ADE: REDDITO DI CITTADINANZA, SEPARAZIONE DEI CONIUGI E GRATUITO PATROCINIO

ADE: REDDITO DI CITTADINANZA, SEPARAZIONE DEI CONIUGI E GRATUITO PATROCINIO

Quale reddito di cittadinanza per il gratuito patrocinio?

Come computare il reddito di cittadinanza per il gratuito patrocinio?

Secondo la risposta ad interpello dell’Agenzia dell Entrate del 19 gennaio 2022 n. 31, che torna sulla determinazione dei redditi per accedere al beneficio della difesa a carico dell’erario, il reddito di cittadinanza è riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l’Istante che dichiara di “beneficiare” del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge.

Da ciò discende che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella determinazione del reddito personale va considerato anche il predetto reddito per la quota del 50 per cento, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.

Ulteriore conseguenza del principio è che:

  • se il nucleo familiare percipiente è composto da più maggiorenni, il reddito di cittadinanza sarà da suddividersi per tante teste quanti sono i detti partecipanti, salvo il cumulo degli altri redditi dei familiari non in conflitto di interessi.

Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta n. 31/2022

OGGETTO: Rilevanza del reddito di cittadinanza per l’ammissione al gratuitopatrocinio ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO

L’Istante dichiara di voler intraprendere un giudizio di separazione dal maritocon accesso all’istituto del gratuito patrocinio.

La Contribuente fa presente che è disoccupata, che non è proprietaria di alcunimmobile o bene mobile registrato e che “beneficia del reddito di cittadinanza pernucleo familiare”, con carta intestata al coniuge.

L’Istante evidenzia, inoltre, che:

  • – ai sensi dell’articolo 76, commi 3 e 4 del d.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, puòessere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai finiIRPEF non Superiore ad euro 11.746,68 e che, trattandosi di un giudizio diseparazione, nella determinazione del reddito non si tiene conto dei redditi delconiuge;
  • – come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 313 del 30 aprile2021, sebbene il reddito di cittadinanza rilevi ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, nel giudizio di separazione dei coniugi non sitiene conto della somma dei redditi dei familiari conviventi ma esclusivamente delreddito personale.

Ciò posto, l’Istante chiede se e in quale misura il reddito di cittadinanza per nucleo familiare rilevi ai fini della determinazione del proprio reddito per l’ammissioneal gratuito patrocinio.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’Istante ritiene che, ai fini della determinazione del limite di reddito perl’ammissione al gratuito patrocinio, il reddito di cittadinanza per nucleo familiare nonpossa essere a lei imputato per intero ma debba essere imputato nella misura del 50 percento a ciascun coniuge, dal momento che tale beneficio è riconosciuto ad entrambi iconiugi.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il patrocinio per i non abbienti (cd. “gratuito patrocinio”) è previsto dall’articolo74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (di seguito”Testo unico spese di giustizia”).

Ai sensi del comma 1 del successivo articolo 76 può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.

Il medesimo articolo 76 al comma 2 stabilisce che se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggettoistante.

In tal caso, ai sensi dell’articolo 92 del Testo unico spese di giustizia, i limiti direddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Il citato articolo 76, al comma 4, prevede che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti ilnucleo familiare con lui conviventi.

Secondo la Corte di Cassazione, tale ipotesi si verifica anche nei procedimenti diseparazione (pure se consensuale ex art. 711 c.p.c.);

pertanto, ai fini dell’applicabilità della disciplina del gratuito patrocinio, il reddito del ricorrente non deve essere cumulato con quello del coniuge convivente, poiché la sussistenza di un conflitto di interessi tra le posizioni dei coniugi rende operante la deroga di cui al citato articolo76, comma 4, del Testo unico spese di giustizia (cfr. sentenza della Corte diCassazione n. 20545 del 29 settembre 2020).

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 76 del Testo unico spese di giustizia, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio, pertanto, è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26.

Tale beneficio consiste in un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro ed un Patto per l’inclusione sociale.

Ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 4 del 2019, il reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari”, al ricorrere di requisiti soggettivi e reddituali, spressamente previsti dal medesimo decreto legge, che definiscono la condizione economica rilevante per l’erogazione del sussidio.

Alcuni dei predetti requisiti sono da verificarsi in capo al componente richiedente il beneficio [cfr. articolo 2, comma 1, lettere a) e c-bis)], altri sono da verificarsi in capo al nucleo familiare nel suo complesso [cfr. articolo 2, comma 1,lettera b)], altri attengono a ciascun componente del nucleo familiare singolarmente considerato [cfr. articolo 2, comma 1, lettera c)].

La determinazione della soglia reddituale al di sotto della quale è riconosciuto il beneficio dipende dal parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma4, che fa da moltiplicatore in base al numero di componenti del nucleo familiare.

L’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 4 del 2019 prevede, inoltre, lapossibilità di erogare il reddito di cittadinanza suddiviso per ogni singolo componentemaggiorenne del nucleo familiare e che tale disposizione è stata recentemente attuatacon il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30 aprile 2021.

In particolare, l’articolo 3 del predetto decreto ministeriale, rubricato “beneficio spettante al singolo componente”, prevede espressamente che:

«1. Il Beneficio ad integrazione del reddito familiare è attribuito ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la Quota pro-capite.

2. Il Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo è attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo indicato nella richiesta dicui all’art. 4.

In caso di più intestatari, nella domanda di cui sopra è identificato dicomune accordo fra gli intestatari il componente cui attribuire il sostegno; in caso dimancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato ladomanda di Reddito di cittadinanza».

Ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto 30 aprile 2021, se è richiestal’erogazione suddivisa del reddito di cittadinanza, vengono emesse più carte,corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraversodette carte.

Le illustrate disposizioni consentono, quindi, di individuare la quota del reddito di cittadinanza di pertinenza di ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare.

Con specifico riferimento al quesito posto dall’Istante in merito alla misura concui il reddito di cittadinanza riconosciuto al nucleo familiare rilevi nella determinazione del proprio reddito personale, al fine di verificare l’ammissibilità al gratuito patrocinio nel giudizio di separazione dal proprio coniuge, si rappresenta quanto segue.

Da quanto emerge dall’istanza, il predetto coniuge è soggetto richiedente il reddito di cittadinanza che è anche l’intestatario della Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio economico ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del citato decretolegge n. 4 del 2019.

Nel caso rappresentato, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l’Istante che dichiara di “beneficiare” del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge.

Pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale andrebb econsiderato anche il predetto reddito per la quota del 50 per cento, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

LA DIRETTRICE CENTRALE

 

Risposta_ADE_31_19.01.2022

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