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ISTANZA AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO

MODULISTICA PER AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO



A partire dal 1° luglio 2006 è cambiato il modulo per l’istanza di ammissione al “patrocinio a spese dello Stato”, che deve ora essere presentato in duplice copia all’Ufficio Patrocinio (una copia per l’Ufficio e una per’Agenzia delle Entrate).

Qui di seguito è possibile fare copia incolla (ctrl +c, ctrl+v) del modulo vigente che va poi compilato in duplice copia. Non aspettare, trovalo adesso qui sotto.

 

ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

PER PROCEDIMENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI

 

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A)

Il sottoscritto ____________________ nato a __________________  Prov. / Stato _____________________ con C.F. ________________ , e residente _____________ in _________________CAP _____ Prov. / Stato ______________ alla Via / Piazza ________________ n. Tel. _____________ .

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per(1):

INIZIARE / COSTITUIRSI

IL GIUDIZIO / NEL GIUDIZIO

di _________________________

contro __________________________

avanti al __________________________

per le seguenti ragioni:

La presente istanza può essere inviata a mezzo raccomandata o presentata dal richiedente o dal difensore dello stesso

Spettabile

CONSIGLIO DELL’ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI _________________

Santa Croce

VENEZIA

SI IMPEGNA

a comunicare, fino a che il processo non sia definitivo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

DICHIARA,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità  di atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

  • che il proprio reddito(2), ammonta a € _____________,____;
  • che i componenti della propria famiglia sono(3):
  • che pertanto il reddito complessivo(5) ai fini della presente istanza ammonta a € _____________,____ sussistendo, quindi le condizioni di reddito previste per l’ammissione.

N.B.: IL DICHIARANTE DEVE ALLEGARE ALL’ISTANZA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÃ E DEL CODICE FISCALE, PER I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE SOLO LA COPIA DEL CODICE FISCALE.

Il sottoscritto, in caso di ammissione, nomina difensore l’Avv. ___________________ con studio in ___________ , 30000 , Venezia, alla via _________- __.

La presente vale come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 – comma I°, lett. O) DPR 445/2000)

____________________, _______________

luogo data

_______________________________

firma del richiedente (6)

1)

_________________________________ nato a ___________________ Prov. / Stato ___________________ il _______________

C.F. I I I I I I I I I I I I I I I I I parentela/affinità  con il richiedente(4) _______________, reddito  ____________

2)

_________________________________ nato a ___________________ Prov. / Stato ___________________ il _______________

C.F. I I I I I I I I I I I I I I I I I parentela/affinità  con il richiedente(4) _______________, reddito  ____________

3)

_________________________________ nato a ___________________ Prov. / Stato ___________________ il _______________

C.F. I I I I I I I I I I I I I I I I I parentela/affinità  con il richiedente(4) _______________, reddito  ____________

4)

_________________________________ nato a ___________________ Prov. / Stato ___________________ il _______________

C.F. I I I I I I I I I I I I I I I I I parentela/affinità  con il richiedente(4) _______________, reddito  ____________

5)

_________________________________ nato a ___________________ Prov. / Stato ___________________ il _______________

C.F. I I I I I I I I I I I I I I I I I parentela/affinità  con il richiedente(4) _______________, reddito  ____________

Con osservanza.

Venezia, __ __ 2010.

Firma

______________________

NOTE

1. Specificare: il procedimento a cui si riferisce l’istanza (se già  pendente) e le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione.

2. Dichiarare il reddito imponibile ai fini dell’Imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione.

Ai fini dell’ammissibilità  della domanda il reddito non deve superare € 11.528,41.

Si deve tenere conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione

dell’autorità  consolare competente, che attesta la veridicità  di quanto in essa indicato.

3. Indicare i componenti risultanti da stato di famiglia richiedibile presso l’Ufficio Anagrafe del Comune. Il reddito è determinato per ciascun familiare secondo le modalità  descritte alla nota 2.

4. Specificare quale vincolo di parentela o affinità  lega il richiedente al familiare convivente.

5. Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare.

In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

Si tiene conto del solo reddito di quest’ultimo quando oggetto della causa risultano essere diritti della personalità, ovvero nei processi nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

6. L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero già apposta in precedenza e accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità del richiedente (art. 38, comma 3, DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

AVVERTENZE

1. Il Consiglio dell’Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.

Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio dell’Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. Il richiedente, se il giudice procedente o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati lo richiedono, è tenuto, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità  di quanto in essa indicato.

3. Copia dell’atto con il quale il Consiglio dell’Ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l’istanza è trasmessa anche all’Ufficio Finanziario competente per la verifica dell’esattezza dei redditi attestati dal richiedente.

4. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

5. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Sono applicate le medesime sanzioni a chi, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di effettuare le comunicazioni relative alle variazioni rilevanti dei limiti di reddito per le quali è stato assunto l’impegno di cui alla presente istanza.

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View Comments (118)

  • Ciao a tutti,
    faccio un appello a chì si possa interessare al mio caso, ho bisogno di orientarmi e capire cosa fare, adesso sono proprio al libero arbitrio, non ho le risorse per pagare un avvocato e sono al momento a disposizione di quello che vogliono fare di me, fino all'abuso e alla mancaza di onestà per la parte della persona in causa.
    Grazie, se magari, qualcuno puo aiutarmi.
    Erika

    • Cosa le serve? Ha la residenza in italia? Ha i requisiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio? Aspettiamo di leggerla. Grazie.
      GP

  • Ho presentato una denuncia-querela alla Questura, tramite un legale che ho contattato (al momento pagandolo pochissimo per reciproco accordo), perché mio fratello, convivente, insieme a mia madre, mi ha più volte assalito, cazzottandomi in testa, afferrandomi alla gola (e altro) minacciandomi di morte, di strage, intimandomi di andarmene dalla casa di cui anch'io sono comproprietaria. Una vita infernale da due anni. Ha forzato la serratura della mia camera, mi ha sottratto effetti che mi appartenevano. Vorrei sapere se ancora è troppo presto procedere alla stesura della domanda di ammissione al gratuito patrocinio legale, dal momento che la procura dovrà decidere come muoversi, quindi, non so se avrà inizio un processo penale oppure no. Potreste darmi un consiglio, per favore? Non vorrei attivarmi e avere risposta negativa, perché dovrei allora rinunciare a qualsiasi altro atto successivo. (Lavoro part-time fino alla fine dell'anno 2009, cerco da tempo un'occupazione aggiuntiva o alternativa).
    Confidando nel Vostro consiglio, Vi ringrazio del servizio che generosamente offrite, Vi saluto con cordialità
    Francesca Ricci

  • Buongiorno, finalmente ho trovato ciò che mi interessava. Circa cinque anni fa mi sono separata consensualmente ed ora convivo. Purtroppo io non lavoro e non ho possibilità di pagarmi un avvocato per il divorzio: volevo perciò sapere se rientravo nel gratuito patrocinio. Grazie, aspetto una vostra cortese risposta.
    Katy

    • Stiamo per scrivere un articolo in risposta a questa domanda. Ti prego di attendere qualche ora. Ciao.

  • Buongiorno,

    oltre a ringraziarvi per l'ottimo servizio fornito, vorrei sapere se è possibile per me avere un patrocinio gratuito, essendo la mia famiglio molto sotto al limite previsto per legge;

    la causa per cui lo richiederei è quella di adozione di maggiorenne: nello specifico, dovrei essere adottato dalla moglie di mio padre che vive oramai con noi da dieci anni e che ritengo essere la mia vera madre. Io ho diciannove anni e non ho la più pallida idea di come procedere, ma ci terrei tanto, visto anche il legame affettivo ed il senso di gratitudine verso questa persona. Tuttavia, come accennavo, non siamo nelle condizioni di potere sostenere le spese legali che, come ci hanno detto alla volontaria giurisdizione del tribunale, sono necessarie trattandosi di una causa vera e propria che tuttavia non posso intraprendere da solo, ma obbligatoriamente con l'ausilio di un avvocato.

    Ringrazio in anticipo, chi mi risponderà.

    Elvis.

    • Salve e grazie per la domanda che ci permette di prendere posizione su un argomento importante in materia di diritto di famiglia: l'adozione. Bene, anche questa materia è da ricomprendersi fa quelle per cui è richiedibile il gratuito patrocinio (o meglio il patrocinio a spese dello stato) purchè vi siano i requisiti reddituali (reddito inferiore a € 10.628,21) e vi sia la deliberazione di non manifesta infondatezza della pretesa prospettata dall’istante da parte del competente consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo di residenza del medesimo richiedente.
      Restiamo a disposizione.

      Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  • Buonasera,

    allora premetto he la celerità con cui mi avete risposto è veramente fantastica e vi ringrazio molte; tuttavia, data la mia poca dimestichezza con questo tipo di procedure, nonchè anche con lo stesso lessico procedurale giuridico, vi chiederei gentilmente un'ulteriore spiegazione, magari passo passo, in modo da poter affrontare la procedura senza errori ingenui.

    Ancora ringraziando per la disponibilità mostrata,
    Elvis.

    • La ringrazio per la cortesia. Per essere tempestivo posso intanto dirle che può munirsi dell'ammissione al gratuito patrocinio scegliendo un avvocato di sua fiducia iscritto all'elenco dei colleghi abilitati. L'avvocato sarà rintracciabile nelle liste presenti presso ogni Consiglio dell'Ordine di ogni circondario di Tribunale. Il professionista provvederà a predisporre un'istanza come quella che trova in homepage di questo sito e la depositerà a suo nome. Non appena l'Ordine degli avvocati avrà deliberato favorevolmente si potrà dare impulso alla procedura che le interessa. Di colito ci volgiono 2/3 settimane per avere il via libera.
      Un cordiale saluto.
      Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  • Salve, abito a venezia e lavoro 10 mesi all'anno; volevo sapere se ho diritto al patrocinio e a chi posso rivolgermi. Ho un figlio minorenne e sono venuta a conoscenza che mio marito mi tradisce.
    Vorrei venirne fuori.
    Grazie per ogni aiuto potrete darmi.
    Rosanna.

    • Salve, Rosanna.
      Capite le Sue necessità, vediamo di darLe alcuni riferimenti utili ad organizzarsi.

      Dunque, come scrivevo qui, la legge sul gratuito patrocinio ti garantisce anche per la separazione l’esercizio del diritto di difesa con l’accesso gratuito ad un avvocato abilitato iscritto nelle liste per il patrocinio a spese dello stato.

      Il tuo legale lo scegli tu ma lo paga lo stato presentando la idonea documentazione. Per essere ammessi al Patrocinio gratuito a spese dello Stato, è necessario che Tu sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.

      Se convivi ancora con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

      Spero di esser stato utile.
      Restiamo a Tua disposizione.

      Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  • Salve,da più di 7 anni sono in attesa di giudizio(penale): allora ero molto giovane e mio padre mi ha indirizzato dal suo avvocato di fiducia del foro di roma dicendomi di non preoccuparmi per la spesa.

    Da allora però il mio avvocato (ottima persona) lo pago solo io e, ora, temo di non riuscire più a farlo. La spesa per me, ormai disoccupato, è insopportabile: vivo di piccoli lavori edili ma senza retribuzione garantita. A oggi mio padre (ci siamo separati dal '95) non ne vuole sapere di aiutarmi e io mi trovo con un debito molto alto col mio legale: questi invece di parlarmi del processo parla solamente di soldi e di come trovare il modo di saldarlo. Il processo continua e io stò con crisi di panico ogni volta che devo trovare i soldi per accontentarlo.
    La mia domanda è questa: io sono ancora nello stato di famiglia con mio padre, anche se non abbiamo più rapporti diretti, posso fare la richiesta al patrocinio gratuito? Confido in una vostra risposta. Grazie fin da ora.

    Alessandro

    • Caro Alessandro,

      il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dalla parte III del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che, all’art. 76, comma 1, prevede, quale condizione per l’ammissione al patrocinio gratuito il possesso “di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16.

      “Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante”(art. 76, comma 2).

      Il limite di reddito di € 10.628,16 viene poi elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92).

      L’art. 3 del Tuir, nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali, prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10”.

      Pertanto, se Tuo padre risulta ancora convivente con Te, credo che quello sia il criterio da applicare.

      Vive cordialità.
      Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  • gentile Staff,
    La ringrazio per la tempestività, se permette ora mi chiedo:
    io e mia sorella siamo entrambe a carico di nostro padre ed entrambi a disoccupati.
    Quindi per la legge dovrebbe essere mio padre ad aiutarmi nelle spese legali, (cosa veramente inpensabile)?.
    Il suo reddito non lo conosco ma potrei informarmi!
    Scusi per la mia ineguatezza ma finora nessuno, compreso il mio legale di fiducia, mi ha mai informato in materia spiegandomi le informazioni sugli andamenti del processo, pervenute purtroppo sempre in modo poco chiaro. E' un mio errore ma allora ero molto fiducioso del mio legale.
    Come mai lui non mi ha mai proposto questa soluzione dato che la mia realtà la conosce bene e sa benissimo delle mia situazioni ecominiche? Dovrei ancora fidarmi di lui?
    Grazie molte avvocato, per avermi risposto alle 23.30 senza indugi.
    Buona giornata.
    Alessandro.

    • Grazie per la cortesia.
      Innazitutto preciso che bisogna sempre fidarsi del proprio avvocato. L'alternativa non è smettere di fidarsi ma trovare un collega di cui fidarsi.
      Non so dirle se Lei necessitasse di informazioni circa il gratuito patrocinio, anche perchè, da quello che scrive, potrebbe non avere avuto allora i requisiti per accedere al beneficio dell'assistenza legale gratuita.
      Oggi potrebbe essere variata la situazione. Mi vien quindi da consigliarle un discorso franco con chi l'assiste per verificare se il suo compenso sia da imputare solo a Lei o in parte a chi, magari perchè all'epoca era minorenne, ha affidato l'originario incarico.
      Sarà poi opportuno valutare se lei oggi potrebbe avere i requisiti reddituali con riferimento al nucleo familiare a cui effettivamente appartiene e che dovrebbe quindi essere vederne la formalizzazione anagrafica.
      Spero di esser stato utile e la saluto cordialmente.
      Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  • Buonasera. Nel 2000 è stato dichiarato il fallimento della mia azienda, (una snc in società con mio marito) dovuto a tanti problemi (tra cui anche un caso o due di estorsione). Per non finire nelle mani dell'usura ho preferito fallire. Non ho mai avuto un'assistenza legale in quanto le persone che mi hanno fatto fallire erano troppo potenti e alcuni avvocati ci hanno rinunciato.
    Ora siamo arrivati alla fine, hanno messo in vendita tutti i miei beni (non tanti) e tra poco il fallimento chiuderà. In questi 10 anni con mio marito ci siamo dati da fare e svolgiamo un'altro genere di lavoro, quindi penso di non avere il diritto di un'assistenza gratuita, ma vorrei un'aiuto a capire cosa avverrà dopo la chiusura del fallimento.
    Se i creditori non soddisfatti si potranno avvalere di nuovo anche sul mio nuovo lavoro visto che non c'è altro e se è il caso che io paghi un avvocato per tutelarmi, e se sono ancora in tempo a chiedere risarcimenti per il fallimento della mia azienda, dovuta anche a stress da estorsione (il giudice ha una mia memoria con quello che mi è successo) ma nessuna denuncia,  oppure continuo a lasciare che il fallimento prosegua il suo corso e che magari se rimangono debiti (agli estorsori perchè i creditori  privilegiati saranno tutti soddisfatti,)si riaprirà il fallimento e io vivrò sempre con l'angoscia di vedermi portare via sempre tutto, anche se l'azienda non esiste più? Premetto che ho un buon rapporto con il curatore fallimentare, ma su certe domande non sa rispondermi. Grazie per l'aiuto o il consiglio che vogliate darmi. Distinti saluti. Rosy

    • Salve Rosy. La ringrazio per la dettagliata e precisa richiesta che ci permette di trattare un argomento di diffuso interesse.
      Le ricordo che Lei ha diritto ad essere ammessa al gratuito patrocinio anche nel corso del fallimento se vi sono i presupposti redittuali (imponibile inferiore a € 10.628,16). In merito alla domanda su cosa accadrà dopo alla chiusura del fallimento Le segnalo che i debiti residui non saldati dalla procedura fallimentare sopravvivono e i creditori si potranno rivalere contro di Lei ed il suo futuro patrimonio. La riforma da ultimo occorsa alla legge Fallimentare ha però introdotto un rimedio che consente al debitore fallito, che si è adoperato per definire la sua posizione e ha mantenuto una condotta idonea, di liberarsi da ogni pendenza: l'istituto di cui parlo è l'esdebitazione.
      Anche per accedere a questo percrso, che è di natura processuale, Lei può fruire del patrocinio a spese dello stato avendone i requisiti.
      Spero di esser stato di un qualche aiuto e Le invio i miei cordiali saluti.
      Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  • Salve , ho bisogno di un avvocato al piu  presto  per una causa civile  visto che non posso pagare  in provincia di cuneo  se qualcuno mi puo dare una mano   vedro in seguito  di pagarlo a rate  ma ne o bisogno ora  ringrazio chi puo aiutarmi.
    Saluti.
    Sergio

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