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TETTO REDDITUALE DEL GRATUITO PATROCINIO: VA AGGIORNATO?

GRATUITO PATROCINIO: IL MINISTERO DEVE AGGIORNARE IL TETTO REDDITUALE DAL GENNAIO 2020. SIAMO IN RITARDO!

SERVE AGGIORNARE IL TETTO REDDITUALE DEL GRATUITO PATROCINIO

Il 16 gennaio 2018 Ministro di Giustizia emanava il decreto biennale con il vigente riferimento reddituale per determinare la soglia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’aggiornamento era pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2018.

Con quel decreto ministeriale il tetto reddituale era rideterminato in € 11.493,82, purtroppo in decremento per la negativa variazione dell’indice ISTAT dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2016 (prima era di € 11.528,41).

Pertanto, in detto momento storico, la variazione era computata rispetto a 18 mesi prima e non attualizzava l’effettiva di variazione dei prezzi al consumo rispetto alla data di rilevazione, così’ cristalizzando un ritardo di poco di più di un anno e mezzo, per complessivi 34 mesi dall’ultimo aggiornamento.

Invece, il tetto reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve, ai sensi dell’art. 77 del DPR 115/2002, essere aggiornato ogni 2 anni per evitare che l’erosione dell’inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose. Qui sotto vedi la norma citata.

ART. 77 (L)
(Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Pertanto, l’aggiornamento deve essere biennale, e quindi avvenire ogni 2 anni, e non con un ritardo minimo di 2 anni.

La ventura variazione sarebbe dovuta avvenire decorso il successivo biennio in corso, ovvero appena dopo il 16 gennaio 2020.

Ebbene, dal lontano 1 luglio 2016 al poco più recente 30 giugno 2018, la variazione ISTAT è pari al 2,20 %, ovvero in aumento dell’importo ad oggi vigente (€ 11.493,82), per come computato dal medesimo algortimo del sito dell’ISTAT.

TASSO-DI-VARIAZIONE-ISTAT-NEL-BIENNIO-2016-2018

Pertanto, l’importo che sarebbe di riferimento se venisse emanato il decreto atteso dal gennaio 2020 è pari ad € 11.746,68, così con un incremento di  € 252,86.

VARIAZIONE-TETTO-REDDITUALE-DEL-GRATUITO-PATROCINIO-DAL-2016-AL-2018

Ricordiamo che con l’ultimo incremento reddituale risalente al 12 agosto 2015, con una variazione positiva di solo 1,4 %, passando da € 11.369,24 a € 11.528,41, vi era stata l’inclusione nella fascia di ammissione di ben 211.000 nuovi contribuenti con le loro famiglie.

Oggi si potrebbe fare anche di più.

Se vuoi provare puoi caricare i dati della variazione qui sotto potrai verificarlo personalmente QUI.

Più sotto riportiamo  l’integrale provvedimento del 16 gennaio 2018, restando in attesa di quello del 2020.

Alberto Vigani

Associazione Art. 24 Cost.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 gennaio 2018
Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (18A01371)
(GU n.49 del 28-2-2018)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA del Ministero della Giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto l’art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le
condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato;
Visto l’art. 77 del citato testo unico, che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto interdirigenziale emanato in data 7 maggio 2015
dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero
della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze, registrato alla Corte
dei conti in data 20 luglio 2015, con il quale, con riferimento alla
variazione del citato indice dei prezzi al consumo verificatasi nel
periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014, e’ stato fissato in €
11.528,41 l’importo previsto dall’art. 76, comma 1, del citato testo
unico per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Ritenuto di dover adeguare il predetto limite di reddito in
relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo
verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016;
Rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall’Istituto
nazionale di statistica risulta una variazione in diminuzione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, pari allo 0,3%,
Decretano:
L’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ aggiornato ad € 11.493,82.
Il presente decreto verra’ inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2018
Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
1/3/2018
Piccirillo
Il Ragioniere generale
dello Stato
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2018, n. 1-212
*** ATTO COMPLETO ***
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-28&atto.codiceRedazionale=18A01371&tipoSerie=serie_general

 

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Alessio Alberti:

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