/2007 e n. 3312/2014

Cass. civ. 27 gennaio 2015 n. 1539

Trib. Mantova, 23 marzo 2017 e 24 febbraio 2017

Difformi Trib. Milano, sez.VI-3, ordinanza 2 aprile 2015

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RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 2956 c.c.
  • Art. 2946 c.c.
  • Art. 2938 c.c.
  • D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 76.
  • D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 84.
  • D.P.R. 30.5.2002, n. 115, art. 170.

Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.




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Tribunale ordinario di Macerata, ordinanza 5 marzo 2018 – Pres. Dott. Gianfranco Coccioli

(omissis)

L’opposizione ha ad oggetto il decreto in data 21/07/2017, col quale il gup di questo tribunale ha rigettato l’istanza di liquidazione dei compensi professionali in regime di gratuito patrocinio presentata da xx, in relazione all’attività difensiva svolta in favore della persona indicata nel ricorso introduttivo nell’ambito di un procedimento penale promosso per il reto di cui agli artt. 81 cpv e 73, comma 1, dpr n. 309/1990.

Sostiene l’opponente che il gup, cui la istanza era stata presentata all’esito dell’udienza preliminare ed a chiusura della fase del giudizio svoltosi davanti a lui, ha argomentato il rigetto per prescrizione del credito, posto che in materia deve ritenersi ampio il potere dell’autorità giudiziaria, anche per la natura pubblica dell’obbligazione, tanto che nel procedimento liquidatorio non interviene la pubblica amministrazione cui, dunque, è precluso sollevare l’eccezione de qua.

Parte opponente, dedotto che il giudice non poteva rilevare d’ufficio la prescrizione, né applicare i principi della prescrizione presuntiva, chiede che, previa revoca del provvedimento opposto, si provveda alla liquidazione.

L’opposizione va accolta.

In primis, va rilevato che il sommario procedimento di cognizione promosso trova riscontro nel combinato disposto degli artt. 84 e 170 del dpr 115/2002 come modificato dall’art. 15 del decreto legislativo n. 115/2011 (crf. Cass. sez. un. n. 8516/2007 e n. 3312/2014).

Ai sensi dell’art. 84 del dpr n. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato ed al consulente di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170 cit.

Dalla formulazione della norma, che non individua nominatim il soggetto legittimato a proporre l’opposizione de qua, si desume che essa possa essere proposta, sulla base degli ordinari criteri dell’interesse ad agire, anche dallo Stato, in specie dal Ministero della Giustizia (v. sentenza citata delle sezioni unite della Cassazione), quante volte il provvedimento liquidatorio possa essere posto nel nulla sulla base di un’eccezione estintiva, quale è la prescrizione.

Ne deriva, dunque, che non ha fondamento l’assunto della rilevabilità d’ufficio della prescrizione sulla base della circostanza che la pubblica amministrazione non interviene nel processo liquidatorio, perché è evidente che essa, potendo proporre opposizione per avervi interesse giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 100 c.p.c., può sicuramente tutelarsi, anche se in un momento successivo (sulla falsariga di quanto
accade nelle procedure monitorie classiche, in cui alla fase dell’adozione del provvedimento inaudita altera parte può seguire la fase del giudizio di opposizione diretto a provocare il contradditorio).

D’altro canto, la non rilevabilità d’ufficio della prescrizione del diritto del difensore alla liquidazione del compenso in regime di gratuito patrocinio, oltre a trovare riscontro in alcune decisioni della cassazione (v. cass. civ. n. 3647/2008 e n. 1248/1994), deve ritenersi la conseguenza obbligata della corretta interpretazione della disciplina in tema di prescrizione.

Infatti, l’art. 2938 c.c., stabilendo che il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta, pone una regola generale sulla base della quale il giudice non può mai dichiarare l’estinzione di un diritto di prescrizione, senza che ve ne sia eccezione della parte che possa avvantaggiarsene, rientrando nella scelta autonoma ed incondizionata del debitore sollevarla.

Pertanto, dato anche il carattere inderogabile della disciplina della prescrizione, reso palese dall’art. 2936 c.c. a mente del quale è nullo ogni patto diretto a modificarla, deve ritenersi, imprescindibile presupposto di una diversa opzione esegetico‐applicativa, come quella compiuta dal giudice della prima fase, un’espressa previsione normativa derogatoria del divieto del rilievo d’ufficio della prescrizione.

Da ultimo, merita considerazione l’assunto secondo cui non è applicabile la prescrizione di cui all’art. 2956
c.c., in ragione della circostanza che è pacifico che il pagamento non sia mai avvenuto, anche perché lo stato lo effettua solo dopo che il professionista chieda ed ottenga il decreto liquidativo.

In conclusione, deve escludersi l’estinzione del credito per prescrizione presuntiva, come d’altro canto può argomentarsi dalla constatazione che la resistente non si è neppure costituita, nell’evidente consapevolezza di non poterla eccepirla. Quanto agli importi dovuti, deve rilevarsi che si tratta di attività difensiva svolta d’ufficio, rientrante nell’art. 117 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.
Tale disposizione fa parte del titolo III la cui titolazione è “estensione a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello stato prevista per il processo penale”.

Ai sensi dell’art. 9 del decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2012, n. 27) «per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona
difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale».

Pertanto, le somme richieste devono essere ridotte a metà, dal momento che la formulazione della norma, lì dove è detto che la riduzione deve essere operata di regola, fa chiaramente intendere che esse va esclusa
soltanto in casi eccezionali la cui ricorrenza deve essere dimostrata d chi vi ha interesse.

Nel caso di specie, non è stato addotto e dimostrato alcunché che possa determinare lo scostamento della regola, talché deve liquidarsi, a favore della ricorrente, applicata la predetta riduzione e tenuto conto
dell’effettiva attività difensiva svolta, la somma di euro 2.320,00, oltre accessori di legge, a carico
dell’erario.

Le spese di giudizio, tenuto conto del valore della lite, vanno liquidate in euro1700,00 oltre accessori di
legge ed esborsi eventuali.

PTM

In accoglimento dell’opposizione, previo annullamento del decreto opposto liquida, in favore della ricorrente, la somma di euro 2.320,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%, ponendone il
pagamento a carico dell’Erario.

Condanna la parte resistente a pagare le spese di questo giudizio liquidate in euro 1700,00 oltre accessori
di legge e rimborso forfettario del 15%.

Macerata, 5 marzo 2018

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