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GRATUITO PATROCINIO: VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITi REDDITUALI

Cosa può accadere al momento della liquidazione del compenso dell’avvocato che assiste in regime di gratuito patrocinio? Vediamo la disciplina!

Cassazione gratuito patrocinio e liquidazione spese

La norma di riferimento è l’art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che statuisce:

(Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. (1)

2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.(2)

La norma dispone che la liquidazione venga svolta al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto.

Per la Cassazione, la liquidazione procede da parte del giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

Con la riforma del 2016, il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

L’eventuale venir meno dei requisiti reddituali può portare alla revoca dell’ammissione e il venir meno di ogni possibile liquidazione:

La norma di riferimento è l’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che statuisce:

(Revoca del provvedimento di ammissione)

1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

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Diversamente da ciò che accade nel processo penale, per il processo civile competente ad esaminare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il Consiglio dell’Ordine degli avvocati (articolo 124), che decide “Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione”(articolo 126) che stauisce:

(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell’ordine degli avvocati)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l’istanza, è trasmessa all’interessato e al magistrato.

3. Se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

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Anche in questo caso è previsto un controllo da parte dell’Agenzia delle entrate sulle condizioni reddituali del richiedente; infatti, il successivo articolo 127 dispone che:

(Trasmissione all’ufficio finanziario degli atti relativi all’ammissione al patrocinio)

1. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l’istanza è trasmessa anche all’ufficio finanziario competente.

2. Questo verifica l’esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall’articolo 79, dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e dei conviventi.

3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell’istante non veritiere, l’ufficio finanziario richiede la revoca dell’ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all’articolo 125.

4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione, verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell’ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

Il magistrato può comunque revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato “se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio” (articolo 136, comma 1).

E poi “In adesione a questo già affermato da una parte della giurisprudenza, si evidenzia che “il giudice, anche se ha emesso il provvedimento di fase, non si è spogliato della potestà di procedere alla liquidazione, tenuto conto che ai sensi dell’art. 136 D.P.R. n. 115/2002 il giudice deve sempre verificare la sussistenza e la permanenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiedendo le integrazioni documentali che ritiene necessarie prima di procedere alla liquidazione….

È evidente, pertanto, che, a prescindere dalla tempestività dell’istanza, il giudice del procedimento possa posticipare la liquidazione in esito agli accertamenti richiesti, senza, per ciò solo, rimanere privato della potestà di procedere alla liquidazione”.

Allo stesso modo, il magistrato può posticipare l’emanazione del provvedimento di liquidazione all’esito delle verifiche svolte dall’ufficio finanziario sulle condizioni reddituali dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Dalla lettura delle norme sopra riportate emerge, infatti, che l’ufficio finanziario è tenuto a “verifica(re) l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato” (articolo 98, comma 2, e articolo 127, comma 2).

Nel testo unico, tuttavia, non si rinvengono disposizioni che prevedono un termine entro il quale l’ufficio finanziario debba effettuare tale verifica, anche se – come visto – per il solo processo penale la revoca dell’ammissione può essere disposta dal magistrato d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario “non oltre cinque anni dalla definizione del processo” (articolo 112, comma 1, lettera d), mentre analoga disposizione non si rinviene per il processo civile, e comunque salva la già avvenuta liquidazione del compenso (il decreto di liquidazione non è revocabile secondo la cassazione, ma non secondo il ministero: vedi nota ministeriale qui sotto).

Di conseguenza, se il provvedimento di revoca dell’ammissione può essere emesso dal giudice ben oltre la definizione del procedimento, la Cassazione 19733/2020 ha confermato come debba deve ritenersi che possa essere parimenti differito il provvedimento di liquidazione anche a seguito di domanda tardiva.

Un tanto può quindi valere anche quando il magistrato, dalle risultanze documentali, abbia motivo di ritenere che vi siano dubbi sulla permanenza delle condizioni reddituali richieste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

A tale proposito si rammenta che l’articolo 172 dispone che “I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall’erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa”: in forza di questa responsabilità i funzionari sono tenuti a rispondere anche se l’ammissione è stata revocata dopo la definitività del decreto di liquidazione e quindi gli stessi possono rifiutarsi di versare quanto liquidato.

Riportiamo di seguito i riferimenti della disciplina ministeriale.

Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

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Circolare 10 gennaio 2018 – Articolo 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – Indicazioni operative

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Nota Ministero Giustizia 10.02.2020 – Revoca retroattiva – responsabilità erariale magistrati e funzionari

Nota Ministero Giustizia 10.02.2020 - Revoca retroattiva - responsabilità erariale magistrati e funzionari
Alessio Alberti:

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