DIRETTIVA CEE 26 OTTOBRE 2016, N. 2016/1919

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo

DIRETTIVA EUROPEA SU MANDATO DI ARRESTO E GRATUITO PATROCINIO

DIRETTIVA EUROPEA SU MANDATO DI ARRESTO E GRATUITO PATROCINIO

Nel nostro ordinamento l’accesso all’assistenza legale gratuita costituisce espressione di un diritto fondamentale dell’individuo, costituzionalmente garantito all’art. 24 co. 3 Cost.
A livello di norme primarie di rango ordinario la disciplina del patrocinio a spese dello Stato è
contenuta nella Parte III del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (artt. 74 -145).
Le predette disposizioni realizzano un sistema pressoché completo di tutela difensiva gratuita, garantendo inoltre che il trattamento previsto per il cittadino italiano sia assicurato anche al cittadino straniero ed all’apolide residente nel nostro Stato.
Le uniche lacune appaiono interessare due casistiche: 1) i procedimenti di esecuzione di mandato d’arresto europeo e, 2) i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per i quali sussiste espressa esclusione dall’applicazione del patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto sancito
all’art. 91 lett. a) del predetto D.P.R. 115/2002.
Invero, da nessuna delle previsioni della direttiva 2016/1919 complessivamente considera
te sembra emergere che per determinati reati sia consentita ab imis l’esclusione dal beneficio.
Con lo schema di decreto legislativo in esame si cerca, quindi, di colmare la suddetta carenza, apportando modifiche al citato T.U. in materia di spese di giustizia. In tal modo tanto per le procedure (attive e passive) di consegna in tema di mandato d’arresto europeo quanto per i reati di evasione fiscale è apprestata la tutela difensiva a carico dello Stato, pur
preservando l’armonia con altre disposizioni normative ed i requisiti e limiti di ammissibilità al beneficio “de quo” fissati dal nostro sistema giuridico.
Obiettivo perseguito con il presente provvedimento, quindi, è quello di adeguare il diritto nazionale allineandolo alla direttiva 2016/1919/UE , onde evitare di esporre il nostro Paese ad una procedura di infrazione per inadempimento degli obblighi de rivanti dal diritto dell’Unione e di garantire un effettivo rafforzamento dei diritti procedurali degli indagati o imputati nel procedimento penale in relazione a qualsivoglia fattispecie di reato.
Il presente intervento regolatorio migliora quindi il sistema delle garanzie processuali con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali della persona, da garantire tanto nel Paese di esecuzione, quanto nel Paese di emissione del mandato d’arresto europeo. Segna un passo avanti nell’applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie stabilite nell’art. 6 della Convenzione
Europea dei diritti dell’Uomo e, quindi, nel processo di armonizzazione e reciproca fiducia nei sistemi giudiziari tra i diversi Stati membri dell’Unione europea.
L’istruttoria normativa s’è avvalsa dei lavori svolti dalla Commissione Europea (DG JUSTICE – B.2) in sede di trasposizione della direttiva, durante
diversi incontri (quale l’Expert meeting sulla direttiva UE 2016/1919 del parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016) cui hanno partecipato esperti in materia di organizzazione del patrocinio legale, e rappresentanti del mondo giudiziario. Tiene conto altresì della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia di patrocinio legale nei procedimenti penali e della nostra giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Per quanto riguarda gli impatti attesi dal presente intervento si rappresenta che
rispetto al primo ambito di intervento trattandosi di una disposizione che interviene solo per
formalizzare un obbligo di adeguamento alla normativa europea, ma che di per sé è già correntemente applicata, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggior
i oneri per la finanza pubblica, fatta eccezione per quelli, in definitiva contenuti, indicati
nella distinta Relazione tecnica di accompagnamento al presente provvedimento.
Con riferimento al secondo ambito di intervento l’opzione scelta è quella che meglio garantisce le finalità della direttiva e al contempo assicura un maggiore impatto in termini di efficacia.
1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La direttiva stabilisce alcune norme minime comuni a tutti gli Stati membri dell’Unione, le qual dovranno essere recepite entro il 5 maggio 2019 (termine così rettificato da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea), concernenti il diritto al gratuito patrocinio per gli indagati e imputati, nonché per le persone ricercate oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo.

L’indicata Direttiva rappresenta la conclusione del percorso delineato dalla road map contenuta nella Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, successivamente recepita nel Programma di Stoccolma che prevedeva, secondo un approccio a tappe, numerose misure per il rafforzamento delle garanzie difensive nell’Unione europea, gradualmente realizzate con una serie di direttive, molte delle quali già attuate a livello nazionale.

Cfr.
Risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di
indagati o imputati in procedimenti penali, in G.U.U.E., 4 dicembre 2009, C 295.
Cfr. Programma di Stoccolma
Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, in
G.U.U.E., 4 maggio 2010, C 115.
Le misure, contenute nella tabella di marcia, riguardano: il diritto all’interpretazione e alla
traduzione (misura A), a cui si riferisce la Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in G.U.U.E.
A completamento di tali iniziative, il legislatore europeo, integrando le precedenti direttive 2013/48/UE e 2016/800/UE, ha stabilito norme minime comuni, concernenti il diritto al gratuito patrocinio per gli indagati e imputati, nonché per le persone ricercate oggetto di procedimenti di
esecuzione del mandato d’arresto europeo, ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI.
La direttiva 2016/1919/UE, come affermato anche nella sua Relazione di accompagnamento, viene pertanto a completare la mappatura delle garanzie procedurali sottese alla volontà di creare un giusto processo europeo e la sua importanza, nell’architettura processuale creata dall’insieme di questi testi europei, risulta fondamentale in quanto gli aspetti relativi al patrocinio a spese dello Stato integrano e garantiscono l’effettività dei diritti sanciti nella direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso ad un difensore nel processo penale.
Nella relazione di valutazione d’impatto che ha accompagnato la formulazione della direttiva emerge che i sistemi giuridici degli Stati membri
presentano profonde differenze per quanto riguarda i livelli di accesso al patrocinio a spese dello Stato, i criteri di ammissibilità previsti, la qualità e l’efficacia del sistema di assistenza legale e il
momento in cui sorge il diritto al gratuito patrocinio. Sulla base dell’analisi comparativa effettuata a livello europeo è emerso che le soglie di accesso al “legal aid” variano dallo 0,1% al 73% nei 27 Stati membri, con una media che si attesta intorno al 27%.

DAVID DEL SANTO




***

DIRETTIVA CEE 26 ottobre 2016, n. 2016/1919 (1).

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 4 novembre 2016, n. L 297.

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La presente direttiva intende garantire l’effettività del diritto di avvalersi di un difensore, previsto dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), rendendo disponibile l’assistenza di un difensore retribuito dagli Stati membri agli indagati e agli imputati in procedimenti penali e alle persone oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (5) («persone ricercate»).

(2) Stabilendo norme minime comuni riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati e persone ricercate, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri in ognuno dei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri e quindi a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.

(3) L’articolo 47, terzo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU») e l’articolo 14, paragrafo 3, lettera d), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici («ICCPR») sanciscono il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali alle condizioni stabilite nelle suddette disposizioni. La Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati e gli Stati membri sono firmatari della CEDU e dell’ICCPR. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato che ciò non sempre assicura, di per sé, che vi sia un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.

(4) Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (6) («tabella di marcia»). Seguendo un approccio graduale, la tabella di marcia invoca l’adozione di misure riguardanti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto alle informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili (misura E).

(5) L’11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l’ha integrata nel programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (7) (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati nonché a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione in tale settore.

(6) Finora sono state adottate cinque misure in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali a norma della tabella di marcia: le direttive 2010/64/UE (8), 2012/13/UE (9), 2013/48/UE, (UE) 2016/343 (10) e (UE) 2016/800 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7) La presente direttiva riguarda la seconda parte della misura C della tabella di marcia, relativa all’assistenza legale gratuita.

(8) Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe coprire i costi della difesa per l’indagato, l’imputato e la persona ricercata. Nel concedere il patrocinio a spese dello Stato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere all’indagato, all’imputato o alla persona ricercata di sostenere parte di tali costi, in base alle risorse finanziarie di cui dispongono.

(9) Fatto salvo l’articolo 6 della direttiva (UE) 2016/800, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi laddove gli indagati, gli imputati o le persone ricercate abbiano rinunciato al diritto di avvalersi di un difensore in conformità, rispettivamente, dell’articolo 9 o dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2013/48/UE, e non abbiano revocato tale rinuncia, o laddove gli Stati membri abbiano applicato le deroghe temporanee ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5 o 6, della direttiva 2013/48/UE, per la durata di tale deroga.

(10) Una persona inizialmente non indagata o imputata, quale un testimone, che assuma la qualità di indagato o imputato, dovrebbe avere il diritto di non autoincriminarsi e la facoltà di non rispondere, conformemente al diritto dell’Unione e alla CEDU, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») e della Corte europea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva fa pertanto espresso riferimento al caso pratico in cui tale persona assuma la qualità di indagato o imputato durante un interrogatorio condotto dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto nell’ambito di un procedimento penale. Laddove nel corso di un interrogatorio di tale tipo una persona diversa da un indagato o imputato assuma la qualità di indagato o imputato, è opportuno sospendere immediatamente l’interrogatorio. Tuttavia, dovrebbe essere possibile proseguire l’interrogatorio qualora l’interessato sia stato informato di essere indagato o imputato e sia in grado di esercitare pienamente i diritti previsti dalla presente direttiva.

(11) In taluni Stati membri un’autorità diversa da un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni in materia di circolazione commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo della circolazione. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l’imposizione di una pena per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giudice o tribunale in seguito a ricorso o deferimento.

(12) In taluni Stati membri determinati reati minori, in particolare le infrazioni minori in materia di circolazione, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell’ordine pubblico, sono considerati reati. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda che la privazione della libertà personale non possa essere imposta per sanzionare i reati minori, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale.

(13) L’applicazione della presente direttiva ai reati minori è subordinata alle condizioni stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concessa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A condizione che ciò sia compatibile con il diritto a un equo processo, la verifica del merito può considerarsi non soddisfatta nel caso di taluni reati minori.

(14) L’ambito di applicazione della presente direttiva con riferimento a taluni reati minori dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri di garantire, ai sensi della CEDU, il diritto a un equo processo, che comprenda il diritto ad avere l’assistenza di un difensore.

(15) A condizione che ciò sia compatibile con il diritto a un equo processo, le seguenti situazioni non costituiscono privazione della libertà personale ai sensi della presente direttiva: identificare l’indagato o l’imputato; determinare se debbano essere avviate indagini; verificare il possesso di armi o altre questioni analoghe relative alla sicurezza; effettuare atti investigativi o atti di raccolta delle prove diversi da quelli specificamente menzionati nella presente direttiva, quali ispezioni personali, esami fisici, analisi del sangue, test alcolemici o prove simili, scattare fotografie, acquisire impronte digitali; far comparire l’indagato o imputato davanti a un’autorità competente conformemente al diritto nazionale.

(16) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri dovrebbero poter concedere il patrocinio a spese dello Stato in situazioni che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva, ad esempio durante lo svolgimento di atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove diversi da quelli specificamente menzionati nella presente direttiva.

(17) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, gli indagati o imputati che non hanno risorse sufficienti per coprire i costi dell’assistenza di un difensore hanno il diritto al patrocinio a spese dello Stato quando ciò sia nell’interesse della giustizia. Questa norma minima prevede per gli Stati membri la facoltà di effettuare una valutazione delle risorse e/o del merito. L’effettuazione di tali valutazioni non dovrebbe limitare i diritti e le garanzie procedurali garantiti dalla Carta e dalla CEDU secondo l’interpretazione della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo, né dovrebbe comportare una deroga a tali diritti e garanzie procedurali.

(18) Gli Stati membri dovrebbero stabilire modalità pratiche riguardanti la concessione del patrocinio a spese dello Stato. Tali modalità potrebbero prevedere che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia concessa a seguito di una richiesta da parte di un indagato, un imputato o una persona ricercata. Tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, una tale richiesta non dovrebbe tuttavia costituire una condizione essenziale per la concessione del patrocinio a spese dello Stato.

(19) Le autorità competenti dovrebbero concedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che siano svolti l’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, o prima che siano svolti gli specifici atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui alla presente direttiva. Se le autorità competenti non sono in grado di procedere in tal modo, dovrebbero almeno concedere il patrocinio a spese dello Stato come misura provvisoria o di emergenza prima che si svolga l’interrogatorio o prima che siano svolti gli atti investigativi o di raccolta delle prove di cui sopra.

(20) Data la specificità dei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, l’interpretazione delle disposizioni della presente direttiva che riguardano unicamente le persone ricercate dovrebbero tenere conto di tale specificità e non pregiudicare in alcun modo l’interpretazione delle altre disposizioni della presente direttiva.

(21) Le persone ricercate dovrebbero avere il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di esecuzione. Inoltre, la persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale e che esercita il diritto di nominare un difensore sul territorio dello Stato membro di emissione in virtù della direttiva 2013/48/UE, dovrebbe avere il diritto al patrocinio a spese dello Stato in tale Stato membro nell’ambito di tale procedimento nello Stato membro di esecuzione, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia, come stabilito dall’articolo 47 della Carta. Ciò si applica quando il difensore nello Stato membro di esecuzione non è in grado di svolgere i propri compiti relativi all’esecuzione del mandato d’arresto europeo in modo efficiente ed efficace senza l’assistenza di un difensore nello Stato membro di emissione. Qualsiasi decisione in merito alla concessione del patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di emissione dovrebbe essere adottata da un’autorità che sia competente per tali decisioni nel suddetto Stato membro, sulla base dei criteri stabiliti da tale Stato membro interessato in sede di attuazione della presente direttiva.

(22) Al fine di assicurare che le persone ricercate possano effettivamente avvalersi di un difensore, gli Stati membri dovrebbero garantire loro il diritto al patrocinio a spese dello Stato fino alla consegna, o fino al momento in cui la decisione sulla consegna diventa definitiva.

(23) Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto del diritto fondamentale al patrocinio a spese dello Stato quale previsto dalla Carta e dalla CEDU. Nel farlo, gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi e gli orientamenti delle Nazioni Unite sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei sistemi giudiziari penali.

(24) Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative alla presenza obbligatoria di un difensore, un’autorità competente dovrebbe decidere senza indebito ritardo sulla concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato. L’autorità competente dovrebbe essere un’autorità indipendente competente per le decisioni in materia di concessione del patrocinio a spese dello Stato oppure un organo giurisdizionale, anche monocratico. In situazioni di urgenza, dovrebbe tuttavia essere anche possibile coinvolgere temporaneamente la polizia e il pubblico ministero, nella misura in cui ciò sia necessario per la concessione tempestiva del patrocinio a spese dello Stato.

(25) Qualora sia stato concesso il patrocinio a spese dello Stato a un indagato, un imputato o una persona ricercata, un modo per assicurare l’efficacia e la qualità di tale patrocinio consiste nell’agevolare la continuità nella rappresentanza in giudizio. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero agevolare la continuità della rappresentanza in giudizio per l’intera durata dei procedimenti penali, nonché – se del caso – i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

(26) Il personale impegnato nel processo decisionale relativo al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimenti penali e nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe ricevere una formazione adeguata. Gli Stati membri dovrebbero richiedere, fatte salve l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario negli Stati membri, che coloro i quali sono responsabili della formazione dei giudici forniscano effettivamente tale formazione adeguata ai tribunali e ai giudici che decidono sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato.

(27) Il principio dell’efficacia del diritto dell’Unione impone agli Stati membri di istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione. Tali mezzi di ricorso efficaci dovrebbero essere disponibili qualora il diritto al patrocinio a spese dello Stato sia compromesso, o la prestazione del patrocino a spese dello Stato sia ritardata o interamente o parzialmente rifiutata.

(28) Al fine di controllare e valutare l’efficacia della presente direttiva, è necessario che siano raccolti dati pertinenti, a partire dai dati disponibili, sull’attuazione dei diritti stabiliti nella presente direttiva. Tali dati comprendono, ove possibile, il numero di domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimenti penali, come pure nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo in cui lo Stato membro è Stato membro di emissione o di esecuzione, il numero di casi in cui l’ammissione al patrocinio è stata concessa e il numero di casi in cui una domanda di ammissione al patrocinio è stata respinta. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere inoltre dati sui costi dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato degli indagati, degli imputati e delle persone ricercate, nella misura del possibile.

(29) E’ opportuno che la presente direttiva si applichi agli indagati, agli imputati e alle persone ricercate indipendentemente dal loro status giuridico e dalla loro cittadinanza o nazionalità. Gli Stati membri dovrebbero rispettare e garantire i diritti stabiliti nella presente direttiva, senza alcuna discriminazione e indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dal sesso, dall’orientamento sessuale, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche o di altro genere, dalla nazionalità, dall’origine etnica o sociale, dalla ricchezza, dalla disabilità o dalla nascita. La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU, compresi la proibizione della tortura o di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all’integrità della persona, i diritti del minore, l’inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in conformità di tali diritti e principi.

(30) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri dovrebbero poter ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette regole minime mirano a facilitare. Il livello di tutela fornita dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU come interpretate dalla Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(31) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la definizione di norme minime comuni riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati e persone ricercate, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(33) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(2) GU C 226 del 16.7.2014, pag. 63.

(3) Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 ottobre 2016.

(4) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

(5) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(6) GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

(7) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(8) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

(9) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1).

(10) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 1).

(11) Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

Articolo 1 Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per:
a) gli indagati e gli imputati in procedimenti penali, e
b) le persone ricercate oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI («persone ricercate»).

2. La presente direttiva integra le direttive 2013/48/UE e (UE) 2016/800. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo da limitare i diritti conferiti da tali direttive.

Articolo 2 Ambito d’applicazione

1. La presente direttiva si applica agli indagati e agli imputati in procedimenti penali che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva 2013/48/UE e che sono:
a) privati della libertà personale;
b) tenuti ad essere assistiti da un difensore conformemente al diritto dell’Unione o nazionale; ovvero
c) tenuti a partecipare, o aventi facoltà di partecipare, a un atto investigativo o di raccolta delle prove, compresi come minimo i seguenti:
i) ricognizioni di persone;
ii) confronti;
iii) ricostruzioni della scena di un crimine.

2. La presente direttiva si applica altresì, in seguito ad arresto nello Stato membro di esecuzione, alle persone ricercate che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva 2013/48/UE.

3. La presente direttiva si applica altresì, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, alle persone che non erano inizialmente indagate o imputate, ma che ne assumono la qualità nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto.

4. Fatto salvo il diritto a un equo processo, in relazione a reati minori:
a) laddove il diritto di uno Stato membro preveda l’irrogazione di una sanzione da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e l’irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione o ad essa deferita; ovvero
b) laddove la privazione della libertà personale non possa essere imposta come sanzione,
la presente direttiva si applica unicamente ai procedimenti dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale.
In ogni caso, la presente direttiva si applica quando è adottata una decisione in merito alla detenzione e, durante la detenzione, in qualsiasi fase del procedimento sino alla conclusione del procedimento.

Articolo 3 Definizione

Ai fini della presente direttiva, si intende per «patrocinio a spese dello Stato» il finanziamento da parte di uno Stato membro dell’assistenza di un difensore che consenta l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore.

Articolo 4 Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell’interesse della giustizia.

2. Gli Stati membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato a norma del paragrafo 1.

3. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto di tutti i fattori pertinenti e obiettivi quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell’interessato, nonché il costo dell’assistenza di un difensore e il livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, gli indagati o imputati sono privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore.

4. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della sanzione in questione, per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia necessaria nell’interesse della giustizia. In ogni caso, la verifica del merito può considerarsi soddisfatta nelle situazioni seguenti:
a) quando l’indagato o l’imputato è condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva; e
b) durante la detenzione.

5. Le autorità competenti assicurano che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso senza indebito ritardo e, al più tardi, prima che sia svolto l’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia, di un’altra autorità di contrasto o di un’autorità giudiziaria, oppure prima che siano svolti gli atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

6. Il patrocinio a spese dello Stato è concesso solamente ai fini del procedimento penale in cui la persona interessata è indagata o imputata per un reato.

Articolo 5 Patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo

1. Lo Stato membro di esecuzione assicura che la persona ricercata goda del diritto al patrocinio a spese dello Stato dal momento dell’arresto eseguito in conformità del mandato d’arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva.

2. Lo Stato membro di emissione assicura che la persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale e che esercita il diritto di nominare un difensore sul territorio di quello Stato membro affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione, in virtù dell’articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/48/UE, abbia il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di emissione nell’ambito di tale procedimento nello Stato membro di esecuzione, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

3. Il diritto al patrocinio a spese dello Stato di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere subordinato a una valutazione delle risorse a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, che si applica mutatis mutandis.

Articolo 6 Decisione sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato

1. Le decisioni sulla concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato, e sulla nomina dei difensori, sono adottate senza indebito ritardo da un’autorità competente. Gli Stati membri adottano le misure atte ad assicurare che l’autorità competente adotti le proprie decisioni con diligenza, nel rispetto dei diritti della difesa.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate siano informati per iscritto se la loro richiesta di patrocinio a spese dello Stato è respinta integralmente o in parte.

Articolo 7 Qualità dei servizi di patrocinio a spese dello Stato e formazione

1. Gli Stati membri adottano misure necessarie, anche per quanto riguarda il finanziamento, al fine di assicurare che:
a) esista un sistema di patrocinio a spese dello Stato efficace e di qualità adeguata; e
b) i servizi di patrocinio a spese dello Stato siano di qualità adeguata a salvaguardare l’equità del procedimento, nel dovuto rispetto dell’indipendenza della professione forense.

2. Gli Stati membri assicurano che il personale impegnato nel processo decisionale relativo al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo ricevano una formazione adeguata.

3. Nel dovuto rispetto per l’indipendenza della professione forense e per il ruolo dei responsabili della formazione di difensori, gli Stati membri adottano misure appropriate per promuovere l’offerta di adeguata formazione ai difensori che forniscono servizi di patrocinio a spese dello Stato.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate abbiano il diritto, su loro richiesta, di far sostituire il difensore che fornisce loro servizi di patrocinio a spese dello Stato ove le specifiche circostanze lo giustifichino.

Articolo 8 Mezzi di ricorso

Gli Stati membri garantiscono che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 9 Persone vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono che, nell’attuazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolare esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili.

Articolo 10 Raccolta dei dati e relazioni

1. Entro il 5 maggio 2021 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti stabiliti dalla presente direttiva. (2)

2. Entro il 5 maggio 2022 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva. Nella sua relazione, la Commissione valuta l’attuazione della presente direttiva per quanto riguarda il diritto al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito dei procedimenti penali e dei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo. (2)

(2) Paragrafo così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 aprile 2017, n. 91, Serie L.

Articolo 11 Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 12 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 maggio 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione. (3)

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

(3) Comma così corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 aprile 2017, n. 91, Serie L.

Articolo 13 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
I. LESAY

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Verified by ExactMetrics