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COME CALCOLARE IL REDDITO PER L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?

REDDITO ISEE O IRPEF AGGIORNATO?

Di quale dei redditi si tiene conto per l’ammissione al gratuito patrocinio?

Reddito Irpef o Isee?

Ai soli fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve essere considerato il SOLO reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Ai sensi dell’articolo 76 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 – ovvero il testo Unico sulle Spese di Giustizia – l’accesso al beneficio della difesa processuale gratuita è consentito solo a coloro il cui reddito non supera la soglia di reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, di € 11.493,82 a seguito dell’ultimo aggiornamento con decreto ministeriale (valido alla data del dicembre 2019).

Qualora il patrocinio a spese dello Stato venga però richiesto per una difesa in un processo penale e il soggetto richiedente l’assistenza legale conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante (comma 2), ma il tetto reddituale di € 11.493,82 è maggiorato di € 1.032,91 per ciascuno dei detti familiari conviventi (articolo 92).

Vanno quindi computati assieme al reddito del richiedente anche i redditi di:

  • Coniuge;

  • Figli;

  • Coniuge e/o figli detenuti;

  • Coniuge da cui il richiedente non è legalmente separato e correlati figli minori;

  • Nonni;

  • Nipoti;

  • Zii;

  • Tutti i conviventi componenti la famiglia anagrafica, anche senza vincolo di sangue;

  • Convivente more uxorio.

Questo calcolo del reddito per il gratuito patrocinio vale sempre?

Fa eccezione il caso in cui siano oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (articolo 76 commi 3 e 4); in tale ipotes, si tiene conto del SOLO reddito del richiedente l’ammissione mai sommando il reddito degli altri familiari conviventi.

L’Agenzia delle Entrate, con la sua risoluzione n. 15/E del 2008, ha precisato che, l’art. 3 del Tuir, nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali, prevede che l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10.

Per la determinazione del reddito per l’ammissione AL GRATUITO PATROCINIO si devono quindi computare anche tutti i redditi che per legge:

  • sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (ad es. l’assegno sociale, le indennità  e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili)

  • o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad es. gli interessi sui conti correnti bancari o postali),

  • ovvero sono soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico).

In particolare

Vanno perciò ricompresi tutti i redditi sotto elencati (l’elenco indicativo deve essere ritenuto come indicativo e non esaustivo):

  • Reddito IRPEF al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 Tuir (Risoluzione Agenzia delle Entrate del 15/01/2008 n° 15/E) Art. 76 I° c.;

  • Rendita per inabilità  permanente;

  • Reddito derivante da assegno di mantenimento (separazione e divorzio), sia del coniuge, che dei figli;

  • Redditi da lavoro occasionale, anche non valutabili ai fini IRPEF;

  • Redditi di provenienza illecita (es. redditi da attività  di prostituzione);

  • Proventi di reato;

  • Redditi derivanti da locazioni abitative e commerciali;

  • Pensioni di anzianità ;

  • Pensioni sociali;

  • Pensioni di guerra;

  • Rendita da proprietà  immobiliari;

  • Reddito da lavoro sommerso (lavoro a nero)

Come si fa il calcolo del reddito?

In tali casi, al fine di evitare disparità  di trattamento, restano però a favore del richiedente le deducibilità  previste per legge a favore dei redditi imponibili (oneri deducibili): il reddito di cui tener conto ai fini dell’ammissione è comprensivo anche del reddito non imponibile o soggetto a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, detratte le deduzioni previste a favore dei redditi imponibili (ad es. la deduzione prevista per la casa di abitazione).

L’Agenzia delle Entrate a sottolineato anche che le affermazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 144 del 1992, circa la connessione tra il reddito dichiarato ai fini dell’IRPEF e quello rilevante al fine della concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, significano che nella definizione di reddito in senso economico rilevano anche i redditi derivanti da attività  illecite.

Quanto descritto del metodo di computazione del tetto reddituale per l’ammissione al gratuito patrocinio ex artt. 76 e 92 del DPR 115/2002 fa conseguire che non si può invece fare riferimento al reddito calcolato ai sensi dell’Isee (Indicatore della Situazione Economica), che è soltanto uno strumento di misurazione della condizione economica utilizzato per determinare il di prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità  dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche del cittadino.

ISEE?

L’Isee viene infatti utilizzato dalle dalle pubbliche amministrazioni per determinare il costo di servizi e prestazioni non destinati alla generalità dei cittadini o che prevedono tariffe agevolate o esenzioni. Attraverso lo strumento dell’Isee la pubblica amministrazione parametra il costo del servizio o della prestazione erogati alla esatta situazione economica dell’intero nucleo familiare del richiedente tenendo conto della dimensione della famiglia e sommando all’indicatore della situazione reddituale quello del patrimonio immobiliare e mobiliare.

L’Isee è quindi un criterio non valido per il gratuito patrocinio poichè la norma istitutiva del beneficio (il DPR 115/2002) fa riferimento solo al reddito imponibile variabile in presenza di familiari con un meccanismo rigido e predeterminato per il solo processo penale.

Si deve quindi fare molta attenzione a non sbagliare perchè l’errata imputazione di detrazioni e deduzioni non consentite per la determinazione del reddito, ed invece permesse per la determinazione dell’Isee, conduce alla commissione del reato di false dichiarazioni di cui riporto di seguito il riferimento normativo.

Art. 125 comma 1 d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002:

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Le stesse pene previste si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette l’obbligo di comunicazione di variazioni redditualità.

Alberto Vigani

 

Alessio Alberti:

View Comments (38)

  • Gent.mo Staff
    La separazione, consensuale o giudiziaria, fa parte delle eccezione in quanto oggetto della causa sono diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (articolo 76 commi 3 e 4); e quindi ricadente nell'ipotesi in cui si tiene conto del solo reddito del richiedente l’ammissione mai sommando il reddito degli altri familiari conviventi?
    Grazie
    Mariano Landini

  • Buongiorno, cortesemente chiedo se nella valutazione del tetto di reddito per il gratuito patrocinio viene considerato anche il reddito derivante da lavoro in regime dei minimi. Ho contattato l'albo degli avvocati ma non sanno dirmi.
    Ringrazio anticipatamente
    cordiali saluti

    • Gentile Roberta,
      il reddito imponibile di riferimento è inclusivo di quello proveniente anche dal regime dei mimimi.
      Cordialità.
      Alex
      Staff Art.24 Cost.

  • salve,
    vi faccio i complimenti per l'esauriente spiegazione sul contributo unificato ed esenzioni per non raggiunti limiti di reddito.
    Tra l'elenco (precisato che indicativo e non esaustivo) dei redditi che compongono il limite non figura l'erogazione del TFR pur essendo soggetto ad imposta Irpef - c'è una ragione particolare oltre al fatto che è separata ma sempre di irpef si tratta ?
    grazie molte

    Carmelo Ilardo

  • Salve, per quanto riguarda i redditi da considerare bisogna indicare anche gli importi di "prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni"? Grazie
    Domenico R.

  • Salve, sono un invalido civile al 100% percepisco solo la pensione d'invalidità 289 euro.
    Domanda: devo divorziare e vorrei usufruire del gratuito patrocinio. La mia pensione viene calcolata come reddito e accumulata alla somma dei redditi della convivente?

    Grazie
    Gennaro

  • Salve,volevo sapere un informazione,sono in attesa dell'accettazione al gratuito patrocinio per divorzio giudiziale.io personalmente non ho reddito però convivo con il mio compagno ed i miei figli che come cud ha 11.700. Io rientro? Grazie ..

  • Grazie di tutto ,sto attraversando come molti un'odissea,IL VOSTRO UN PREZIOSO CONTRIBUTO.
    Ma chiedo questo...nell'assegno di disoccupazione che ho percepito per 9 mesi sono stati aggiunti anche gli assegni famigliari per i miei due piccoli che sono residenti con la madre ( io separato ed ora pratica di divorzio giudiziale che mi è arrivata dalla ex) domando,quelli anche vanno contati? Sono redditi dei bambini ? O si può ritenere l'aumento del tetto per l'accesso al gratuito patrocinio? Grazie Molto importante per me una risposta. Grazie della vostra pazienza e tempo.

  • Gentile avvocato nel 2015 ho dichiarato un reddito irpef di poco più di 6000€ ho stato di famiglia da sola e ho una casa di proprietà sebbene gravata da ipoteca per due mutui e una parte di ambulatorio dove lavoro; inoltre nel 2015 è venuto a mancare mio padre e con esso si è innescato il procedimento per la successione che ancora non abbiamo fatto-scadrà 11/07-Vorrei chiedere il gratuito patrocinio proprio per portare a giudizio uno dei miei fratelli che non solo non vuole fare le divisioni ma neanche la successione! Vorrei sapere:
    -la casa di proprietà e la parte di ambulatorio vanno nel cumulo dei i limiti di reddito?
    -se venisse fatto il processo e alla fine io risultasse proprietaria di 1/3 di esso o comunque di una parte -in quanto ho altri due fratelli- e considerando che in essi vi sono due negozi la casa di mio padre un pezzo di terra e un conto in banca di circa 70.000€ potrei correre il rischio di vedermi revocata l’ammissione al gratuito patrocinio se con immobili o altro superasse il limite di reddito?
    -fino a quando è valido il reddito dichiarato l'anno scorso ovvero nel 2015 e quindi prima della morte di mio padre?
    Grazie per l’attenzione che vorrà riservarmi.

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