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SE SONO AMMESSO AL PATROCINIO GRATUITO, CHI SCEGLIERA’ IL MIO AVVOCATO?

Una domanda che interessa tutti coloro che abbisognano, e che hanno diritto, al gratuito patrocinio, è: cosa potrò fare dopo l’ammissione al gratuito patrocinio?

O meglio: nel gratuito patrocinio, chi sceglierà il mio avvocato?

Scelta Avvocato

Scelta Avvocato

A chi è avezzo alla materia, la risposta potrà sembrare scontata, ma non è così per chi ne ha davvero bisogno e non ha familiarità con il procedimento.

E’ perciò giusto spiegare a chiare lettere che chi è ammesso al patrocinio in effetti ha il diritto di nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte d’appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito della causa o il magistrato dinanzi al quale pende il processo.


L’avvocato perciò  lo sceglie e lo incarica solamente colui che è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato senza alcuna discrezionalità di soggetti terzi: l’incarico professionale è quindi un vero e proprio mandato professionale fondato sulla fiducia verso il proprio legale, che di tale fiducia deve rispondere.

Chi è ammesso al beneficio può anche nominare un consulente tecnico nelle ipotesi ammesse dalla legge.

Se si è nella fase del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, la scelta del difensore va operata usufruendo degli elenchi istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte d’appello del luogo ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

  • L’elenco degli avvocati incaricati del patrocinio è formato dai professionisti che ne fanno richiesta, provvisti dei requisiti necessari per la difesa.
  • L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine tenendo conto delle attitudini, dell’esperienza professionale acquisita in almeno sei anni di esercizio dell’attività e dell’assenza di sanzioni disciplinari.

L’inserimento nell’elenco è revocabile in qualsiasi momento, rinnovabile ogni anno e reso pubblico in tutti gli uffici giudiziari del distretto. Il difensore della parte ammessa al patrocinio deve chiedere la dichiarazione di estinzione del processo in caso di sua cancellazione dal ruolo per inattività delle parti (ex art. 309 codice procedura civile).

L’inosservanza dell’obbligo ha rilevanza disciplinare.

Avv. Alberto Vigani

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  1. 13 giugno 2009 a 9:35 | #1

    Come si sceglie quindi il difensore?
    Ricordate, si può nominare un solo difensore (e non un collegio di difesa) che deve essere iscritto all’albo degli avvocati della regione in cui si tiene il processo e in uno speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si può consultare presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

    Cosa si deve pagare?
    Nulla. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato e non si deve pagare l’avvocato, né il consulente tecnico. L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.

    Cosa succede se si è ammessi per errore?
    Si devono pagare tutte le spese, anche quelle anticipate dallo Stato.

  1. 12 settembre 2009 a 18:59 | #1
  2. 7 ottobre 2009 a 16:42 | #2
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