LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO: AMMESSI ONORARI DIMEZZATI AL MINIMO

LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO APPLICANDO IL “FAVOR ERARI”

Le tariffe scendono persino sotto i minimi per il patrocinio a spese dello Stato

Tariffario Forense dimezzato?

Tariffario Forense dimezzato?

Con l’ordinanza del 21 giugno 2011, riportata in calce, il Tribunale Verbania si fa precursore di una nuova tendenza dell’amministrazione della giustizia: dopo aver consentito che per anni i compensi agli avvocati che assistono i non abbienti ex art. 24 della Costituzione vengano pagati l’anno del poi ed il mese del mai, cerca di arrivare anche alla nullificazione delle parcelle da liquidare.

Si passi il termine provocatorio, ma non se ne può più.

Dei 167 circondari di tribunale italiani non ce ne sta che una manciata di virtuosi (Rimini e Venezia in testa), per la restante grande maggioranza si può solo dire che il pagamento del gratuito patrocinio non è una priorità.


Dovunque, sempre esclusi una decina di tribunali al centro nord, il pagamento dei compensi agli avvocati che assistono con il “Patrocinio a spese dello Stato” arriva dopo 2 o persino 3 anni dalla liquidazione.

Quest’ultima era sempre stata ritenuta poco gratificante perché la nota spese giudiziale è difficilmente rappresentativa di tutte le attività effettivamente svolte a favore del cliente. E poi la nota medesima veniva liquidata solo alla metà degli onorari medi applicando alla lettera la disposizione del Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR 115/2002).

Ora il Tribunale di Verbania cerca un momento di primato lealista e decide che la liquidazione può essere letta interpretando la norma a favore dello Stato, che deve pagare, e pertanto applica il dimezzamento degli onorari non sullo scaglione medio, bensì anche su quello minimo.

Tale pronuncia innovativa è stata assunta dal il Presidente del Tribunale di Verbania quale capo dell’Ufficio giudiziario, in decisione ad un ricorso dell’avvocato in opposizione a decreto del Giudice di liquidazione ex art. 170, DPR 115/2002.

E così il giudice ha espressamente affermato che per il processo civile sia possibile procedere alla liquidazione degli onorari, dovuti al difensore che ha patrocinato con spese a carico dello Stato, anche sotto i minimi tariffari.

Nell’ordinanza indicata è richiamato a sostegno l’ art. 130 TU spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115), affermando che: “dopo aver determinato il compenso che si ritiene equo tra il minimo ed il medio tariffario, debba computarsi una decurtazione del 50%” e “tale circostanza può comportare per alcuni scaglioni talora, addirittura anche in caso di determinazione al massimo sul valore medio, una determinazione effettiva inferiore al minimo tariffario; la norma è del tutto cogente in ragione della responsabilità contabile del Magistrato e del funzionario contabile ed è chiaramente eccezionale in ragione di un usuale favore Erarii; pertanto non appare suscettibile di diversa interpretazione.”

Peccato che il successivo D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con L. 248 del 2006 (Liberalizzazione Bersani), ha statuito espressamente che: ”Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale”.

Pare quindi che il legislatore non abbia scritto da nessuna parte che esiste un favor erarii, ovvero un trattamento di favore per l’erario, mentre è ribadito che si deve applicare la tariffa professionale anche nella liquidazione del Patrocinio a spese dello Stato, senza far riferimento ai soli scaglioni minimi e massimi.

Il magistrato dovrà pertanto dovrà prendere riferimento dalle tariffe e parametrare il compenso dell’avvocato all’effettiva attività svolta, vista anche la complessità della pratica, e ciò rispettando i minimi tariffari.

Forse è il caso che si smetta di pensare che l’attività professionale forense svolta in esercizio ed attuazione di un diritto costituzionale è solo una forma di volontariato che, in qunto tale, si paga solo come gentile concessione.

Come dico sempre ogni valutazione deve essere comparativa altrimenti diventa dissertazione teologica, mi pare perciò giusto ricordare che, a parità di dimensioni, l’Italia è l’ultimo dei paesi europei nella classifica delle liquidazione dei gratuiti patrocini e delle ammissioni alla difesa assistita dallo Stato.

Vorrà pur dire qualcosa!

Avv. Alberto Vigani:  Blogger,  Consulente del Lavoro e Avvocato specializzato in Diritto del Lavoro ed in Procedure Arbitrali in Venezia, è co-fondatore della Camera Arbitrale della Venezia Orientale. È iscritto dal 2005 agli “elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato dell’Ordine degli Avvocati di Venezia”. È anche il segretario della Camera Avvocati di San Donà di Piave e il redattore di www.amministratoridisostegno.com, dove scrive in materia di ADS e questioni connesse.

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ART. 130 (L)
(Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

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Tribunale di Verbania

ORDINANZA 21.06.2011

Il Presidente sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 15.06.2011 osserva:

la liquidazione assunta dal dott Michelacci appare conforme a legge; ed invero la norma richiamata dal difensore opponente non tiene conto dell’art. 130 T.U. spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002 n. 115) che, per il processo civile, dispone comunque che gli importi spettanti al difensore sono ridotti alla metà; norma che va interpretata nel senso che, dopo aver determinato il compenso che si ritiene equo tra il minimo ed il medio tariffario, debba computarsi una decurtazione del 50%; tale circostanza può comportare per alcuni scaglioni talora, addirittura anche in caso di determinazione al massimo sul valore medio, una determinazione effettiva inferiore al minimo tariffario.

La norma è del tutto cogente in ragione della responsabilità contabile del Magistrato e del funzionario contabile ed è chiaramente eccezionale in ragione di un usuale favor Erarii; pertanto non appare suscettibile di diversa interpretazione.

 

PQM

 

Respinge l’opposizione.

Verbania, 21 giugno 2011

Il Presidente

Dott. Massimo Terzi

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