GUIDA ALLA SEPARAZIONE ED AL DIVORZIO CON IL GRATUITO PATROCINIO

LA DIFESA E’ UN DIRITTO ANCHE QUANDO FINISCE IL MATRIMONIO

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“Guida Breve alla Separazione e al Divorzio con il Gratuito Patrocinio”


Guida alla Separazione ed al Divorzio

Guida E-Book

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e in formato E- book (PDF) cliccando QUI oppure sfogliarla per consultazione qui sotto.

Avv. Alberto Vigani

Consulente del Lavoro e Avvocato specializzato in Diritto del Lavoro ed in Procedure Arbitrali in Venezia, è co-fondatore della Camera Arbitrale della Venezia Orientale. È iscritto agli “elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato dell’Ordine degli Avvocati di Venezia”. È anche il segretario della Camera Avvocati di San Donà di Piave e il redattore di www.amministratoridisostegno.com, dove scrive in materia di ADS e questioni connesse.



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  1. Guida Breve alla Separazione ed al Divorzio con il gratuito patrocinio.

  2. Guida breve all’Affidamento Condiviso dei Figli con il gratuito patrocinio.

  3. Guida Breve al Licenziamento ed all’Impugnativa con il gratuito patrocinio.

  4. Guida Breve al Recupero dei Crediti di Lavoro con il gratuito patrocinio.

  5. Guida Breve all’Amministratore di Sostegno con il gratuito patrocinio

  6. Guida Breve alla Mediazione Civile con il gratuito patrocinio

  7. Guida Breve alla Riabilitazione Penale con il gratuito patrocinio

  8. Guida Breve alla Esdebitazione Fallimentare con il gratuito patrocinio

  9. Guida breve al risarcimento ex Legge Pinto con il gratuito patrocinio

Non aspettare per imparare come darti la migliore tutela: saperne di più vuol dire NON SBAGLIARE! Scarica adesso le guide brevi, sono gratis.

Buona lettura!

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  1. esposito vincenzo
    26 ottobre 2010 a 19:08 | #1

    Egregio avvocato,
    potete aiutarmi? Vorrei sapere per favore se fa fede l’ISEE per quanto riguarda il redditto per avere accesso al difensore gratuito?
    Grazie mille.
    Vince

  2. 26 ottobre 2010 a 21:35 | #2

    Gentile Vincenzo,
    Le preciso che il reddito di riferimento è quello imponibile, che non necessariamente coincide con quelle risultante dall’ISEE. Ne abbiamo parlato QUI con riferimento appunto alla Circolare della stessa Agenzia delle Entrate che ne da interpretazione.

    Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio”; la trovaQUI: http://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
    Spero di esserLe stato utile.

    Avv. Alberto Vigani

  3. Mari
    23 giugno 2011 a 22:41 | #3

    Egregio Avvocato,una mia cara amica vuole separarsi e l’avvocato a cui si è rivolta gli ha detto che per avere il gratuito patrocinio suo figlio essendo l’unico che percepisce un reddito fisso dovrebbe cambiare residenza, il problema e che il figlio non sa dove andare e quindi non puo’ farlo,la casa è in affitto e il marito lavora saltuariamente il nucleo famigliare e di 4 persone e sta vivendo una situazione di conflitto e se la casa gli spetta oppure no.Grazie mille e cordiali saluti Mari

  4. 25 giugno 2011 a 13:13 | #4

    Gentile Mari salve,
    la norma istitutiva del gratuito patrocinio e la costante giurisprudenza italiana affermano che vanno cumulati i redditi di tutti i conviventi ma non quelle dei soggetti con cui si è in conflitto. Pertanto, sarà necessario tenere anche conto delle somme eventualmente percepite dal figlio, ma non quelle del marito da cui vuole separarsi.

    (L) Condizioni per l’ammissione.
    1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
    2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
    3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
    4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

    Come ho spiegato nella Guida alla Separazione che troverà QUI, la casa familiare viene usualmente assegnata al coniuge che resta a convivere con i figli (quasi sempre è la madre).

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
    Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
    Cordialità.

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  5. Mari
    29 giugno 2011 a 10:07 | #5

    Gentile Avvocato,
    mi perdoni ma mi sono espressa male, il figlio della mia amica, d’accordo con il padre, non vuole lasciare il nucleo famigliare di proposito.
    Così facendo, sa che impedisce alla madre l’accesso al gratuito patrocinio e quindi sarà costretta a desistere dal separarsi col padre.
    E’ possibile querelare il figlio – che tra l’altro a 32 anni suonati, non versa un solo centesimo in casa – e bypassare l’ostacolo creato?
    Grazie

  6. 17 luglio 2011 a 10:32 | #6

    Gentile Mari salve,
    non ci può certo essere alcuna querela perchè taluno non vuole lasciare il nucleo familiare. Mi viene però da dire che lo può lasciare lei così non ha il cumulo.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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  7. Luisa
    11 settembre 2011 a 13:24 | #7

    Egregio avvocato buongiorno.
    Io e il mio compagno, separato legalmente, viviamo insieme e abbiamo 2 figli. L’unico reddito è quello derivante dalla mia attività dove lui risulta mio dipendente ed è di circa 15000 euro annui.
    A causa delle sopravvenute condizioni economiche negative per noi, avremo bisogno di rivedere l’assegno di mantenimento per i figli avuti con l’ex moglie. Con queste condizioni, è possibile l’ammissione al gratuito patrocinio?

  8. 18 settembre 2011 a 15:59 | #8

    Gentile Luisa, purtroppo l’elemento reddituale è estremamente rigoroso e condiziona l’ammissione al beneficio di Stato senza consentire valutazioni discrezionali, come invece accade in altri paesi europei. In Italia si deve oggi fare riferimento ad un reddito inferiore ad € 10.628,16, almeno per quanto concerne la materia civile, a cui appartiene il ricorso di cui lei parla.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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  9. 18 settembre 2011 a 16:51 | #9

    Gentile Giovanna le segnalo che dai riferimenti indicati potrebbe chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quindi non spendere nulla: nel caso di separazione non si ha cumulo dei redditi fra i coniugi.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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  10. giovanna
    18 settembre 2011 a 17:24 | #10

    Sono una casalinga di 39 anni con un solo reddito dato da un eredità di circa 6000 euro annuo.
    Voglio separarmi da mio marito con stipendio mensile di 1800/1900, abbiamo 2 figli di 14anni e 2anni nonché mezza casa di proprietà del marito. Quanto mi costa la separazione e quanto potrebbe essere il mantenimento?
    Lui ha un lavoro statale.
    Grazie mille.
    Distintamente.
    Giovanna.

  11. maria
    19 novembre 2011 a 19:18 | #11

    Mi chiamo Maria e vivo nella provincia di PAVIA ho visto nei vostri elenchi che non risultano avvocati in questa zona……fatemi sapere…..grazie

  12. 20 novembre 2011 a 21:28 | #12

    Gentile Maria,
    se nulla osta alla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza dei requisiti reddituali, vedi anche qui: http://www.ordineavvocatipavia.it/visualizzazioni/vedi_elenco.php?areanumber=12

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  13. M.Cristina
    28 dicembre 2011 a 11:42 | #13

    Buongiorno vorrei chiedere un informazione, posso chiedere un avvocato di un altra regione che fa parte del gratuito patrocinio ? la ringrazio e buone feste

  14. 28 dicembre 2011 a 12:48 | #14

    M. Cristina, salve.
    Lei può avere anche il patrocinio di un avvocato di un’altro Distretto di Corte di Appello, e quindi di un’altra regione. In tale ipotesi non gli saranno però rifuse le indennità per le transferte che resteranno a suo carico.

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  15. luciana
    1 gennaio 2012 a 19:07 | #15

    Salve sono Brasiliana ed ho 30 anni,
    vorrei sapere se potete aiutarmi: vorrei separarmi da mio marito però non lavoro; come posso fare per trovare um avvocato con il patrocinio a spese dello stato?
    Per favore aiutatemi.
    Vi Ringrazio buon Anno……
    Luciana

  16. 4 gennaio 2012 a 19:24 | #16

    Gentile Luciana,
    la scelta dell’avvocato resta sempre al soggetto ammesso al patrocinio (il Tuo avvocato lo scegli Tu), ma si può nominare un solo difensore.
    L’art. 80 D.P.R. 115/2002, sostituito dall’art. 1, L. 24.02.2005, n. 25 stabilisce ora che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
    2. Se si procede avanti la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
    L’ammissione al gratuito patrocinio è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
    Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 10.628,16 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni ).

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  1. 6 febbraio 2011 a 1:20 | #1
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