GRATUITO PATROCINIO ANCHE CON REDDITI ILLECITI, MA NIENTE CONGETTURE

CASSAZIONE: LA SOGLIA REDDITUALE PER L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO VIENE CALCOLATA ANCHE SUI REDDITI ILLECITI MA SI DEVE DARNE MOTIVAZIONE

GRATUITO PATROCINIO E REDDITI ILLECITI

GRATUITO PATROCINIO E REDDITI ILLECITI

Cassazione Penale: i redditi da attività illecite devono essere computati ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si deve verificare puntualmente l’esistenza dei presupposti in fatto che possano farne dedurre un’esistenza anche presunta, dandone altresì contezza in sede di motivazione ed evitando ogni possibile percorso con congetture e deduzioni non sostenute da un percorso fattuale.

Verifica reddituale caso per caso

La verifica della rispetto della soglia reddituale indicata nel decreto ministeriale deve avvenire da parte del Giudice caso per caso con la specificazione dei criteri utilizzati, anche se è possibile far riferimento a presunzioni semplici (ne avevamo già parlato anche qui e qui).

La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con la sentenza 11/01/2018 n° 836, ha accolto il ricorso contro la pronuncia del tribunale che aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, affermando che la precedente commissione di una pluralità di furti avrebbe rappresentato una fonte stabile di reddito in ragione delle costanti modalità di consumazione dei reati costituiti dalla sottrazione di portafogli e dall’impossessamento delle somme ivi contenute.

Il ricorso per cassazione in parola impugna un provvedimento di rigetto di precedente ricorso ex art. 99 del D.P.R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente sostiene la violazione di legge ed il vizio di motivazione, poichè il giudice a quo non avrebbe basato la propria decisione sui parametri indicati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2, non considerando le condizioni personali e familiari nonchè il tenore di vita del ricorrente: quest’ultimo è stato detenuto fino a poco prima del deposito dell’istanza e versava in uno stato di totale indigenza, sopravvivendo soltanto grazie a lavori saltuari e all’aiuto della madre, la quale si prendeva cura anche della figlia del richiedente ammissione.

Quali presunzioni?

Invero, se è certo che il giudizio sul’esistenza di redditi oltre soglia si può ricavare anche da presunzioni, la Corte qui precisa che l’analisi del giudice del merito non può avvalersi di automatismi e deve addentrarsi nella disamina della fattispecie concreta (Cass., Sez. 4, n. 18591 del 20-2-2013, Rv. 255228). Segnatamente, l’esistenza di redditi di provenienza illecita può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici, il giudice deve però indicare gli elementi sulla base dei quali operare tale giudizio presuntivo (Cass., Sez. 4, n. 53387 del 22-11-2016, Rv. 268688).

Nel caso che interessa pare risultino mancanti le necessarie precisazioni in merito al percorso logico che possa sostenere l’individuazione delle invocate presunzioni.

Mancanza di motivazione

Nel testo del provvedimento impugnato manca ogni supporto argomentativo a supporto dell’affermazione secondo la quale vi fossero davvero altri redditi rilevanti e sulla loro entità dei redditi.

Si censisce quindi una totale assenza di motivazione, “rilevante anche laddove, come nel caso in esame, il ricorso sia ammesso soltanto per violazione di legge, non essendo le ragioni a fondamento del decisum neanche implicitamente desumibili dal contesto argomentativo a sostegno della deliberazione adottata (Sez. U., n. 25080 del 28-5-2003“, determinando così il venir meno di qualunque supporto giustificativo a sostegno del decisum (Sez. U., n. 3287 del 27-11-2008).

La Corte annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo esame, al Presidente del Tribunale del merito.

Di seguito riportiamo per esteso il testo della sentenza.

Avv. Alberto Vigani

Associazione Art. 24 Cost.




 

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Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11/01/2018 n° 836
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SEZIONE QUARTA PENALE
Sentenza 11 gennaio 2018, n. 836

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. – Presidente –

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere –

Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere –

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.L., nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 31/03/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG.

Svolgimento del processo
  1. P.L. ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stato rigettato il ricorso da lui presentato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
  2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poichè il giudice a quo non ha basato la propria decisione sui parametri indicati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2, non considerando le condizioni personali e familiari nonchè il tenore di vita del ricorrente, che è stato detenuto dal giugno 2011 fino a qualche mese fa e versa in uno stato di totale indigenza, sopravvivendo soltanto grazie a lavori saltuari e all’aiuto della madre, la quale si prende cura anche della figlia del P., che è un soggetto ammalato, con limitate capacità intellettive, come documentato con una perizia di parte, immotivatamente disattesa dal giudice, senza alcuna verifica.
  3. Con requisitoria depositata il 7-6-2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è fondato. L’apparato argomentativo della pronuncia impugnata si fonda, infatti, sull’accertamento di una pluralità di fatti delittuosi, posti in essere con modalità costanti, che hanno visto il P. coinvolto nella sottrazione, quasi sempre, di portafogli, con appropriazione delle somme di denaro contenute. Di qui la conclusione secondo cui la commissione di delitti contro il patrimonio costituiva, per il ricorrente, fonte stabile di reddito, sì da indurre a ritenere superata la dichiarazione di “non abbienza”.
  2. Orbene, a norma del D.P.R. n. 15 del 2002, art. 96, comma 2, il magistrato, nell’ottica delle valutazioni preordinate a stabilire se l’interessato versi o meno nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, deve tener conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche, eventualmente svolte. In quest’ottica, il giudice è tenuto a prendere in considerazione anche i redditi di fonte illecita, in quanto, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra i redditi valutabili rientrano anche quelli provenienti da attività criminosa, come si desume dal riferimento alle risultanze del casellario giudiziale (Cass., Sez. 4, n. 6880 del 15-12-2011, Rv. 252726; Sez. 4, n. 5513 del 12-12-2012, Rv. 254663).
  • Tuttavia l’analisi che il giudice è chiamato ad effettuare non può avvalersi di automatismi e deve addentrarsi nella disamina della fattispecie concreta (Cass., Sez. 4, n. 18591 del 20-2-2013, Rv. 255228). Se, infatti, l’esistenza di redditi di provenienza illecita può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici, il giudice deve però indicare gli elementi sulla base dei quali operare tale giudizio presuntivo (Cass., Sez. 4, n. 53387 del 22-11-2016, Rv. 268688). In questa prospettiva, il giudice a quo avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto che i redditi derivanti dai furti dei portafogli – pur se questi ultimi erano perpetrati in via sistematica fossero di entità tale da determinare il superamento della soglia stabilita dalla legge, per l’accesso al beneficio.
  • Viceversa, la tematizzazione di tale profilo è del tutto estranea al tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, essendosi il giudicante limitato a illustrare gli argomenti a fondamento dell’asserto secondo cui andavano superati i dubbi circa la sussistenza dell’ipotesi di “furto patologico”, prospettata dalla difesa; o a supporto dell’affermazione secondo la quale, in considerazione delle dinamiche “similari, costanti e ripetute” di commissione dei delitti, era da ritenersi che questi ultimi costituissero estrinsecazione di un modus vivendi. Ma sull’entità dei redditi derivanti da tale illecita attività il discorso motivazionale tace.
  • E’ dunque riscontrabile, al riguardo, una totale assenza di motivazione, rilevante anche laddove, come nel caso in esame, il ricorso sia ammesso soltanto per violazione di legge, non essendo le ragioni a fondamento del decisum neanche implicitamente desumibili dal contesto argomentativo a sostegno della deliberazione adottata (Sez. U., n. 25080 del 28-5-2003, Pellegrino, Rv. 224611), che si esaurisce nella mera formulazione, in termini meramente assertivi, dell’anzidetto giudizio di “superamento della dichiarazione di non abbienza”, determinando così il venir meno di qualunque supporto giustificativo a sostegno del decisum (Sez. U., n. 3287 del 27-11-2008).
  • Tanto più che, nell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato, non si fa alcun riferimento alla massima di esperienza utilizzata dal giudicante per addivenire alla conclusione secondo la quale un’attività di furto di portafogli sia talmente lucrosa da procurare redditi senz’altro superiori alla soglia indicata dalla normativa in tema di gratuito patrocinio.
  • Tale conclusione si configura dunque come una mera congettura. Come è noto, infatti, il giudice è libero di scegliere i criteri di inferenza destinati a garantire le proprie argomentazioni probatorie e le conseguenti conclusioni sui fatti rilevanti ma deve offrire idonea giustificazione di tale scelta, tenendo ben presente la distinzione fra massime di esperienza e mere congetture (Cass., Sez. 2, n. 39985 del 16-9-2003, Rv. 227200). Una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi (Cass., Sez. 6, n. 31706 del 7-3-2003, Abbate, Rv. 228401).
  • Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche, tratte, con procedimento induttivo, dall’esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione.
  • Dunque, nozioni di senso comune (common sense presumptions), enucleate da una pluralità di casi particolari ma regolari e ricorrenti e di cui si assume perciò la valenza generale, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Una congettura è invece un’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit e insuscettibile di verifica empirica (Cass., Sez. 6,n. 31706 del 7-3-2003, Rv. 228401).
  • Nella massima d’esperienza, il dato è connotato da un elevato grado di corroborazione, correlato all’esito positivo delle verifiche empiriche cui è stato sottoposto, e quindi la massima può essere formulata sulla base dell’id quod plerumque accidit. La congettura invece si iscrive nell’orizzonte della mera possibilità, senza alcuna possibilità di riscontro empirico e, quindi, di dimostrazione. Pertanto, nella concatenazione logica di vari sillogismi, in cui si sostanzia la motivazione, possono trovare ingresso soltanto le massime di esperienza, ad esclusione di ogni congettura (Cass., 22-10-1990, Grilli) e la Corte di cassazione deve accertare che la decisione non sia fondata su mere illazioni (Cass., Sez. 2,5-7-1995, Buletto, Rv. 202368).

2.1. Nel caso in disamina, il ragionamento del giudice di merito non si fonda su massime di esperienza, secondo la nozione poc’anzi precisata, ma valorizza piuttosto una congettura, quella secondo la quale il ricorrente, compiendo sistematicamente furti di portafogli, abbia superato la soglia reddituale prevista dalla legge per l’ammissione al beneficio, senza che tale asserto sia supportato dalla benchè minima indicazione circa il numero dei furti commessi, l’arco temporale di perpetrazione degli illeciti e l’ammontare delle somme sottratte. Ricorre dunque il vizio di mancanza di motivazione, rilevante anche nell’ottica della violazione di legge e ravvisabile non solo allorquando la motivazione venga completamente omessa ma anche qualora l’apparato argomentativo sia privo di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Cass., Sez. 6, n. 27151 del 27-6-2011; Sez. 6, n. 35918 del 17-6-2009, Rv. 244763). Si impone, pertanto, nel caso di specie, un pronunciamento rescindente.

3. Il provvedimento impugnato va dunque annullato, con rinvio, per nuovo esame, al Presidente del Tribunale di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo esame, al Presidente del Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018

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