EFFICACIA DELL’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

DA QUANDO LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO PRODUCE I SUOI EFFETTI?

AvvocatoGratis è il gratuito patrocinio?

Efficacia del gratuito patrocinio

Molto spesso ci si trova a dover disquisire con le cancellerie dell’efficacia dell’inoltrata ed allegata domanda di ammissione al gratuito patrocinio per determinare se vi è o meno il diritto della prenotazione a debito di contributo unificato e marche da bollo.

Molto spesso gli uffici giudiziari alzano un muro di incomunicabilità sostendo che in difetto di produzione della delibera di ammissione al beneficio di Stato non possono accettare l’iscrizione a ruolo del fascicolo con la prenotazione a debito.

Per questa ragione pare interessante richiamare il provvedimento del Consiglio dell’ordine di Rossano che, ricostruendo la disciplina in materia, precisa il momento da cui produce effetti la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

Segnatamente, è stato confermato che la decorrenza degli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del circondario nelle linee guida, deve farsi risalire al momento della SOLA presentazione della istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine, e, in ogni caso, quanto meno dalla costituzione in giudizio della parte ammessa, e non certamente dalla data della delibera adottata dal Consiglio.

Avv. Alberto Vigani


REGISTRO GENERALE
VERBALE N° 01/2013

L’anno 2013 il giorno 09 del mese di gennaio, nel Palazzo di Giustizia si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rossano, composto da:

1)Avv. Serafino Trento – Presidente – presente

2)Avv. Vincenzo Renzo- Segretario – assente

3)Avv. Rosina Vennari – Tesoriere – presente

4)Avv. Franco Camodeca- Consigliere – presente

5)Avv. Giovanni Battista Policastri- Consigliere -presente

6)Avv. Giuseppe Tagliaferro- Consigliere – presente

7)Avv. Antonio Santella- Consigliere – assente

8)Avv. Ettore Zagarese – Consigliere – assente

9)Avv. Pasquale Catalano- Consigliere – presente

10)Avv. Francesco Capristo- Consigliere – presente

11)Avv. Giuliano Giuliani – Consigliere – assente

12)Avv. Raffaella Accrogliano’ – Consigliere – assente

13) Avv. Achiropita Ruffo- Consigliere – presente

14)Avv. Francesco Nicoletti Consigliere – presente

15) Avv. Giuseppe Turano Consigliere -presente

Presiede il Presidente l’avv. Serafino Trento –

Segretario l’avv. Achiropita Ruffo.

*****

3) Si passa al 3° punto all’odg.

Linee guida del Tribunale di Rossano in tema di gratuito patrocinio.

Il Presidente informa che il Tribunale ha redatto in data 18/10/2012 delle linee guida in tema di patrocinio a spese dello Stato, nelle quali, tra l’altro, al paragrafo 4 si tratta della ammissione, e al paragrafo 9 della decorrenza degli effetti della ammissione.
In particolare, a proposito della ammissione, nelle linee guida si afferma che la ammissione viene deliberata dal Consiglio dell’Ordine in via anticipata e provvisoria e che la stessa deve in ogni caso, essere confermata o revocata, e, soprattutto, si evidenzia che il giudice ha il potere -dovere di acquisire la istanza di ammissione ed i documenti ad essa allegati, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
A proposito della decorrenza, si afferma che gli effetti della ammissione debbano decorrere non già dalla presentazione della domanda al Consiglio dell’Ordine ma dalla data della delibera di ammissione.
Il Presidente, quindi, invita i Consiglieri a discutere in ordine alle linee guida, con particolare riferimento a tali punti, e a muovere eventuali osservazioni in merito.
Dopo ampia discussione, nella quale sono intervenuti tutti i Consiglieri, il Consiglio rileva quanto appresso.
In ordine alla ammissione (paragrafo 4 delle linee guida), il Consiglio, pur riconoscendo che la ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene da esso deliberata in via anticipata e provvisoria, evidenzia, però, che nessuna norma prevede espressamente che il giudice debba confermare o revocare il provvedimento di ammissione, mentre allo stesso giudice compete di accertare, tramite Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, la sussistenza o la persistenza delle condizioni economiche dichiarate dal richiedente e provvedere alla revoca, trasmettendo gli atti alla procura della Repubblica, nel caso di dichiarazioni non veritiere.
Il Consiglio, a tal proposito, rileva che le documentazioni allegate dagli istanti, a corredo delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vegono esaminate e valutate dall’Ordine che, allorquando riscontra sia la non manifesta infondatezza della domanda che la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, dispone l’ammissione, in via anticipata e provvisoria, al gratuito patrocinio con apposite e motivate delibere, che vengono trasmesse, ai sensi dell’art. 127 1° comma DPR 115/2002, all’Agenzia delle Entrate di Rossano, e, inoltre, al Tribunale e agli interessati.
Certamente il Giudice, ai sensi dell’art. 127 co.4 del DPR n. 115/2002, può verificare la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al gratuito patrocinio con gli accertamenti che ritiene necessari, anche attraverso la Guardia di Finanza, ma non può certamente procedere al controllo del provvedimento né può onerare il Consiglio di produrre copia delle istanze di ammissione e della documentazione, già esaminata e valutata dallo stesso.
La legge citata, infatti, non prevede un controllo, da parte del Giudice, del provvedimento del Consiglio dell’Ordine ma solo la possibilità per il Giudice di effettuare gli accertamenti ulteriori, come sopra precisato.
La diversa interpretazione,da parte del Tribunale, della normativa imporrà al Consiglio di astenersi dal deliberare sulle istanze presentate dalle parti, previo interessamento del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Economia e del C.S.M.
Per quanto attiene alla decorrenza degli effetti della ammissione al gratuito patrocinio (paragrafo 9), che nelle linee guida il Tribunale individua esclusivamente dalla data del provvedimento di ammissione provvisoria, o, meglio, dalla data in cui il COA si è riunito ed ha assunto la decisione, il Consiglio rileva che tale provvedimento è manifestamente errato e in contrasto anche con la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, la quale ha affermato che non possono essere escluse le spese legali inerenti attività antecedenti all’atto introduttivo del giudizio anche se queste sono state svolte prima della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, infatti, deve accertare la non manifesta infondatezza delle pretese di colui che chiede l’ammissione al gratuito patrocinio ed è tenuto necessariamente ad esaminare l’atto introduttivo del giudizio o la comparsa di costituzione e tutta l’attività propedeutica e concomitante alla redazione di tali atti.
Nella motivazione della sentenza n. 24729 del 11 ottobre-23 novembre 2011, la S.C. ha infatti, affermato “premesso come dato pacifico che la relativa istanza era stata depositata il 15-3-2003, quindi antecedentemente al deposito dell’atto di reclamo in ordine al quale era stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio, è agevole osservare che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi dell’art. 126 del D.P.R.. 30-5-2002 n. 115, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile.
D’altra parte, dovendo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi dell’art. 122 del citato D.P.R. valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, è agevole osservare che ciò comporta necessariamente un esame dell’atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l’attività ad esso connessa,. come le voci nella fattispecie in ordine alle quali non è stato riconosciuto il diritto al compenso. In definitiva, quindi, l’ordinanza impugnata deve essere cassata, dovendosi ritenere che l’ammissione al gratuito patrocinio sia avvenuta con decorrenza dal deposito del suddetto reclamo in cancelleria”.
In conclusione, la decorrenza degli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nelle linee guida, deve farsi risalire al momento della presentazione della istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine, e, in ogni caso, quanto meno dalla costituzione in giudizio della parte ammessa, e non certamente dalla data della delibera adottata dal Consiglio.
Il Consiglio, inoltre, contesta il provvedimento del Presidente del Tribunale in data 21.12.2012, apposto in calce ad una nota del Dirigente della cancelleria, con il quale si ordina alla cancelleria di adeguarsi alla interpretazione data dai giudici e di richiedere agli interessati di allegare non la domanda ma il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza del quale non potrà farsi la prenotazione a debito per l’iscrizione a ruolo della causa.
Anche tale provvedimento è palesemente errato per tutte le motivazioni su esposte. Peraltro il Consiglio rileva che la Cancelleria stessa non può rifiutare l’iscrizione a ruolo delle cause per le quali sia in corso l’istruttoria per l’ammissione al beneficio, ma deve comunque provvedervi, salvo, poi, ad adottare eventuali provvedimenti sanzionatori (certamente errati), con instaurazione di procedimenti che, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità, andrebbero ad ingolfare, inutilmente, le attività di cancelleria e degli altri Uffici preposti alla trattazione dei ricorsi.
Il Consiglio, infine, rileva che i provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato spesso vengono adottati addirittura dopo la definizione dei giudizi, con gravissimo pregiudizio per le parti e per gli avvocati difensori e che i provvedimenti di liquidazione dei compensi spesso vengono adottati con notevole ritardo rispetto alla presentazione della relativa istanza.
Per questi motivi, il Consiglio, alla unanimità,

delibera

-di richiedere al Tribunale di Rossano di apportare alle linee guida in tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile le modifiche ai paragrafi 4 e 9 evidenziate nella premessa e di revocare il proprio provvedimento del 21.12.2012 diretto alla cancelleria;
-di richiedere che ogni decisione in ordine al patrocinio (revoca e liquidazione dei compensi) venga adottata tempestivamente.

Il Presidente f.to avv. Serafino Trento

Il Segretario ff f.to avv. Achiropita Ruffo

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