LE NORME SUL GRATUITO PATROCINIO VANNO AVANTI IN LEGGE DI STABILITA’

EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2016 IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO APPROVATI IN COMMISSIONE BILANCIO  

EMENDAMENTI CAMERA DEI DEPUTATIDEI DEPUTATI

EMENDAMENTI CAMERA DEI DEPUTATI

Il 15 dicembre sono state approvate in Commissione Bilancio due norme importanti della futura legge di stabilità in materia di gratuito patrocinio.

Gli emendamenti, già approvati in commissione Giustizia, che fanno in modo che gli avvocati che assistono persone non abbienti, le quali hanno diritto al gratuito patrocinio, potranno compensare i crediti per gli onorari dovuti dallo Stato e non ancora saldati con quanto dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’Iva, nel limite di 10 milioni annui (proposto dalla deputata Anna Rossomando con il sostegno del vicepresidente della commissione giustizia Franco Vazio), e si ‘velocizzano’ le procedure per l’erogazione di tali spese”: la liquidazione dei compensi dovrà avvenire immediatamente al momento del deposito del provvedimento della fase a cui sono inerenti.

Si tratta di un passo importante per garantire una difesa efficace ed evitare che le fasce deboli vengano private della possibile di accedere ad un avvocato. Entrambe le norme sono state sostenute dall’OUA che le ha chieste con più deliberazioni assembleari.

Di seguito riportiamo i testi dei due articolati.

Victor Rampazzo & Alberto Vigani



Dopo il comma 449 inserire i seguenti:
  449-bis. A decorrere dall’anno 2016, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

449-te. Per le finalità di cui al comma 449-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

449-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l’attuazione delle misure di cui al comma 449-bis e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 449-te. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al quarto periodo.

Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l’anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l’anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l’anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l’anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l’anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028.
*39. 47. Rossomando, Marchi, Vazio, Martelli, Taricco, Giulietti, Salvatore Piccolo, Capone, Bergonzi, Patriarca, Rubinato, Massa, Missioni.

***

Dopo il comma 451, aggiungere i seguenti:
  451-bis. All’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
  «3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.»
451-te. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell’ordine circondariale forense per consentire che alcune unità di personale dei predetti consigli dell’ordine vengano destinate presso gli uffici a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformità e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie ad impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attività diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l’accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attività di supporto. La convenzione quadro prevede l’obbligo dei consigli dell’ordine circondariale forense di tenere indenne il personale di cancelleria o di segreteria, mediante la stipulazione di adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale destinato presso l’ufficio giudiziario.

451-quater. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 451-te sono destinati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell’ordine dei quali sono dipendenti restano obbligati a corrispondere i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l’intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

451-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 451-te e 451-quater hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.».

451-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 451-te e 451-quater hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.».
**39. 41. Berretta.

3 Comments

  1. Grazie a te.
    Fatto.
    Cordialità.
    Alessio
    Staff
    Associazione ART. 24 COST.
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