GRATUITO PATROCINIO: OUA CHIEDE L’ESTENSIONE ALLE VITTIME DELL’AMIANTO

OUA DICE BASTA A VITTIME SENZA DIFESA NEI PROCESSI PER L’AMIANTO

OUA: gratuito patrocinio

OUA

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura sostiene la proposta di legge 1942/2015 per estendere l’ammissione senza limite reddituale al patrocinio a spese dello Stato alle vittime nei processi penali per disastro, morti e lesioni dovute ad esposizione ad amianto. Arriva all’uopo la delibera assembleare dello scorso 15 novembre a Torino.

Il ddl 1942 era stato presentato nello scorso luglio 2015 e ne abbiamo giù parlato favorevolmente qui: https://www.avvocatogratis.com/2015/07/arriva-il-gratuito-patrocinio-per-le-vittime-dellamianto/

La proposta normativa che si sostiene consentirà alle persone offese che si devono costituire quali parti civili di poter effettivamente esercitare il diritto di difesa in processi che si sviluppano sempre fino al terzo grado di giudizio, con esiti incerti, con oneri processuali gravosissimi; tutto questo avverrà senza dover dipendere da una capacità patrimoniale del singolo che è sicuramente sproporzionata alle risorse necessarie per stare in giudizio contro potentati immensi e per tempi talvolta troppo lunghi.

Per questa ragione, anche noi di Art. 24 Cost. diamo  tutto il nostro apprezzamento all’iniziativa di OUA e rinnoviamo il nostro sostegno alla proposta di legge: di seguito riportiamo in testo integrale della delibera dell’assemblea OUA che propone la rimozione di ogni limite reddituale per le persone offese dai reati correlati all’esposizione all’amianto ed il video con cui il Ministro Orlando aggiunge 5 giorni dopo pure il suo supporto.

Victor Rampazzo



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DELIBERA OUA X tavolo tecnico patrocinio a spese dello Stato ed estensione a a vittime amianto from GRATUITO PATROCINIO e ART 24. – Associazione per la Tutela del Diritto di Difesa

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MOZIONE OUA

L’Assemblea dei Delegati OUA riunitasi in Roma il 25 novembre 2015, nell’interesse superiore del paese ed in difesa dei diritti dei cittadini,

premesso che

 

  1. è fine primario dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura dare piena ed effettiva attuazione alle deliberazioni della massima assise degli avvocati italiani riuniti nel Congresso Nazionale Forense;
  2. la mozione n. 50 del XXXII Congresso Nazionale Forense chiede di estendere l’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato;
  3. nella medesima mozione congressuale n. 50 si chiede di istituire in via permanente un tavolo tecnico presso con le istituzioni per individuare le ipotesi di attività professionale pur svolte dagli avvocati a favore dei propri assistiti che non siano attualmente coperte dal beneficio del patrocinio dei non abbienti;
  4. detta scelta appare da perseguire anche per disancorare l’accesso alla difesa dal riconoscimento dei soggetti meritevoli di tutela in cristallizzati stereotipi sociali, troppo spesso superati da un’evoluzione dinamica della società relazionale nella quale viviamo;
  5. invero il contesto stratificato e complesso dell’odierna società italiana sta via via individuando soggetti bisognevoli di tutela che non erano nemmeno inquadrabili nelle caselle della rappresentazione positivista del legislatore di qualche lustro addietro;
  6. appare quindi necessario approcciarsi ad un’ideazione evoluzionista della tipizzazione legislativa utilizzando strumenti che consentano di attuare le inderogabili tutele costituzionali a fattispecie individuali e sociologiche che si vengano a concrettizzare nell’attuazione civile del consesso ideato dai principi costituzionali;
  7. fra le attività meritevoli di inclusione nel novero di quelle ammesse al beneficio di Stato vi è sicuramente ogni procedimento che vede fra le parti dei soggetti particolarmente disagiati è oggettivamente parti processualmente deboli, le cui capacità di difesa siano compromesse dalle traversie delle posizioni soggettive;
  8. con riferimento all’attuazione dell’effettività del’accesso alla difesa, fra le ipotesi da prendere all’uopo in considerazione non si può non ritenere di particolare interesse quelle in grado di garantire la necessaria rappresentanza processuale di diritti ed interessi che vanno oltre le caratteristiche del singolo individuo, in quanto rappresentative e portatrici iconografiche di principi generali;
  9. all’interno della panoplia dei diritti e principi per i quali è necessaria la massima tutela da parte dell’ordinamento vi è senz’altro il diritto alla salute ed alla sicurezza sociale: in discendenza da detti riferimenti generali, per la tutela dell’accesso al diritto alla difesa appaiono di necessaria attenzione i procedimenti di costituzione parte civile e tutela civile delle vittime dell’amianto e dei loro familiari;
  10. peraltro, nella fattispecie inerente le vittime di reati a sfondo sessuale, vi è già totale esenzione per l’intera procedura qualunque sia il reddito degli istanti;
  11. invero, l’esperienza anche recente di processi penali per disastro, morti e lesioni dovute ad esposizione ad amianto ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica il quadro fortemente gravoso per le vittime dell’amianto e per le loro famiglie che, dovendosi costituire quali parti civili, devono sostenere le spese legali di processi molto lunghi contro imputati e soggetti penalmente responsabili di sproporzionata capacità economica ed in grado di porre in campo energie difensive iraggiungibili per qualunque soggetto privato;
  12. per questa ragione, in detta fattispecie ed in quelle di pari squilibrio fra capacità della difesa ed importanza dei diritti tutelati, emerge il bisogno di sostenere non soltanto le vittime ma anche le loro famiglie affinché possano effettivamente esercitare il diritto di difesa in processi che si sviluppano sempre fino al terzo grado di giudizio, con esiti incerti, con oneri processuali gravosissimi, nell’ambito di processi penali con imputati di età avanzata, per attività di imprese che sovente non esistono più. Si tratta, in breve, di processi penali che richiedono lunghissime attività processuali, oneri di difesa difficilmente sostenibili per famiglie di lavoratori, costi per i consulenti tecnici, e raccolta di prove a sostegno delle proprie richieste risarcitorie;
  13. tutto ciò evidenzia la necessità di sostenere le spese legali delle vittime che altrimenti desisterebbero dalla costituzione di parte civile; di conseguenza diventerebbe pressoché impossibile poter ottenere l’effettivo risarcimento del danno. E comunque anche in caso di condanna penale e civile l’effettiva esecuzione della sentenza e il recupero delle somme e delle spese comporta ulteriori costi processuali;

rilevato quindi che

  1. costituisce un dato certo che ottenere giustizia sostanziale per le famiglie delle vittime dell’amianto ha un enorme costo privato, un costo la cui sostenibilità non può gravare sulle vittime che in questo modo rischiano di pagare un ulteriore costo economico, oltre quello umano;
  2. pertanto risponde ad un’esigenza di giustizia sociale e di solidarietà processuale prevedere l’ammissione delle vittime dell’amianto che si costituiscono quali persone offese o quali parti civili al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ampliando la platea delle vittime che possono accedere a tale beneficio in deroga ai limiti di reddito previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
  3. la modifica proposta, in unione ad altre di pari gradazione, garantirebbe un effettivo esercizio del diritto di difesa per le vittime tutelato dall’articolo 24 della Costituzione e conseguirebbe il risultato di una uguaglianza sostanziale prevista dall’articolo 3, comma secondo, della Costituzione che impone alla Repubblica l’obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli (anche di ordine economico) che impediscono ai lavoratori di partecipare alla vita sociale e quindi innanzi tutto all’attività giudiziaria;

altresì considerato che

  1. alla luce di queste problematiche, appare da lodare e valorizzare il DDL n. S1942 al recentemente presentato al Senato dalla Onorevole Camilla FABBRI, in unione ai senatori FABBRI, BORIOLI, Stefano ESPOSITO, AIELLO, ALBANO, AMATI , ASTORRE, BATTISTA, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, CARDINALI, CARIDI, CONTE, CUOMO, CUCCA, D’ADDA, DI GIORGI, DIRINDIN, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, FLORIS, FORNARO, GIACOBBE, IDEM, LAI, LANGELLA, LANIECE, MANASSERO, MARINELLO, MATTESINI, MATURANI, MORGONI, MOSCARDELLI, ORRÚ, PADUA, PAGLIARI, PANIZZA, PEGORER, RICCHIUTI, Maurizio ROMANI, ROMANO, RUSSO, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, VALDINOSI e ZIZZA, che propone di estendere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito dell’istante a favore di tutte le vittime dell’amianto e dei loro familiari;
  2. tutto quanto sopra svolto risulta rilevante per migliaia di interessati meritevoli che rientrano nella descritta previsione di allargamento dell’accesso al diritto di difesa;

tutto ciò premesso, rilevato e considerato

 

L’Assemblea dei Delegati OUA, riunitasi in assemblea il 25 novembre 2015, chiede al Ministero di Giustizia di istituire un tavolo tecnico con l’avvocatura per individuare le ipotesi di attività professionale svolta dagli avvocati a favore dei propri assistiti attualmente non ricomprese tra quelle ammesse all’assistenza con il beneficio del patrocinio dei non abbienti che siano invece meritevoli di estensione del beneficio medesimo;

Altresì, condividendone il contenuto quale primo esempio di necessità di estensione del patrocinio a spese dello Stato, delibera di dare la Sua ferma adesione ed il suo completo sostegno proposta di legge n. S1942 (di cui il testo integrale in calce) con prima firmataria la senatrice Camilla Fabbri, chiedendo al Governo ed alle Camere di adottare senza indugio ogni iniziativa per far si che essa diventi Legge dello Stato.

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L’ASSEMBLEA OUA

XXXII Congresso Nazionale Forense

Venezia 9 – 11 ottobre 2014

MOZIONE presentata dagi AVvocati Giuseppe Gallo, Giacinto de Spirito, Viviana Patrocinio delegati del Foro di Lecce

L’Assemblea del XXXII Congresso Nazionale Forense, riunitasi nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2014 a Venezia

PREMESSO

– che il legislatore, in conformità con l’art. 24 Costituzione e con l’art. 47 della Carta dei diritti

fondamentali de11’Unione Europea, assicura il patrocinio nel processo penale per la difesa del

cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato

che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

– che è , altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e

negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni  risultino non manifestamente infondata;

– che l’ammissione al patrocinio é valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

– che la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell‘esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico;

– che può essere ammesso al patrocinio chi e titolare di un reddito imponibile ai fini del’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24. (oggi aumentato già a euro 11.528,41).

– che ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Ritenuto

– che, alla luce della introduzione di nuovi sistemi procedurali obbligatori di risoluzione alterativa delle controversie come la mediazione e la negoziazione assistita, appare opportuno, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza e diritto alla difesa, estendere la disciplina dell’istituto del patrocinio dei non abbienti anche ai detti istituti per consentire il pagamento delle competenze per l’attività professionale espletata dall’avvocato in favore dei soggetti aventi diritto e non solo delle eventuali spese dovute per i procedimenti di risoluzione alternativa;

-che, alla luce del dettato normativo appaiono escluse dall’istituto attività necessarie in ambito

penale quali la presentazione della querela e della attività di investigazione difensiva preventiva,

mentre in ambito civile appare violativa del principio di uguaglianza e di accesso alla giustizia la

perdita/esclusione dal beneficio nella ipotesi di proposizione dello atto di impugnazione in caso di soccombenza nel giudizio di primo grado introitato dal non abbiente;

-che, e necessario altresì assicurare l’estensione del beneficio in relazione a qualsiasi attività

professionale dell’avvocato, in ogni materia, anche se svolta in fasi precedenti alla fase processuale;

Tutto ciò premesso e considerato, l’Avvocatura Italiana riunitasi nel XXXII Congresso Nazionale Forense

raccomanda

al CNF e ad ogni rappresentanza istituzionale della Avvocatura,

di porre in essere ogni attività ed iniziativa al fine di realizzare e consentire l’estensione del beneficio del patrocinio dei non abbienti in relazione alle competenze per attività professionale di avvocato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita;

di istituire un tavolo tecnico al fine di individuare le ipotesi di attività professionale pur svolte dagli avvocati in favore dei propri assistiti che non siano attualmente ricomprese tra quelle per le quali sia previsto il pagamento delle competenze professionali con il beneficio del patrocinio dei non abbienti e l’estensione del beneficio anche in caso di soccombenza della parte non abbiente.

Venezia, 10 ottobre 2014

Atto Senato n. 1942

XVII Legislatura

Disposizioni per l’ammissione delle vittime dell’amianto e dei loro familiari al patrocinio a spese dello Stato

Iter

16 luglio 2015: assegnato (non ancora iniziato l’esame)

S.1942

Iniziativa Parlamentare

Camilla Fabbri (PD)

Cofirmatari

Daniele Gaetano Borioli (PD) , Stefano Esposito (PD)

Piero Aiello (AP (NCD-UDC)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Donatella Albano (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Silvana Amati (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Bruno Astorre (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Lorenzo Battista (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Maria Teresa Bertuzzi (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Massimo Caleo (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Laura Cantini (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Valeria Cardinali (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Antonio Stefano Caridi (GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Franco Conte (AP (NCD-UDC)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Giuseppe Luigi Salvatore Cucca (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Vincenzo Cuomo (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Erica D’Adda (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Rosa Maria Di Giorgi (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Nerina Dirindin (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Laura Fasiolo (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Nicoletta Favero (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Elena Ferrara (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Emilio Floris (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Federico Fornaro (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Francesco Giacobbe (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Josefa Idem (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Bachisio Silvio Lai (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Pietro Langella (AP (NCD-UDC)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Albert Laniece (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Patrizia Manassero (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Giuseppe Francesco Maria Marinello (AP (NCD-UDC)) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Donella Mattesini (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Giuseppina Maturani (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Mario Morgoni (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Claudio Moscardelli (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Pamela Giacoma Giovanna Orru’ (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Venera Padua (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Giorgio Pagliari (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Franco Panizza (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Carlo Pegorer (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Lucrezia Ricchiuti (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Maurizio Romani (Misto, Movimento X) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Lucio Romano (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Francesco Russo (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Francesco Scalia (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Annalisa Silvestro (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Pasquale Sollo (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Maria Spilabotte (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Salvatore Tomaselli (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Stefano Vaccari (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Mara Valdinosi (PD) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Vittorio Zizza (CRi) (aggiunge firma in data 26 giugno 2015)

Doris Lo Moro (PD) (aggiunge firma in data 15 luglio 2015)

Luis Alberto Orellana (Misto) (aggiunge firma in data 16 luglio 2015)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data 22 maggio 2015; annunciato nella seduta ant. n. 457 del 3 giugno 2015.

GRATUITO PATROCINIO , SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE , MALATTIE PROFESSIONALI , LAVORI INSALUBRI E PERICOLOSI , RISARCIMENTO DI DANNI ALLA PERSONA , TUTELA DELLA SALUTE

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 16 luglio 2015. Annuncio nella seduta ant. n. 486 del 16 luglio 2015.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita’)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

  1. 1942

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FABBRI , BORIOLI , Stefano ESPOSITO , AIELLO , ALBANO , AMATI , ASTORRE , BATTISTA , BERTUZZI , CALEO , CANTINI , CARDINALI , CARIDI , CONTE , CUOMO , CUCCA , D’ADDA , DI GIORGI , DIRINDIN , FASIOLO , FAVERO , Elena FERRARA, FLORIS , FORNARO , GIACOBBE , IDEM , LAI , LANGELLA , LANIECE , MANASSERO , MARINELLO , MATTESINI , MATURANI , MORGONI , MOSCARDELLI , ORRÚ , PADUA , PAGLIARI , PANIZZA , PEGORER , RICCHIUTI , Maurizio ROMANI , ROMANO , RUSSO , SCALIA , SILVESTRO , SOLLO , SPILABOTTE , TOMASELLI , VACCARI , VALDINOSI e ZIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2015

Disposizioni per l’ammissione delle vittime dell’amianto e dei loro familiari al patrocinio a spese dello Stato

Onorevoli Senatori. — L’esperienza anche recente di processi penali per disastro, morti e lesioni dovute ad esposizione ad amianto ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica il quadro fortemente gravoso per le vittime dell’amianto e per le loro famiglie che, dovendosi costituire quali parti civili, devono sostenere le spese legali.

A tal riguardo emerge il bisogno di sostenere non soltanto le vittime ma anche le loro famiglie affinché possano effettivamente esercitare il diritto di difesa in processi che si sviluppano sempre fino al terzo grado di giudizio, con esiti incerti, con oneri processuali gravosissimi, nell’ambito di processi penali con imputati di età avanzata, per attività di imprese che non esistono più. Si tratta, in breve, di processi penali che richiedono lunghissime attività processuali, oneri di difesa difficilmente sostenibili per famiglie di lavoratori, costi per i consulenti tecnici, e raccolta di prove a sostegno delle proprie richieste risarcitorie.

Tutto ciò evidenzia la necessità di sostenere le spese legali delle vittime che altrimenti desisterebbero dalla costituzione di parte civile; di conseguenza diventerebbe pressoché impossibile poter ottenere l’effettivo risarcimento del danno. E comunque anche in caso di condanna penale e civile l’effettiva esecuzione della sentenza e il recupero delle somme e delle spese comporta ulteriori costi processuali.

In tal modo costituisce un dato certo che ottenere giustizia sostanziale per le famiglie delle vittime dell’amianto ha un enorme costo privato, un costo la cui sostenibilità non può gravare sulle vittime che in questo modo rischiano di pagare un ulteriore costo economico, oltre quello umano.

Pertanto risponde ad un’esigenza di giustizia sociale e di solidarietà processuale prevedere l’ammissione delle vittime dell’amianto che si costituiscono quali persone offese o quali parti civili al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ampliando la platea delle vittime che possono accedere a tale beneficio in deroga ai limiti di reddito previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La modifica proposta garantirebbe un effettivo esercizio del diritto di difesa per le vittime tutelato dall’articolo 24 della Costituzione e conseguirebbe il risultato di una uguaglianza sostanziale prevista dall’articolo 3, comma secondo, della Costituzione che impone alla Repubblica l’obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli (anche di ordine economico) che impediscono ai lavoratori di partecipare alla vita sociale e quindi innanzi tutto all’attività giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per il riconoscimento del

patrocinio legale in favore delle vittime dell’amianto’e dei loro familiari)

  1. All’articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «609-undecies del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 582, 589 e 590 del codice penale commessi in danno di persone esposte ad amianto».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

  1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al primo periodo.

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